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Ordinanza — n. 2046/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2046/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2046/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento a norma dell’art. 129, comma 2, cod.proc.pen.; la violazione degli artt. 20 bis cod.pen. e 545 bis cod.proc.pen. per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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artt. 20 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2046/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Napoli Nord in data 3/1/2025 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni due,mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta all’imputato per i delitti in rubrica ascrittigli.

Parole chiave

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artt. 20 bis cod.pen art. 616 cod.proc.pen

Disposizioni normative citate

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artt. 20 bis cod.pen
la violazione degli artt. 20 bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

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Testo completo

o e che le parti sono state ritualmente avvisate; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Napoli Nord in data 3/1/2025 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni due,mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta all’imputato per i delitti in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Gabriele Foreste, il quale ha dedotto:

1) il vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento a norma dell’art. 129, comma 2, cod.proc.pen.;

2) la violazione degli artt. 20 bis cod.pen. e 545 bis cod.proc.pen. per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico in quanto il difensore non chiarisce in base a quali elementi la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento, attesa la piattaforma probatoria delibata in primo grado e posta a fondamento del giudizio di penale responsabilità del prevenuto nonché l’intervenuta rinunzia ai motivi di merito formulati con il gravame. 3.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo, avendo la Corte di meritocorrettamente ritenuto di non poter accedere alla richiesta postuma di sostituzione della pena concordata con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità,dovendo al riguardo trovare applicazione il principio in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario; inoltre questa Corte ha reiteratamente precisatoche, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 –01;

Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01 ; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 –01). 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luciano Imperiali