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Sentenza — n. 1457/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1457/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 08/07/2025, il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da Maher Skiri avverso l'ordinanza del 13/06/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ancona aveva applicato allo stesso Skiri la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato di due rapine pluriaggravate (di cui ai capi 1 e 4 dell'imputazione provvisoria) commesse, in concorso con altri, il 04/01/2025 e il 18/01/2025, e per essere sussistente il pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1457/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 275, commi 3 e 3-bis, e 292, comma 2, lett. c), dello stesso codice». Sotto un primo profilo, lamentano che il Tribunale di Ancona avrebbe omesso di motivare in ordine all'applicabilità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, in particolare, all'inidoneità, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con le procedure di controllo a distanza mediante mezzi elettronici.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione abbandono del procedimento per truffa riabilitazione permesso di promuovere un procedimento penale azione di rivocazione del sequestro cancellazione dall'albo avvocati
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SKIRI MAHER, nato in Tunisia il 23/07/2006 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08/07/2025, il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da Maher Skiri avverso l'ordinanza del 13/06/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ancona aveva applicato allo stesso Skiri la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato di due rapine pluriaggravate (di cui ai capi 1 e 4 dell'imputazione provvisoria) commesse, in concorso con altri, il 04/01/2025 e il 18/01/2025, e per essere sussistente il pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Ancona, hanno proposto ricorso per cassazione Maher Skiri e il suo difensore avv. Andrea Bianchi, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) «e/o» c), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 294, comma 4, dello stesso codice, «con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e successiva inefficacia della misura cautelare in essere, nonché illogicità della motivazione in relazione alla qualità di difensore di fiducia dell'Avv.

Manna in sede di riesame». Lamentano che l'avviso del compimento dell'interrogatorio di garanzia dello Skiri sia stato dato all'avv. Andrea Bianchi, difensore di ufficio che era stato nominato nel verbale di esecuzione della misura cautelare (eseguita il 14/06/2025), nonostante lo Skiri, nel verbale di identificazione del 12/01/2025, avesse nominato proprio difensore di fiducia l'avv. Emanuela Manna. Il mancato avviso del compimento dell'interrogatorio dell'indagato all'avv. Manna e la mancata partecipazione della stessa al medesimo interrogatorio - al quale aveva invece partecipato l'avv.

Bianchi -, con la conseguente violazione del diritto di difesa dello Skiri, comporterebbero la nullità dell'interrogatorio di garanzia e la conseguente perdita di efficacia della custodia cautelare. I ricorrenti contestano la motivazione con la quale il Tribunale di Ancona ha reputato come «la condotta dell'indagato, complessivamente valutata, sia da considerare quale revoca, per facta concludentia, della nomina fiduciaria dichiarata alla P.G. il 12.1.2025». Rappresentano la «vacuità» della stessa motivazione, in quanto «non supportat[a] da alcun riferimento codicistico», atteso che «[n]el vigente ordinamento processuale non è infatti ammessa la rinuncia tacita, né tantomeno la revoca tacita, del mandato difensivo» (è citata:

«Cass., Sez. IV, n. 41965/2019». Rectius: Sez. 6, n. 41965 del 10/09/2019, Caruson, non massimata). Comunque, «[l]a conferma del difensore d'ufficio [da parte dell'indagato] non sembra aver alcun significato, visto e considerato che il prevenuto non può né nominare né rinunciare allo stesso». Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica in quanto il Tribunale di Ancona «sostiene che la revoca della nomina fiduciaria dell'Avv. Manna sia avvenuta nel corso dell'interrogatorio di garanzia», senza considerare come, invero, alla stessa sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza di riesame proprio in qualità di difensore di fiducia dell'imputato».

Sarebbe manifestamente illogico sostenere contemporaneamente che l'avv. Manna era stata revocata in sede di interrogatorio di garanzia ed era rimasta difensore di fiducia «per quel che riguarda gli atti successivi, ovvero il procedimento di riesame». Il rapporto fiduciario dello Skiri con l'avv. Manna si dovrebbe pertanto ritenere pienamente valido, con la conseguente «nullità degli atti avvenuti in assenza dell'avvocato di fiducia». I ricorrenti chiedono quindi che, «a seguito della nullità dell'interrogatorio di garanzia», venga «dichiara[ta] la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 294 e 178, lett. c), c.p.p.». 2.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 275, commi 3 e 3-bis, e 292, comma 2, lett. c), dello stesso codice». Sotto un primo profilo, lamentano che il Tribunale di Ancona avrebbe omesso di motivare in ordine all'applicabilità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, in particolare, all'inidoneità, nel caso concreto, della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con le procedure di controllo a distanza mediante mezzi elettronici.

Sotto un secondo profilo, contestano l'illogicità della motivazione in quanto le ragioni per le quali il Tribunale di Ancona ha confermato la scelta della misura della custodia in carcere - in particolare, l'indispensabilità di «una misura cautelare detentiva» e la necessità che essa «garantisca un contenimento effettivo della libertà di movimento ed inibisca i contatti con i sodali, funzionali alla organizzazione e realizzazione delle azioni predatorie» - sarebbero «del tutto compatibili con diversa e meno grave misura di tipo detentivo», specificamente, con la misura degli arresti domiciliari con le già indicate procedure di controllo a distanza «congiuntamente a divieti di comunicazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 10/11/2025, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del ricorrente Maher Skiri, il quale, premesso di trovarsi ormai agli arresti domiciliari presso la struttura "Casa Paci" in Pesaro, ha rappresentato di non avere più interesse all'impugnazione.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

3. Poiché il ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa dele ammende, atteso che il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244-01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 27473