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Sentenza — n. 2055/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2055/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2055/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28/05/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Krizia Armani avverso la sentenza del Tribunale di Locri, in composizione monocratica del 16/11/2021, che aveva condannato l'imputata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2055/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Lgs 150/22 violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti, pregiudicando il diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 591, comma 1 lett. c), e 581, comma 1bis, cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. A detta del difensore, la Corte di appello avrebbe infatti ritenuto inammissibile il gravame applicando una norma (l'art. 581 comma 1bis cod. proc. pen.) non vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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domicilio di pagamento validità della notifica postale domicilio eletto chèque postale cauzione elettorale voto per corrispondenza

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
231164 – 01, la quale ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI ARIOLLI - Presidente - Sent. n. sez. 2382/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR CC - 30/12/2025 DANIELA BIFULCO R.G.N. 31484/2025 FABIO MOSTARDA - Relatore - FRANCESCA SBRANA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Armani Krizia, nata a Asola il 27/07/1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Cosimo Mazzaferro, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2055/2026 Roma, lì, 19/01/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/05/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Krizia Armani avverso la sentenza del Tribunale di Locri, in composizione monocratica del 16/11/2021, che aveva condannato l'imputata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1bis cod. proc. pen. laddove ritenuto applicabile ad atti di appello – come nel caso in esame – proposti prima della sua entrata in vigore. A detta della difesa l'applicazione retroattiva della disposizione introdotta dal D.

Lgs 150/22 violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti, pregiudicando il diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 591, comma 1 lett. c), e 581, comma 1bis, cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. A detta del difensore, la Corte di appello avrebbe infatti ritenuto inammissibile il gravame applicando una norma (l'art. 581 comma 1bis cod. proc. pen.) non vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.

La difesa evidenzia che le doglianze dedotte nell'appello non potevano essere ritenute palesemente inconsistenti in quanto la responsabilità dell'imputata era stata affermata solo in virtù del fatto che la stessa era l'intestataria della carta poste pay utilizzata per la consumazione della truffa. Inoltre, stante l'inapplicabilità dell'art. 581 comma 1bis cod. proc. pen. e la conseguente impossibilità di dichiarare inammissibile l'impugnazione la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputata in quanto il reato si era estinto per prescrizione il 24/02/2024.

3. Il procedimento è stato trattato senza la presenza delle parti ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. I primi due motivi sono inammissibili in quanto aspecifici e manifestamente infondati. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge infatti che la Corte di appello, contrariamente a quando dedotto dal difensore, non ha affatto applicato l'art. 581 comma 1bis cod. proc. pen. (introdotto dal D. Lgs 150 del 2022 e quindi in vigore solo dopo la proposizione del gravame), ma ha fatto riferimento al principio di diritto affermato, ben prima dell'introduzione di tale disposizione normativa, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

La possibilità di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi esisteva dunque nel nostro ordinamento ben prima della cd riforma Cartabia, la quale si quindi è limitata a recepire un orientamento giurisprudenziale oramai costante e condiviso. Per le medesime ragioni sin qui esposte, nel caso in esame, deve ritenersi non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in ordine alla possibile applicazione retroattiva dell'art. 581, comma 1bis, cod. proc. pen. Nel merito, il difensore della ricorrente contesta la genericità dei motivi di appello rilevata dal giudice a quo con argomenti a loro volta del tutto generici, sicché anche il secondo motivo di ricorso per cassazione risulta aspecifico e dunque inammissibile.

2. Giova infine rilevare che l'inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di rilevare la prescrizione del reato che, a detta del difensore, sarebbe maturata prima della definizione del giudizio di appello (si veda Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01, la quale ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice; nello stesso senso Sez. 5, n. 11237 del 20/01/2025, Tura De Marco, Rv. 287744 – 01).

3. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Fabio Mostarda Giovanni Ariolli