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Sentenza — n. 845/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 845/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 845/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 dal GIP del detto Tribunale, che aveva a sua volta respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, respingendo la domanda volta alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, come aggravate, e della adeguatezza del solo presidio inframurario. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 589 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 845/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 dal GIP del detto Tribunale, che aveva a sua volta respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, respingendo la domanda volta alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, come aggravate, e della adeguatezza del solo presidio inframurario. 1.1.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa differimento dell'esecuzione della pena aiuto all'evasione di detenuti capacità di subire la carcerazione riduzione della pena sospensione condizionale della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod.
art. 275 cod. proc. pen
art. 589 cod. proc. pen
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez.
art. 591 cod. proc. pen
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.
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Testo completo

nato a Cava dé Tirreni il 05/04/1975, avverso l’ordinanza emessa in data 19/08/2025 dal Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la successiva rinunzia; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7 dicembre 2025 dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. Giovanni Vitale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 dal GIP del detto Tribunale, che aveva a sua volta respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, respingendo la domanda volta alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, come aggravate, e della adeguatezza del solo presidio inframurario. 1.1.

Il Tribunale rigettava l’appello, confermando la sussistenza di un grave quadro indiziario per entrambe le ipotesi contestate e ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività e proporzione della durata della misura rispetto ai termini massimi complessivi. 1.2. Si procede nei confronti del ricorrente per due delitti di concorso in usura aggravata ed estorsione in concorso, tatti aggravati anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa; fatti indicati in imputazione come commessi negli anni 2023 e 2024, misura detentiva in corso (per questa causa) dal 30 giugno 2025.

2. Avverso l’ordinanza poco sopra indicata ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’apprezzamento della gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate; ii) violazione di legge e vizi di motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria per le contestate aggravanti ad effetto speciale (metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa); iii) i medesimi vizi sono denunziati con il terzo motivo di ricorso, quanto a valenza della presunzione di pericolosità, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in relazione alle contestate aggravanti; iiii) con l’ultimo motivo si deduce violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere l’ordinanza valutato gli elementi esposti dal ricorrente durante l’interrogatorio di garanzia.

3. In data 7 dicembre 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha trasmesso alla Cancelleria di questa Corte -a mezzo p.e.c.- la dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 4.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).

5. Nel caso di specie sussistono i requisiti formali previsti dalla legge. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso.

6. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono esplicitate le ragioni fondanti la sopravvenuta carenza di interesse, né sono allegati provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti favorevoli al ricorrente), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia. 6.1.

Il direttore dell’istituto penitenziario, ove il ricorrente è ristretto, è onerato di comunicare all’interessato (ove in allora ancora ristretto in carcere) il testo della presente sentenza. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Giovanna Verga