Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1124/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1124/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1124/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 12/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Luigi Caputo la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione e di ricettazione dei medesimi strumenti di cui al capo 2) dell'imputazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 444 c.p, art. 448 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1124/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Luigi Caputo la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione e di ricettazione dei medesimi strumenti di cui al capo 2) dell'imputazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
commutazione della pena attenuazione della pena scemata imputabilità revisione della sentenza penale pena detentiva sostitutiva infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 12/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 c.p
pen.: «mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione applicazione diminuente del rito speciale ex art. 444 c.p.p.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 133 cod. pen
pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO LUIGI, nato a San Felice a Cancello il 10/07/1984 avverso la sentenza del 12/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Luigi Caputo la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione e di ricettazione dei medesimi strumenti di cui al capo 2) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza 12/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Gennaro Marano, Luigi Caputo, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen.: «mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione applicazione diminuente del rito speciale ex art. 444 c.p.p. contenuta al di sotto del massimo». Il Caputo premette che, mentre al concorrente Pasquale Busiello, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena era stata diminuita di un terzo, la diminuzione di pena nei suoi confronti era stata solo di un sesto.

Tanto premesso, il ricorrente contesta che tale diminuzione di pena nei suoi confronti nell'indicata misura inferiore al massimo sia stata giustificata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma «solo "per adeguare la pena al fatto", senza alcuna motivazione per giustificare la disparità di trattamento operata per il coimputato Busiello, gravato da numerosi precedenti penali, mentre il Caputo è incensurato» e che lo stesso Giudice per le indagini preliminari «avrebbe dovuto adeguatamente motivare cosa intendesse per "adeguare la pena al fatto" ed avallare la disparità del trattamento sanzionatorio».

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, il quale concerne non l'illegalità della pena - da intendere come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale - ma profili commisurativi della stessa non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01).

5. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 «ed cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

6. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell