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Sentenza — n. 864/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 864/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ratore generale GIUSEPPE SASSONE che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610,comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la condanna dell’imputato allapena di giustizia per i reati di estorsione, anche tentata, in continuazione, ai danni dellamoglie.2. Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta “violazione di legge per errataindividuazione della norma incriminatrice”.Si evidenzia come non vi sia stata nessuna estorsione ma, al più, esercizio arbitrariodelle proprie ragioni, avendo l’imputato richiesto alla moglie solamente le sommecorrispondenti a quanto dallo stesso in precedenza conferito al patrimonio familiare.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 864/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo generico, manifestamenteinfondato e, in conclusione, nemmeno consentito.2. Innanzi tutto, il motivo è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescrittadall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

Parole chiave

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estorsione contributo straordinario in denaro danno patrimoniale procurato con astuzia causa di carattere pecuniario istigazione tentata coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

ratore generale GIUSEPPE SASSONE che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610,comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la condanna dell’imputato allapena di giustizia per i reati di estorsione, anche tentata, in continuazione, ai danni dellamoglie.2. Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta “violazione di legge per errataindividuazione della norma incriminatrice”.Si evidenzia come non vi sia stata nessuna estorsione ma, al più, esercizio arbitrariodelle proprie ragioni, avendo l’imputato richiesto alla moglie solamente le sommecorrispondenti a quanto dallo stesso in precedenza conferito al patrimonio familiare.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo generico, manifestamenteinfondato e, in conclusione, nemmeno consentito.2. Innanzi tutto, il motivo è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescrittadall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., costituendosostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d’appello; intale ipotesi il motivo è ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacchéomette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggettodi ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01). Infatti, non vi è alcuna novità nella proposizione della tesi difensiva, incentratafin dall’appello (ed anche in primo grado, in verità, a giudicare dalle conclusioni formulate intale istanza) sulla inattendibilità della versione della persona offesa e (per quanto ora ciinteressa) sulla riconducibilità allo stesso imputato delle somme di denaro che poi costui‘chiedeva indietro’ alla moglie, sotto la minaccia della violenza fisica, ponendo poi spesso inpratica ciò che aveva preannunciato.

Tuttavia, tanto in primo che in secondo grado, lesentenze hanno evidenziato come la linea difensiva incentrata sulla costituzione dellaprovvista da parte del marito, di cui costui avrebbe poi chiesto la restituzione alla moglie conle modalità estorsive indicate, non risulta minimamente suffragata da riscontro alcuno,valendo per contro le parole rese nell’originaria denuncia dalla moglie – riscontrate dalladeposizione di una amica della donna – a smentirla.3. A ben vedere, come accennato, il motivo non è nemmeno consentito, poiché sotto leforme di una questione di diritto, pretende di sottoporre a questa Corte una diversaricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dai giudici di primo e di secondo grado, i quali,con una ‘doppia conforme’ hanno dato vita ad un complesso motivazionale che non puòessere semplicemente disarticolato con la proposizione di una tesi (quella difensiva)alternativa e che, per aver effetto sradicante, dovrebbe contestare efficacemente il percorsoargomentativo della sentenza adducendo uno dei vizi che, soli, sono idonei a spostare o,meglio elevare, il livello della critica alla decisione dal fatto (riservato in via esclusiva algiudice di merito) alla legittimità, mediante l’indicazione di una mancanza, unacontraddizione o la manifesta illogicità (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nell’apparatomotivazionale.

Tutto il resto è merito, ed a questa Corte non può e non deve interessare(Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.