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Ordinanza — n. 2051/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2051/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ta 1/10/2025 dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano e che le parti sono state ritualmente avvisate; visti gli atti, la sentenzaimpugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis ECONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, applicava a Benbrik El Mehdi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena, già ridotta per il rito, di anni due , mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2051/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01;Sez.

Parole chiave

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art. 129 cod.proc.pen art. 616 cod.proc.pen

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità a sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.,come da dispositivo.

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Testo completo

ta 1/10/2025 dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano e che le parti sono state ritualmente avvisate; visti gli atti, la sentenzaimpugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

ECONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, applicava a Benbrik El Mehdi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena, già ridotta per il rito, di anni due , mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità a sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.

3. Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01;Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01) 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.,come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luciano Imperiali