Ordinanza — n. 1595/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti applicava ad Alberto Toppino la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di Alberto Toppino e Simone Toppino che deducava vizio di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1595/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di Alberto Toppino e Simone Toppino che deducava vizio di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
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ORIT ORDINANZA Toppino Alberto nato a Bra il 30/07/1974 Toppino Simone nato ad Alba il 11/05/1979 avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Asti udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti applicava ad Alberto Toppino la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di Alberto Toppino e Simone Toppino che deducava vizio di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Ilricorso è inammissibilein quanto propone motivi non consentiti Il ricorrente non si confronta infatti con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de planoex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). Nel caso inesame, in contrasto con tali consolidate linee ermeneutiche, contestava genericamente la violazione dell’art.129 cod. proc. pen. e deduceva vizio di motivazione, censure non consentite.
4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025