Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2044/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2044/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2044/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Domenico Fuso, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 18 giugno 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 933,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2044/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento contrattuale del danno concorso di responsabilità concorso materiale di reati pena convenzionale mancata attuazione degli accordi illeciti accordo sui prezzi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

IZZI ORDINANZA Domenico Fuso nato a Mugnano di Napoli il 13/08/1984 avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Fuso, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 18 giugno 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 933,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie. Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/12/