Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic and non-compliant with procedural requirements. The appellant argued for a violation of sentencing guidelines and insufficient reasoning regarding the agreed penalty, but the court found these claims lacked critical connection to the contested judgment. Consequently, the court rejected the generic denunciation of evaluative errors and ordered the appellant to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging lack of motivation or sentencing errors is inadmissible if it is absolutely generic and fails to establish a critical link with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IZZI ORDINANZA Bytyqi Faton nato a Banje (Kosovo) il 01/05/1988 avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bytyqi Faton, a mezzo del suo difensore, propone per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 10 novembre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni. 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 133 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e non consentito. L’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.
4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de