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Ordinanza — n. 2052/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2052/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2052/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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data 1 4 / 10/2025 dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de planoe che le parti sono state ritualmente avvisate; visti gli atti, l’ordinanzaimpugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l’impugnata ordinanzala Corte d’Appello di Torino ha dichiarato,ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità del l ’ appello proposto da Rinaldo Andrea avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale in data 6/6/2025,ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta secondo forme non più consentite.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2052/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Anna Maria De Santis 1.Con l’impugnata ordinanzala Corte d’Appello di Torino ha dichiarato,ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità del l ’ appello proposto da Rinaldo Andrea avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale in data 6/6/2025,ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta secondo forme non più consentite.

Parole chiave

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scambio di atti giuridici per via elettronica tempestività dell'invio postale diritto alla corrispondenza informatica servizio postale identità elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

data 1 4 / 10/2025 dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de planoe che le parti sono state ritualmente avvisate; visti gli atti, l’ordinanzaimpugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata ordinanzala Corte d’Appello di Torino ha dichiarato,ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità del l ’ appello proposto da Rinaldo Andrea avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale in data 6/6/2025,ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta secondo forme non più consentite.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità e sostenendo che l’impugnazione è stata depositata nei termini presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento mediante l’utilizzo di un indirizzo PEC tuttora in corso di validità e utilizzabile nel caso di disservizio del portale per il deposito degli atti penali, evenienza nella specie verificatasi. Aggiunge che l’atto ha comunque raggiunto lo scopo anche se attraverso un percorso diverso da quello previsto dalla legge a causa del cattivo funzionamento del portale. 3.il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Infatti l’ordinanza impugnata, depositata all’esito dell’udienza del 14 ottobre 2025, è stata comunicata in pari data al difensoreAvv. Nella Sforza a mezzo PEC ( ore 15.12) con la conseguenza che il termine per impugnarla, pari a gg quindici a norma dell’art. 585 lett. a ) cod.proc.pen.,scadeva in data 29 ottobre mentre il ricorso risulta depositato il 17 novembre 2025.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luciano Imperiali