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Sentenza — n. 1017/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1017/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1017/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di Appello di L'Aquila avverso la sentenza del 24/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo; visti gli atti del procedimento a carico di: Baldini Gabriele nato a Torano Nuovo il 26/06/1965; letti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 1017/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 131-bis, 56 e 629 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità. È stato, in proposito, rimarcato che l’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione vigente all’epoca del fatto (ottobre 2024), esclude la fattispecie di estorsione, tentata o consumata, dal novero dei reati ai quali può applicarsi la causa di non punibilità prevista dalla norma con conseguente erroneità della decisione oggetto di ricorso.

Parole chiave

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tentata estorsione grave tentazione riscossione di pene pecuniarie licenziamento per furto differimento dell'esecuzione della pena abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Tanto premesso, va evidenziato l’errore di diritto commesso dal giudice dell’udienza preliminare nell’avere ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di Appello di L'Aquila avverso la sentenza del 24/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo; visti gli atti del procedimento a carico di: Baldini Gabriele nato a Torano Nuovo il 26/06/1965; letti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di L’Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 aprile 2025 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha assolto Gabriele Baldini dal reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 131-bis, 56 e 629 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità. È stato, in proposito, rimarcato che l’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione vigente all’epoca del fatto (ottobre 2024), esclude la fattispecie di estorsione, tentata o consumata, dal novero dei reati ai quali può applicarsi la causa di non punibilità prevista dalla norma con conseguente erroneità della decisione oggetto di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

2. In via preliminare, va rilevata l’ammissibilità del ricorso per saltum proposto dal Pubblico ministero. La sentenza impugnata, infatti, è una pronuncia di proscioglimento resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; trattasi di decisione appellabile e, pertanto, suscettibile di immediata impugnazione in cassazione con ricorso diretto (vedi in proposito Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 – 01; Sez. 4, n. 35200 del 02/10/2025, Vaccaro, non massimata).

3. Tanto premesso, va evidenziato l’errore di diritto commesso dal giudice dell’udienza preliminare nell’avere ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie di tentata estorsione oggetto di contestazione. Il giudice di merito ha erroneamente omesso di considerare che l’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione vigente al tempo del fatto (ottobre 2024), esclude espressamente dal proprio ambito applicativo il delitto di estorsione, sia nella forma tentata sia in quella consumata. Ne discende che la declaratoria di particolare tenuità del fatto risulta adottata in violazione di legge, non potendo la causa di non punibilità operare rispetto al titolo di reato contestato.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, affinché proceda a nuovo giudizio, uniformandosi ai principi sopra richiamati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'