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Ordinanza — n. 1123/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of robbery charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1123/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's qualification of the crime as robbery was legally erroneous, claiming the conduct constituted private violence and aggravated theft instead. The Court rejected this claim, noting a material error in the appellant's reference to a non-existent eighth charge and finding no manifest error in the lower court's finding that the threat to the guard's life constituted robbery.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The appeal for cassation based on erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric relative to the indictment's content.

Parole chiave

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erroneous legal qualification manifest error standard robbery charge private violence distinction inadmissible cassation appeal procedural costs material error in indictment minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Violazione dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p.».
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Francesco Pollice, Massimo Grillo, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 110, 81, comma 2, c.p.
Sussumibilità della condotta sotto la fattispecie di cui all'art. 110, 81, comma 2, 610, 624 e 625 c.p.
Art. 610, 624, 625 c.p.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 11/09/2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche
279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO MASSIMO, nato ad Andria il 28/02/1973 avverso la sentenza del 11/09/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani ftL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 11/09/2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Massimo Grillo la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.800,00 di multa, con sostituzione dell'indicata pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva per tre anni e quattro mesi, per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di:

1) associazione per delinquere, nella veste di capo, di cui al capo 1) dell'imputazione;

2) furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 2) dell'imputazione;

3) furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 3) dell'imputazione;

4) tentato furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 4) dell'imputazione;

5) riciclaggio in concorso di cui al capo 5) dell'imputazione;

6) furto pluriaggravato in concorso di cui al capo 6) dell'imputazione;

7) rapina aggravata in concorso (ai danni, tra l'altro, di Vincenzo Conte) di cui al capo 7) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Francesco Pollice, Massimo Grillo, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. pen.: «erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto-reato ascritto al capo sub 8) della rubrica. Sussumibilità della condotta sotto la fattispecie di cui all'art. 110, 81, comma 2, 610, 624 e 625 c.p. Violazione dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p.». Dopo avere trascritto il primo e il secondo capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce che il suddetto fatto-reato «non rientra nella fattispecie di rapina, bensì in quella di violenza privata e di furto aggravato», e che il denunciato errore di qualificazione giuridica sarebbe reso palese proprio dalla comunicazione di notizia di reato che è richiamata dal Tribunale di Trani nel secondo capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata.

Il Grillo rappresenta che «la minaccia non era finalizzata all'impossessamento rivolta dagli imputati al sig. Conte Vincenzo (addetto al servizio privato di guardiania), bensì a costringere costui ad allontanarsi dal luogo in cui si stava consumato il furto» (sic), con la conseguenza che, poiché la condotta «era finalizzat[a] ad indurlo a fare, tollerare od omettere qualcosa», la stessa «condotta ascritta al [...] ricorrente al capo sub 7) della rubrica, pertanto, andrebbe riqualificata ai sensi degli artt. 110, 81, comma 2, 610, 624 e 625 c.p.».

3. In base al nuovo comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023- ,.. 01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573-01;

Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-02). Ciò rammentato, si deve anzitutto precisare che il riferimento, in alcuni passaggi del ricorso, e anche in alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, al capo 8) dell'imputazione appare frutto di un palese errore materiale, atteso che non esiste un capo 8) dell'imputazione e che l'unica rapina che è stata contestata al Grillo - quella ai danni, tra l'altro, di Vincenzo Conte - è quella di cui al capo 7) dell'imputazione. Ciò precisato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuito all'imputato di cui al capo 7) dell'imputazione come rapina anziché come violenza priva e furto aggravato in continuazione, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo 7) dell'imputazione, atteso che, nello stesso capo, all'imputato era stato contestato di avere commesso la minaccia come strumento per impossessarsi del denaro («minacciando di morte il guardiano Conte Vincenzo mediante l'utilizzo di una sbarra di ferro, si impossessavano della somma di C 310,00»), il che integra il reato di rapina propria.

5. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

6. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma