Ordinanza — n. 1014/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAlano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza indata 27/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Padova, che ha rigettato la richiesta diarchiviazione avanzata dal Pubblico ministero. In particolare, con l’ordinanza impugnata ilG.i.p. ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell’art. 643 cod. pen. e nonai sensi dell’art. 646 cod. pen., per come ritenuto dal pubblico ministero al momentodell’iscrizione nel registro notizie di reato e con la richiesta di archiviazione.1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 643 cod. pen, art. 646 cod. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 1014/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza indata 27/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Padova, che ha rigettato la richiesta diarchiviazione avanzata dal Pubblico ministero. In particolare, con l’ordinanza impugnata ilG.i.p. ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell’art. 643 cod. pen. e nonai sensi dell’art. 646 cod. pen., per come ritenuto dal pubblico ministero al momentodell’iscrizione nel registro notizie di reato e con la richiesta di archiviazione.1.1.
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lano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza indata 27/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Padova, che ha rigettato la richiesta diarchiviazione avanzata dal Pubblico ministero. In particolare, con l’ordinanza impugnata ilG.i.p. ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell’art. 643 cod. pen. e nonai sensi dell’art. 646 cod. pen., per come ritenuto dal pubblico ministero al momentodell’iscrizione nel registro notizie di reato e con la richiesta di archiviazione.1.1.
Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata è affetta da abnormità, in quanto ilg.i.p. ha disposto l’imputazione coatta in relazione a una fattispecie di reato diversa da quellaper la quale il Pubblico ministero aveva originariamente iscritto la notizia di reato e,successivamente, avanzato la richiesta l’archiviazione.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell’oramai risalente e maicontrastato orientamento di legittimità che ha spiegato che «non costituisce atto abnorme,né in alcun modo è impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indaginipreliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordinil'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamentequalificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiestadi archiviazione» (Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509 – 01;
Sez. 1, n.47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138 – 01; Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Di Cillo,Rv. 281441 – 01; Sez. 5, n. 25185 del 05/06/2025, Pitrelli, Rv. 288205 - 01).3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO GIOVANNA VERGAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.