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Ordinanza — n. 1300/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1300/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1300/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22 ottobre 2024, nei confronti – per quanto qui rileva – di Pasquale Ambrosio in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-648 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1300/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritti della difesa legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di essere sentito difesa d'ufficio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Ambrosio Pasquale, nato il 12/02/1975 a Pompei avverso la sentenzadel 23/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi ; a seguito di procedura de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22 ottobre 2024, nei confronti – per quanto qui rileva – di Pasquale Ambrosio in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-648 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta chel’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti,Rv. 283878-01).

4. Il procedimento deve , pertanto , essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2025. Il Consi