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Ordinanza — n. 1013/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1013/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1013/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Napoli, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 01/10/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione ai passaggi che hanno portato alla determinazione della pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1013/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione ai passaggi che hanno portato alla determinazione della pena inflitta.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione attenuazione della pena motivazione sommaria controllo della commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
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Testo completo

ULCO ORDINANZA NAPOLI SALVATORE nato il 03/04/1966 a TORRE ANNUNZIATA avverso la sentenza in data 01/10/2025 del GUP del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Napoli, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 01/10/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione ai passaggi che hanno portato alla determinazione della pena inflitta.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile atteso che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti. La pena inflitta dal giudice è quella concordata dalle parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12