Ordinanza — n. 1117/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 13 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Napoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta all'imputato Marinacci Giuseppe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1117/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in data 13 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Napoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta all'imputato Marinacci Giuseppe.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCI GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 14/09/1991 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 13 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Napoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta all'imputato Marinacci Giuseppe.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità della motivazione, assumendo in particolare che il processo di formazione del giudicato risultava incerto in relazione a diversi passaggi logici e che la motivazione della sentenza presentava molteplici punti caratterizzati da lacune e contraddizioni, non avendo il giudice del merito argomentato adeguatamente in relazione al mancato accoglimento delle richieste formulate con i motivi di appello.
3. il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non avendo il ricorrente precisato quali fossero i passaggi logici definiti come incerti e i punti della motivazione caratterizzati da lacune e contraddizioni, e neppure gli esatti termini nei quali si sarebbe risolta la mancanza di un'adeguata risposta ai motivi dedotti con l'atto di appello. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
4. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/10/2025 Il Consigliere estensore