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Sentenza — n. 2213/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court revokes appeal judgment on confiscation due to lack of reasoning and procedural error regarding devolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation revoked the appealed judgment regarding the confiscation of funds due to a lack of explicit reasoning on the nature of the confiscation. The defense argued that the appellate court failed to justify why the seized money was subject to direct confiscation rather than equivalent confiscation, a point not properly devolved to the second instance. Consequently, the court annulled the specific confiscation rulings and remitted the case for a new trial on this specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. proc. pen.; The Court of Cassation must revoke a judgment when a ground of appeal relies on a factual error regarding the devolution of a censurable point, and when the lower court fails to provide explicit reasoning on the nature of a confiscation measure, necessitating a remittal for a new trial.

Parole chiave

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confiscation direct confiscation equivalent lack of reasoning remittal for new trial procedural error devolution in appeal error of fact impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-biscod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGGI SEBASTIANOnato a Altamura il 05/0 8 /19 66 avverso lasentenza del 17 / 0 6 /202 5 del la Corte di c assazione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale Gaspare Sturzo che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni deidifensori, avv. Michele Laforgia e avv. Raffaele Emilio Padronedel foro di Bari, che hanno chiesto la immediata caducazione del provvedimento viziato e la fissazione di successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio o comunque assumere i provvedimenti che la Corte riterrà opportuni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2025, depositata il 2 settembre 2025, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Sebastiano Maggi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4 luglio 2024 che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reat i di truffa aggravata e di falso contestat i a i cap i D) e d E) , confermando le statuizioni civili e revocando la confisca per equivalente disposta a caricodell’imputato.

2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-biscod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale del Maggi eccependo l’errore di fatto nella parte in cui la Corte di cassazione, nell’esame del quartomotivo di ricorso, aveva ritenuto che la censura sulla confisca della somma di denaro per l’importo di € 1.088.838,61 avesse ad oggetto un punto della decisione non devoluta in appello. Rileva a tal fine che con tale motivo si era inteso far valere che il denaro poteva essere oggetto solo di confisca diretta, in presenza della prova della derivazione causale rispetto al reato, e che su tale punto la corte di appello non si era pronunciata; che, in mancanza della suddetta prova, la confisca doveva qualificarsi come equivalentee, quindi, compresa nella revoca disposta a seguito del giudizio di rinvio; che solo a seguito della seconda pronuncia di appello era sorta la necessità di impugnare la statuizione sulla confisca del danaro, in quantola precedente decisione assolutoria era stata annullata e in sede di rinvio la corte territoriale aveva disposto la confisca di tutte le somme di danaro, ritenendone la natura di confisca diretta, per un importo peraltro maggiore rispetto a quello indicato dal Tribunale; che era evidente l’errore percettivo o la svista in cui la Corte di cassazione era incorsa nella lettura degli atti del giudizio, allorché aveva ritenuto che il punto della decisione sulla confisca diretta non era stato devoluto in appello.

Con memoria del 10 novembre 2025 i difensori del ricorrente hanno precisato le ragioni a base delricorso straordinario; in data 27 novembre 2025 sono altresì pervenute le conclusioni della difesa, nei termini ribaditi in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il quarto motivo di ricorso, definito con la sentenza odiernamente impugnata, il Maggi eccepiva l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla confisca nonché la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta e, quindi, alla derivazione dal reato delle somme sequestrate al ricorrente. Sosteneva che alla revoca della confisca per equivalente sui beni diversi dal denari di proprietà degli imputati destinatari della declaratoria di prescrizione, non aveva fatto seguito alcun accertamento sulla derivazione diretta delle predette somme di danaro (al ricorrente era stata sequestrata la complessiva somma di euro 1.781.122,91) del reato, mentre risultava pacifica l’assenza di prova della percezione di alcun vantaggio dell’imputato, consulente esterno della subappaltatrice “SAEM”, a seguito della truffa aggravata sub D).

Lamentava, inoltre, che la corte territoriale, in ogni caso, aveva omesso di provvedere in ordine alla eccedenza delle somme in sequestrorispetto all’importo della misura ablatoria disposta dal Tribunale, pari ad Euro 692.284,30.

2. Nell’esaminare il motivo, sintetizzato a pagina 10, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ne ha affermato l’inammissibilità, in quanto avente ad oggetto un punto della decisione non devoluto in appello (par. 2.3, pag. 37), ritenendo a tal fine di fare riferimento –in base a quanto esplicitato nel precedente paragrafo 2.1.3. – alla proposizione dei motivi di gravame avverso la sentenza di condanna di primo grado , richiamando il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di impugnazionesussistono le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., con esclusione di ampliamento del thema decidendum attraverso memorie o argomenti svolti in sede di discussione.

3. La sentenza di primo grado aveva disposto , tuttavia, la confisca per equivalente del profitto dei reati di cui ai capi B) e D) della rubrica; la sentenza di appellorilevava, invece, che l’intervenuta declaratoria di prescrizione con riguardo a tali reati comportava la revoca delle confische per equivalente disposte sui beni di proprietà degli imputatidiversi dal denaro, sul presupposto che in tal caso trattavasi di confisca diretta, la cui applicazione non era impedita dall’effettivo estintivo conseguente al decorso del termine prescrizionale.

Èevidente, pertanto, l’errore percettivo nel quale la Corte di cassazione è incorsa, in quanto l’appellante non poteva censurarela statuizione relativa alla confisca diretta del danaro, estranea alla pronuncia di primo grado e introdotta nel giudizio solo con la sentenzadi appello in sede di rinvio . Errore che non ha natura valutativa ma che si innesta su un sostrato fattuale,non correttamente percepito,ossia sulla non devoluzione in appello di una censura in realtà non proponibile in quella sede ; l a natura diretta della confisca del danaro , affermataper la prima volta dal giudice di secondo grado, in sede di rinvio, non poteva che essere oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione.

Ne consegue la revoca della sentenza impugnata, limitatamente all e statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro.

4. Può adottarsi, contestualmente, una pronuncia sul punto oggetto di revoca. Infatti, intema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente(Sez. 2,n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 – 01 ) .

Ilmotivo di ricorso, con il quale il Maggi eccepiva la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta della confisca e, quindi, alla derivazione dal reato delle somme sequestrate al ricorrente, è fondato. La sentenza impugnata -Corte di appello di Milanodel 4 luglio 2024 - non esplicita, infatti, le ragioni della ritenuta natura diretta dell a confisca de lle somme di denaroin sequestro, escludendole, in tal modo, in via assiomatica, dall’obbligo restitutorio previsto per la confisca per equivalente, in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La censura sul punto del ricorrente era puntuale e specifica, lamentandosi la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla derivazione dal reato della somme sequestrate e, quindi, circa la natura diretta della confisca , sostenendosi altresì l’assenza di qualsiasi prova della percezione di vantaggi a seguito della truffa aggravata di cui al capo D); si censurava, infine, l’omessa pronuncia sulla eccedenza delle somme in sequestro rispetto all’importo della misura ablatoria disposta dal Tribunale. Il motivo di ricorso riportava pertinenti riferimenti giurisprudenziali a sostegno della contestata natura diretta della confisca.

La suddetta sentenza della Corte di appellova, di conseguenza, annullata, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M Revoca la sentenza della VI sezione di questa Corte n. 30119 del 17/06/2025, dep. 02/09/2025 nei confronti di Maggi Sebastiano, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro. Annulla nei confronti di Maggi Sebastiano la sentenza della Corte di appello di Milano del 04/07/2024 impugnata, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma il