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Ordinanza — n. 2058/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2058/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 23/09/2025 il G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta, quale persona offesa dal reato, da Giuliana Carolina Montesanti e ha contestualmente disposto l'archiviazione – per infondatezza della notizia di reato – del procedimento a carico di Silvia e Antonietta Gulisano indagate per il reato di cui agli artt. 110, 646 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2058/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

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opposizione azione di contestazione opposizione al precetto esecutivo impugnazione della cancellazione procedura di rivendicazione nel pignoramento contestazione della realizzazione
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI ARIOLLI - Presidente - Ord. n. sez. 2394/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR CC - 30/12/2025 DANIELA BIFULCO R.G.N. 33404/2025 FABIO MOSTARDA - Relatore - FRANCESCA SBRANA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Montesanti Giuliana Carolina, nata a Lamezia Terme il 23/05/1955 persona offesa nel procedimento penale a carico di: Gulisano Silvia e Gulisano Antonietta (non ricorrenti) avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme del 23/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Epidendio che ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo con trasmissione degli atti al giudice competente; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv.

Natale Caputo, che ha chiesto, in via principale l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e in subordine la riqualificazione del ricorso come reclamo; lette le conclusioni del difensore delle indagate, Avv. Italo Aldo Reale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2058/2026 Roma, lì, 19/01/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 23/09/2025 il G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta, quale persona offesa dal reato, da Giuliana Carolina Montesanti e ha contestualmente disposto l'archiviazione – per infondatezza della notizia di reato – del procedimento a carico di Silvia e Antonietta Gulisano indagate per il reato di cui agli artt. 110, 646 cod. pen.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la suddetta persona offesa, tramite il suo difensore, deducendo, in sostanza, la “abnormità funzionale” del decreto di archiviazione in quanto:

1) il G.i.p. aveva dichiarato de plano l'inammissibilità dell'opposizione al di fuori dei casi previsti dalla legge, atteso che nel caso in esame, la difesa della ricorrente aveva puntualmente indicato le ulteriori attività di indagine da svolgere;

2) il giudice aveva violato il diritto della persona offesa alla difesa e al contraddittorio, sia perché inaudita altera parte aveva ritenuto ultronee e inutili le attività di indagine indicate dalla vittima, sia perché nel giungere a tale conclusione si sarebbe basato sulle indagini difensive svolte dalla difesa delle indagate, in ordine alle quali la persona offesa non aveva neppure potuto interloquire;

3) il giudice aveva inoltre travisato il senso delle richieste istruttorie della querelante che non avevano ad oggetto l'accertamento dello stato mentale della sig.ra Stancati bensì l'impossibilità fisica della stessa di porre in essere le operazioni bancarie oggetto della querela.

3. Il 12/11/2025 il difensore delle indagate ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso avendo lo stesso ad oggetto provvedimento non ricorribile per cassazione.

4. Il 19/12/2025 il difensore della ricorrente ha depositato memoria con la quale ha replicato alla memoria delle indagate, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto abnorme, e in subordine, chiedendo di riqualificare il ricorso come reclamo con trasmissione degli atti al giudice competente.

5. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il decreto di archiviazione emesso de plano dal G.i.p. in presenza di opposizione della persona offesa, ove si lamenti – come appunto nel caso in esame – che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile al di fuori dei casi previsti dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, ma è unicamente reclamabile innanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410bis, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, è pacifico che si può proporre ricorso per cassazione per abnormità di un provvedimento solo nel caso in cui l'ordinamento non preveda alcun altro mezzo di impugnazione o rimedio per rimuovere tale provvedimento (Sez. 5, Sentenza n. 2053 del 24/04/1997, Rv. 208600 – 01). Conseguentemente, nel caso in esame, il ricorso per cassazione non sarebbe ammissibile neppure ove, per ipotesi, dovessero ravvisarsi i profili di abnormità dedotti dalla ricorrente.

2. Giusto il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto dalla ricorrente deve essere quindi riqualificato nei termini sopra indicati e trasmesso al giudice competente per la decisione. P.Q.M Qualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Fabio Mostarda Giovanni Ariolli