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Sentenza — n. 1116/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1116/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1116/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 11 giugno 2025 il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Donelli Anna avverso l'ordinanza emessa il 13 aprile 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato nei confronti della Donelli la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, annullava la citata ordinanza del G.I.P. e per l'effetto revocava la misura cautelare applicata all'indagata, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1116/2026 — snpen · Corte di Cassazione: nell'avere omesso di chiarire, per il caso in cui nessuna delle condotte ascritte alla Donelli potesse essere ritenuta effettivamente realizzata, quale interpretazione dovesse essere data alle dichiarazioni e alle affermazioni che la accusavano. Quanto al primo punto l'ordinanza qui impugnata, che ancora una volta riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, affermava che tali condotte erano state attribuite alla Donelli sulla base delle mere asserzioni dello stesso Tripodi. Quanto al secondo punto rassegnava che Tripodi aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni rese da Tana ricevendo le carte processuali dall'avvocato e dopo aver letto il relativo faldone aveva escluso l'esistenza di dichiarazioni accusatorie nei propri confronti.

Parole chiave

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inchiesta mascherata misura di assistenza giudiziaria aiuto all'evasione di detenuti collaboratore della Securitate minaccia contro le autorità complicità
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: DONELLI ANNA nato a CREMONA il 21/12/1966 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia; udite le conclusioni dell'Avv. ROBERT RANIELI, per la ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 11 giugno 2025 il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Donelli Anna avverso l'ordinanza emessa il 13 aprile 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato nei confronti della Donelli la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, annullava la citata ordinanza del G.I.P. e per l'effetto revocava la misura cautelare applicata all'indagata, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato.

Alla Donelli, in particolare, era stat6, contestato di avere messo a disposizione di Tripodi Stefano Terzo e Tripodi Francesco, esponenti apicali del sodalizio mafioso costituito dalla articolazione territoriale operante nella provincia di Brescia della cosca calabrese Alvaro di Sinopoli, la propria opera di suora incaricata dell'assistenza spirituale ai detenuti delle case circondariali della zona, al fine di veicolare messaggi fra gli appartenenti al sodalizio criminale e i soggetti detenuti partecipi o comunque contigui alla consorteria, in tal modo consentendo ai sodali di mantenere vivi sia il vincolo associativo che i legami con soggetti esterni al sodalizio.

L'ordinanza qui impugnata dava atto che la Corte di Cassazione, con sentenza resa il 16 aprile 2025, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale per il riesame che pure aveva annullato quella del G.I.P., ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, ritenendo l'argomentazione sviluppata nel provvedimento impugnato in alcuni passaggi carente e manifestamente illogica e in particolare:

1) nell'avere omesso di dar conto di quel passo delle conversazioni intercettate in cui Tripodi affermava che la suora gli "raccontava cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo";

2) nell'avere omesso di valutare compiutamente i contenuti delle captazioni dalle quali si sarebbe potuto desumere che Tripodi fosse stato tranquillizzato circa il fatto che il detenuto Tana, pur avendo iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, non avrebbe reso dichiarazioni contro di lui per l'intervento della suora;

3) nell'avere omesso di valutare quella parte delle conversazioni da cui sarebbe risultato che Tripodi aveva incaricato la suora di parlare con tale Candeloro, indiziato di un'azione omicidiaria, per sapere cosa avrebbe potuto dire;

4) nell'avere omesso di chiarire, per il caso in cui nessuna delle condotte ascritte alla Donelli potesse essere ritenuta effettivamente realizzata, quale interpretazione dovesse essere data alle dichiarazioni e alle affermazioni che la accusavano. Quanto al primo punto l'ordinanza qui impugnata, che ancora una volta riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, affermava che tali condotte erano state attribuite alla Donelli sulla base delle mere asserzioni dello stesso Tripodi. Quanto al secondo punto rassegnava che Tripodi aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni rese da Tana ricevendo le carte processuali dall'avvocato e dopo aver letto il relativo faldone aveva escluso l'esistenza di dichiarazioni accusatorie nei propri confronti.

Quanto al terzo punto affermava che non vi era alcuna prova del fatto che l'indagata avesse portato a esecuzione l'incarico di Tripodi Stefano di parlare con il detenuto Candiloro. In relazione al quarto punto affermava che non poteva che essere confermato quanto già argomentato con l'ordinanza annullata, ossia che non vi era alcuna prova che la Donelli avesse trasmesso, per conto del Tripodi, ordini e direttive nei confronti di soggetti sodali o contigui al sodalizio reclusi in carcere. Osservava inoltre, sotto altro profilo, che in ogni caso mancava la dimostrazione dell'effettiva rilevanza causale del contributo che la Donelli avrebbe fornito alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione criminale, elemento necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, tenuto conto del fatto che assai generico e privo di contenuti risultava il "patto" che la stessa avrebbe concluso con Tripodi Stefano, così come generico, nell'enunciato dello stesso Tripodi, risultava l'aiuto che ella avrebbe fornito al sodalizio.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Assumeva che il giudice del rinvio aveva fondato la propria decisione sulle medesime argomentazioni sviluppate nell'ordinanza annullata, caratterizzate da contraddittorietà in punto di fatto rispetto alle risultanze ricavabili dagli atti del processo. Lamentava che il provvedimento impugnato conteneva un generico riferimento all'assenza di prove nonché l'individuazione dell'elemento di prova di un patto fra la Donelli e il capo cosca Tripodi Stefano nelle sol q dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Richiamava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marchese Rosario, non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato di aver ricevuto le confidenze del detenuto Tana Vincenzo in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente, che all'interno del carcere veicolava le comunicazioni tra lo stesso Tana e i Tripodi. Evidenziava alcuni elementi di riscontro a tali dichiarazioni, costituiti dalle dichiarazioni dello stesso Tripodi Stefano, che aveva affermato di aver ricevuto "i saluti" in carcere dallo Tana proprio tramite la Donelli, e dal contenuto delle conversazioni intercettate il 2 dicembre 2021, ancora una volta non considerate dal giudice del rinvio, nel corso delle quali un soggetto straniero non meglio identificato aveva affermato che lo Tana gli aveva confidato che una suora, poi identificata nella Donelli, era "il collegamento di Tripodi Stefano Terzo" e che era disponibile a veicolare eventuali messaggi a quest'ultimo.

Rappresentava il Pubblico Ministero ricorrente che il "portare i saluti" in carcere fra detenuti, uno dei quali a capo di una cosca, aveva un significato ben più pregnante rispetto a una generica manifestazione di solidarietà umana e deduceva che l'intervento della Donelli aveva, di fatto, consentito il mantenimento del vincolo associativo fra Tana e il sodalizio mafioso, che altrimenti sarebbe stato compromesso. Osservava anche che le conversazioni intercettate non presentavano particolari problemi di interpretazione rispetto alla lettura proposta dalla parte pubblica ricorrente, considerato che gli interlocutori avevano sempre discusso in maniera esplicita, senza adottare un linguaggio criptico, e richiamava in particolare le affermazioni di Tripodi Stefano Terzo, fatte oggetto di captazione, a tenore delle quali egli aveva concluso un patto con la Donelli, la quale gli riferiva "cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo".

Quanto alla vicenda relativa al detenuto Candiloro il ricorrente richiamava una ulteriore conversazione intercettata nel corso della quale il Tripodi aveva intimato alla Donelli di dire al Candiloro che era "l'amica di Stefano" e la Donelli aveva replicato con una domanda, chiedendo se il Candiloro avesse "ammesso", con ciò rendendo evidente che il suo intervento, lungi dall'essere dettato da motivi umanitari, sarebbe stato funzionale a far percepire al Candiloro la presenza del Tripodi al fine di scongiurare una eventuale scelta del primo di collaborare con la giustizia.

Quanto al concreto contributo fornito dall'indagata alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminale, il ricorrente rappresentava che proprio il mantenimento dei rapporti fra il detenuto Tana e i Tripodi, favorito e garantito dall'intervento della Donelli, aveva contribuito alla scelta dello stesso Tana di non coinvolgere i Tripodi nelle dichiarazioni dal medesimo rese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, invero, ha reso una motivazione generica e carente in relazione a una serie di risultanze processuali che sono state puntualmente richiamate dal ricorrente e non considerate nel provvedimento impugnato, con il quale il Tribunale, ha omesso di sottoporre a nuovo vaglio l'intero quadro indiziario, ciò che era stato imposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio. Con particolare riguardo alla omessa compiuta valutazione delle conversazioni intercettate dalle quali poteva desumersi che Tripodi Stefano fosse stato tranquillizzato dal fatto che, in ragione dell'intervento della suora, il detenuto Tana, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, non lo avrebbe accusato, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata ha affermato che da tali conversazioni era emerso che il Tripodi aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni dello Tana non in ragione dell'intervento della Donelli, bensì per aver ricevuto le relative carte processuali dall'avv.

Occhipinti, ma ha omesso totalmente di considerare e di valutare le dichiarazioni — richiamate nel ricorso del pubblico ministero - di Marchese Rosario, che aveva affermato che lana gli aveva riferito che una suora fungeva da intermediaria fra lui e i Tripodi, dichiarazioni che avevano trovato riscontro in quelle dello stesso Tripodi, che aveva affermato di aver ricevuto i saluti di Tana tramite la suora, nonché nelle affermazioni di altro detenuto, di nazionalità straniera, fatte oggetto di attività captativa e non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato che lo Tana gli aveva riferito che la suora fungeva da collegamento con Tripodi Stefano.

In relazione a una possibile interpretazione delle dichiarazioni e affermazioni accusatorie nei confronti della Donelli alternativa rispetto a quella sposata dal pubblico ministero ricorrente, nell'ordinanza impugnata si afferma che non vi sarebbe alcuna prova che l'indagata avesse portato a compimento l'incarico di Tripodi Stefano di parlare con il detenuto Candiloro nonché del fatto che la stessa avesse trasmesso per conto del Tripodi ordini e direttive ad altri detenuto, sodali o contigui al sodalizio, e si afferma altresì che il fatto che la Donelli avesse concluso un patto con il Tripodi risultava esclusivamente dalle affermazioni di quest'ultimo; tali considerazioni non risultano sorrette da idonee argomentazioni poiché non tengono conto di alcune circostanze che pure sono emerse agli atti e sono state evidenziate nel ricorso, quali il significato particolare che ragionevolmente doveva essere dato alla frase "portare i saluti", in considerazione dello specifico contesto nel quale la stessa era stata pronunciata, nonché il fatto che la Donelli, alla richiesta del Tripodi che gli aveva chiesto di parlare con il detenuto Candoloro, aveva replicato allo stesso Tripodi chiedendogli informazioni in merito una eventuale decisione di quest'ultimo di collaborare con la giustizia.

Si tratta di circostanze all'evidenza rilevanti ai fini della formulazione di un giudizio in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato, che tuttavia non sono state valutate e neppure richiamate nel provvedimento impugnato. Infine, riguardo all'efficienza causale delle condotte attribuite alla Donelli in relazione alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione criminale, il pubblico ministero ricorrente ha evidenziato che la condotta dell'indagata aveva contribuito a mantenere saldi i rapporti fra il detenuto Tana e i Tripodi, circostanza rispetto alla quale il Tribunale ha del tutto omesso di motivare.

2. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché velgano colmate le carenze motivazionali evidenziate