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Ordinanza — n. 1721/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming judge incompatibility, ruling it must be raised via recusal procedure, not cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise the judge's incompatibility through the specific recusal procedure required by law. The applicant argued that the trial judge should have raised the incompatibility issue sua sponte, but the Court held that such defects do not render a judgment void. Consequently, the Court ruled that incompatibility is a ground for recusal, not a valid ground for cassation, and ordered the applicant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 ss. cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.: Causes of incompatibility do not render a judicial decision void but constitute grounds for recusal, which must be pursued through the specific statutory procedure rather than via cassation appeal.

Parole chiave

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judge incompatibility recusal procedure cassation inadmissibility void judgment procedural defect concorso materiale di reati commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Ricorso trattato con procedura de plano, secondo quanto prevede l’art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 178, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Art. 34 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza della norma processuale (art. 34 cod.
art. 34 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza della norma processuale (art. 34 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino
Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato
Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano
pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano, Rv.
Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K.
Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv.
Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato
267419; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv.
Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia
Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia; per analogo principio v.
Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia
Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c.
Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c. Italia
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto nell’interesse di PACIFICI Lorenzo, nato a Roma il 11/07/1981, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 06/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. Ricorso trattato con procedura de plano, secondo quanto prevede l’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 6 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di rapina, ricettazione e ingiustificato porto di coltello fuori dall’abitazione; fatti tutti unificati sotto il vincolo della continuazione. 1.1.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza della norma processuale (art. 34 cod. proc. pen.), non avendo il giudice rilevato di ufficio la causa di incompatibilità a decidere sulla rinnovata richiesta di applicazione della pena, nonostante avesse già precedentemente rigettato altra analoga, ancorché diversamente articolata, richiesta di applicazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato e il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta, prima di applicarla.

Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. – le parti non possono che lamentare i vizi tassativamente indicati nel testo dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen: “… motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.”. La causa di incompatibilità a decidere, dedotta con i motivi di ricorso, non è dunque contemplata nel testo della disposizione processuale appena riportata per estratto e non è, pertanto, deducibile con i motivi di ricorso. 2.2.

Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen. 2.3. In ogni caso, deve rilevarsi che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte (sin da Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097), l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852;

Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179; Sez. 6, n. 25013 del 04/0672013, Shkurko, Rv. 257033; da ultimo, tra le non massimate: Sez. 3, n. 45999 del 12/11/2024, Danilo; Sez. 1, n. 39267 del 20/09/2024, Salerno; Sez. 5, n. 17847, del 7/4/2022, Della Ventura; Sez. 2, n. 6538, del 15/12/2021, dep. 2022, in motiv. sub 1.3; Sez. 2, n. 45896, del 10/9/2021, in motiv. sub 1.4.). La Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha richiamato il diritto vivente sul punto ed ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, siano idonee ad assicurare l'osservanza dei principi dell'imparzialità e della terzietà, connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula del "giusto processo" (ordinanze n. 238 del 2008, n. 346 del 2000, n. 36 del 1999).

Anche la Corte EDU ha preso atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell'ordinamento italiano, attraverso l'istituto della ricusazione, tant'è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Corte sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (cfr. Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia; per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c.

Italia).

3. Segue alla dichiarata inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Anna Maria De Santis