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Ordinanza — n. 1948/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement dismissed as grounds regarding non-constitutive facts are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against an appellate settlement reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court should have recognized a novation of a natural obligation arising from gambling debt, which would have negated the criminal nature of the extortion charge. The court ruled that such arguments regarding the legal qualification of the facts are excluded from cassation review once parties reach a settlement agreement, as they imply a waiver of further litigation on those points.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlements under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible for grounds challenging the legal qualification of facts, as the settlement implies a waiver of such arguments, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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appellate settlement cassation inadmissibility legal qualification waiver gambling debt novation extortion charge dismissal verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 24/06/2025, la Corte d'appello di L'Aquila, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Gianluigi Amoroso, Flaviano Spinelli, affidato a un unico motivo, che è prospettato in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 c.p.p.
pen., e con riferimento all'art. 129 dello stesso codice.
Art. 610 c.p.p.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 24/06/2025, la Corte d'appello di L'Aquila, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 18/04/2024 del Tribunale di Pescara, riconosciuta anche la circostanza attenuante di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., e con riferimento all'art. 129 dello stesso codice.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI FLAVIANO, nato a Pescara il 24/03/1986 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24/06/2025, la Corte d'appello di L'Aquila, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 18/04/2024 del Tribunale di Pescara, riconosciuta anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., in aggiunta alle già riconosciute circostanze attenuanti della lieve entità del fatto del fatto e generiche, rideterminava in un anno e nove mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata a Flaviano Spinelli per il reato di estorsione.

2. Avverso l'indicata sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Gianluigi Amoroso, Flaviano Spinelli, affidato a un unico motivo, che è prospettato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 129 dello stesso codice. Il ricorrente contesta che la Corte d'appello di L'aquila avrebbe dovuto valutare la fondatezza del motivo di appello con il quale egli aveva dedotto che, nel rapporto con la persona offesa, era intervenuta una novazione dell'obbligazione naturale fondata sul debito di gioco, la quale era stata «mutata in riconoscimento di debito», «con conseguente insussistenza dell'ipotesi delittuosa ascritta nel capo di imputazione» in quanto il fatto di cui allo stesso capo d'imputazione non costituiva reato.

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01.

In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta che la Corte d'appello di L'Aquila avrebbe dovuto proscioglierlo perché il fatto non costituiva reato, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del