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Sentenza — n. 2040/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2040/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2040/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 22 settembre 2023, nei confronti di Sarkodie Acheampong Mensah in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 165, 296 e 420-bis cod. proc. pen. e dei correlati vizi di motivazione, la mancanza assoluta di conoscenza effettiva in capo all’imputato non solo del proprio stato di latitanza, ma anche della pendenza del processo. L’unico atto procedimentale di cui era stata inutilmente tentata la notifica è stato il provvedimento cautelare, rimasto, pertanto, ineseguito.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 420-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 2040/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, non emerge ex actis alcuna prova della conoscenza del processo in capo all’imputato ovvero della mancata presentazione per una sua libera scelta, avuto altresì riguardo alla mancanza di un difensore di fiducia. È pertanto affetto da nullità, a regime intermedio, attinente all’intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., il decreto che dispone il giudizio. Questa nullità, tempestivamente dedotta e successivamente coltivata nei giudizi di primo e secondo grado, si propaga alle due sentenze di merito (Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770-01).

Parole chiave

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indigenza processuale non provata delitto procedimento in contumacia ritardo ingiustificato dell'azione penale impunità accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 22 settembre 2023, nei confronti di Sarkodie Acheampong Mensah in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen
Nella lettura «convenzionalmente orientata» dell’art. 420-bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno rimarcato l’indefettibilità di una effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo, tecnicamente inteso, a prescindere dallo stato di latitanza (cfr.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di Acheampong Mensah Sarkodie, nato in Ghana il 03/07/1983 avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Piazza, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 22 settembre 2023, nei confronti di Sarkodie Acheampong Mensah in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 165, 296 e 420-bis cod. proc. pen. e dei correlati vizi di motivazione, la mancanza assoluta di conoscenza effettiva in capo all’imputato non solo del proprio stato di latitanza, ma anche della pendenza del processo. L’unico atto procedimentale di cui era stata inutilmente tentata la notifica è stato il provvedimento cautelare, rimasto, pertanto, ineseguito.

Ferma restando l’applicazione del principio tempus regit actum, anche secondo la disciplina previgente alla novellazione operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (interpretata coerentemente con i principi costituzionali e convenzionali), la semplice qualità di latitante non avrebbe potuto sostituire l’effettiva conoscenza del processo. Neppure sarebbero emersi elementi dimostrativi della volontà di sottrarsi alla cattura e, soprattutto, al processo, restando irrilevanti, in tal senso, la condizione di straniero irregolare e la mancanza di una fissa dimora.

3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta correttamente argomentato dai giudici di merito il buon governo fatto in tema della normativa in tema di latitanza: la volontà di eludere la possibile emissione di un provvedimento restrittivo a proprio carico è stata ricostruita con motivazione priva di vizi logico-giuridici, nel rispetto della previgente disciplina (pp. 3-4).

3. Tuttavia, a prescindere dal rispetto delle forme stabilite dall’ordinamento per il perfezionamento delle successive notifiche (anche relative alla vocatio in ius), il sistema processuale – come delineato a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, e in conformità alla esegesi sovranazionale (cfr. Corte EDU, 19/12/1989, Brozicek c. Italia; 28/08/1991, T. c. Italia; 08/02/2007, Kollcaku c. Italia; 08/02/2007, Pititto c. Italia) – era già teso a garantire l’effettività della conoscenza del processo in capo all’imputato, che doveva essere personalmente informato del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza. Nella lettura «convenzionalmente orientata» dell’art. 420-bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno rimarcato l’indefettibilità di una effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo, tecnicamente inteso, a prescindere dallo stato di latitanza (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01).

4. Nel caso di specie, non emerge ex actis alcuna prova della conoscenza del processo in capo all’imputato ovvero della mancata presentazione per una sua libera scelta, avuto altresì riguardo alla mancanza di un difensore di fiducia. È pertanto affetto da nullità, a regime intermedio, attinente all’intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., il decreto che dispone il giudizio. Questa nullità, tempestivamente dedotta e successivamente coltivata nei giudizi di primo e secondo grado, si propaga alle due sentenze di merito (Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770-01).

5. Occorre, dunque, annullare, ai sensi degli artt. 623, comma 1, lett. b-bis), e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la sentenza di appello e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice del grado in cui si è verificata la nullità (nello specifico, la dichiarazione di assenza), il quale, nel procedere ad un nuovo esame degli atti, terrà conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli