Sentenza — n. 1024/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL’Avvocato Luca Cianferoni ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 05/12/2024 della Corte di cassazione pronunciata nei confronti di Domenico Laurendi. 1.1. In via preliminare si rileva che in data 11/10/2025 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una dichiarazione -raccolta a modello IP1 presso la Casa Circondariale di Novara- con la quale Domenico Laurendi fa presente di avere appreso occasionalmente che l’Avvocato Cianferoni avesse proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. Precisa di non avere conferito all’Avvocato Cianferoni l’incarico di presentare detto ricorso e che nel caso che allo stesso fosse stata allegata una procura, essa doveva intendersi disconosciuta e revocata con effetto immediato. Con la stessa dichiarazione Laurendi ha confermato la validità dei ricorsi presentati ai sensi degli artt. 625-bis cod. proc. pen. dagli Avvocati Dario Vannetiello e Antonio Saffioti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625- bis cod. proc. pen, artt. 625-bis cod. proc. pen, art. 625 bis c.p; Sentenza — n. 1024/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Va premesso che risulta versata in atti la nomina -datata 3 luglio 2025- dell’Avvocato Cianferoni quale difensore di fiducia di Laurendi, con contestuale conferimento della “procura speciale e specifico mandato ai fini di proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 8562.25”. Nonostante ciò, va comunque osservato che la dichiarazione descritta nella narrativa in fatto si risolve in una rinuncia all’impugnazione presentata dall’Avvocato Cianferoni, il che conduce all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal menzionato difensore.
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la seguente sul ricorso proposto da: LAURENDI DOMENICO nato il 07/10/1969 a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE avverso la sentenza in data 05/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. L’Avvocato Luca Cianferoni ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 05/12/2024 della Corte di cassazione pronunciata nei confronti di Domenico Laurendi. 1.1. In via preliminare si rileva che in data 11/10/2025 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una dichiarazione -raccolta a modello IP1 presso la Casa Circondariale di Novara- con la quale Domenico Laurendi fa presente di avere appreso occasionalmente che l’Avvocato Cianferoni avesse proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. Precisa di non avere conferito all’Avvocato Cianferoni l’incarico di presentare detto ricorso e che nel caso che allo stesso fosse stata allegata una procura, essa doveva intendersi disconosciuta e revocata con effetto immediato. Con la stessa dichiarazione Laurendi ha confermato la validità dei ricorsi presentati ai sensi degli artt. 625-bis cod. proc. pen. dagli Avvocati Dario Vannetiello e Antonio Saffioti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che risulta versata in atti la nomina -datata 3 luglio 2025- dell’Avvocato Cianferoni quale difensore di fiducia di Laurendi, con contestuale conferimento della “procura speciale e specifico mandato ai fini di proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 8562.25”. Nonostante ciò, va comunque osservato che la dichiarazione descritta nella narrativa in fatto si risolve in una rinuncia all’impugnazione presentata dall’Avvocato Cianferoni, il che conduce all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal menzionato difensore.
2. Le circostanze della rinuncia esimono dalla statuizione sulle spese. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso,