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Ordinanza — n. 1949/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court reclassifies appeal as opposition under Art. 678 c.p.p. due to riabilitazione procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1949/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed an appellate court order granting Rosario Cascio's rehabilitation from preventive measures. The defense argued the appeal should be dismissed for erroneous law application, while the prosecutor requested reclassification as an opposition. The court ruled that the specific procedural rules for rehabilitation requests under Art. 70 of D.Lgs. 159/2011 and Art. 678 c.p.p. mandate that such orders be challenged via opposition before the same court.

Regesto Legislator

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Art. 70 D.Lgs. 159/2011; Art. 678 c.p.p.: Appeals against appellate court orders granting rehabilitation from preventive measures must be filed as oppositions before the same court, not as cassation appeals.

Parole chiave

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rehabilitation preventive measures opposition procedure appellate court order public prosecutor appeal procedural classification esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 70 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte di cassazione ha avuto più volte occasione di chiarire che il provvedimento con il quale la corte d'appello decide sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali avanzata ai sensi dell'art. 70 del d.lgs.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
159 del 2011 si deve ritenere riferibile anche all'applicazione, al procedimento di riabilitazione de quo, dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul presupposto del positivo esito della valutazione di compatibilità che è richiesta dal suddetto comma 3 dell'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
stabilisce che il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza; in questo caso, la corte d'appello) «nelle materie relative alle richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
In condivisione con l'orientamento che è stato espresso dai citati due precedenti della Corte di cassazione, il ricorso non deve però essere dichiarato inammissibile ma, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 678 cod. proc. pen
Poiché il richiamato e applicabile comma 1-bis dell'art. 678 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella
159, è impugnabile mediante opposizione davanti alla stessa corte d'appello (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv.
Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, Russo
284884-01; Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, Russo, Rv.
Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano
2 dell'ordinanza impugnata e le massime di Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv.
Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo
258572-01, Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Gucciardi
241652-01, e Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Gucciardi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: CASCIO ROSARIO, nato a Santa Margherita di Belice il 03/10/1934 avverso l'ordinanza del 23/07/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI B. BERTOLINI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga qualificato come opposizione e che gli atti vengano trasmessi alla Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso; letta la memoria dell'Avv. GIANNI CARACCI, difensore di Cascio Rosario, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o venga rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 23/07/2025, la Corte d'appello di Palermo dichiarava Rosario Cascio riabilitato dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni che gli era stata applicata con decreto del 21/06/2011 del Tribunale di Agrigento.

2. Avverso tale ordinanza del 23/07/2025 della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'«erronea applicazione della legge». Dopo avere trascritto parte del secondo capoverso della pag. 2 dell'ordinanza impugnata e le massime di Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572-01, Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652-01, e Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Gucciardi, Rv. 240660-01, il ricorrente contesta che, «[n]el caso di specie, in difetto della prova costante ed effettiva di buona condotta, l'istanza [di riabilitazione che era stata avanzata dal Cascio] andava respinta».

3. La Corte di cassazione ha avuto più volte occasione di chiarire che il provvedimento con il quale la corte d'appello decide sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali avanzata ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione davanti alla stessa corte d'appello (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884-01; Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, Russo, Rv. 277579). Con tali pronunce, è stato precisato che il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale che è operato dal comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 si deve ritenere riferibile anche all'applicazione, al procedimento di riabilitazione de quo, dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul presupposto del positivo esito della valutazione di compatibilità che è richiesta dal suddetto comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Poiché il richiamato e applicabile comma 1-bis dell'art. 678 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza; in questo caso, la corte d'appello) «nelle materie relative alle richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.» - cioè con ordinanza adottata de plano (come ha correttamente fatto la Corte d'appello di Palermo) contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore «possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice» -, ne consegue che la stessa ordinanza è impugnabile, appunto, mediante opposizione davanti alla medesima corte d'appello che l'ha adottata.

4. In condivisione con l'orientamento che è stato espresso dai citati due precedenti della Corte di cassazione, il ricorso non deve però essere dichiarato inammissibile ma, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso»

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appell