Ordinanza — n. 1725/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAANZA sul ricorso proposto da BRANNI Luciano, nato a Napoli il 17/10/1990, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. Ricorso trattato con procedura de plano, secondo quanto prevede l’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13 febbraio 2024, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l’atto inviato alla Corte a quo, con firma autenticata dal difensore. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1725/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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ANZA sul ricorso proposto da BRANNI Luciano, nato a Napoli il 17/10/1990, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. Ricorso trattato con procedura de plano, secondo quanto prevede l’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13 febbraio 2024, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l’atto inviato alla Corte a quo, con firma autenticata dal difensore. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Anna Maria De Santis