Sentenza — n. 843/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPasquale Corvino, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 05/08/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza in data 04/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio (capo A) ed estorsione aggravata (Capo B). In particolare, il tribunale ha riqualificato il capo A) ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. e ha annullato l’ordinanza in relazione all’estorsione contestata al capo B). Il ricorrente deduce:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen, art. 512-bis cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 843/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso è fondato. I due motivi d’impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, atteso che entrambi si riferiscono alla qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente assume riconducibile al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e non a quello di cui all’art. 648-bis cod. pen., per come ritenuto dal tribunale. 1.1. Il reato contestato al capo A) della rubrica riguarda alcuni terreni in agro di Grazzanise, di proprietà e nella disponibilità di Schiavone Francesco e fittiziamente intestati a Corvino Romolo, prima, e a Corvino Pasquale, dopo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: CORVINO PASQUALE nato il 24/08/1970 a CASERTA avverso l’ordinanza in data 05/08/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’Avvocato MARCO SCHIAVONE, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Pasquale Corvino, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 05/08/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza in data 04/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio (capo A) ed estorsione aggravata (Capo B). In particolare, il tribunale ha riqualificato il capo A) ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. e ha annullato l’ordinanza in relazione all’estorsione contestata al capo B). Il ricorrente deduce:
1. Violazione di legge in relazione all’art. 648-bis cod. pen.. Secondo il ricorrente il fatto contestato al capo A) non andava qualificato come riciclaggio, ma come interposizione fittizia, atteso che dall’esame complessivo della vicenda emergono gli elementi costitutivi di cui all’art. 512-bis cod. pen. che, peraltro, era il reato originariamente ipotizzato dalla pubblica accusa. Osserva, dunque, che il procedimento penale riguarda immobili riconducibili alla famiglia Schiavone e fittiziamente intestati a Corvino. Tali beni immobili, in particolare, risultano dapprima intestati a Corvino Romolo (padre dell’odierno indagato), il quale li aveva poi ceduti a Schiavone Francesco, pur mantenendone la titolarità formale.
Tale titolarità formale, alla morte di Corvino Romolo e per via ereditaria, proseguiva nella persona di Corvino Pasquale e -con essa- anche l’intestazione fittizia. E’ quindi evidente -scrive la difesa- che la condotta non si configura per la vendita finale, che ne rappresenta solo un segmento, bensì si sostanzia nella perdurante intestazione fittizia del bene, riconducibile alla famiglia Schiavone, con la funzione di schermare la reale titolarità del bene al fine di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniale. Si precisa che il tribunale ha tralasciato di considerare quanto riportato anche nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, in relazione alla sottoposizione del titolare di fatto del bene a procedimenti di prevenzione in quello specifico momento storico.
Secondo il ricorrente, la vendita finale del bene fittiziamente intestato costituisce soltanto l’epilogo di una condotta di intestazione fittizia iniziata anni prima, consistente nella richiesta inopinabile di vendita da parte di chi ne è l’effettivo proprietario.
2. Vizio di motivazione mancante e/o illogica. Secondo il ricorrente le conclusioni raggiunte dal tribunale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza collidono con le emergenze investigative, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese il 24/10/2024 dal collaboratore di Giustizia Nicola Schiavone, riscontrate e confermate dalle dichiarazioni rese da Giuseppina Nappa e dal coindagato Ivanohe Schiavone, dalle quali emerge l’intestazione fittizia dei beni e non anche il riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato. I due motivi d’impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, atteso che entrambi si riferiscono alla qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente assume riconducibile al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e non a quello di cui all’art. 648-bis cod. pen., per come ritenuto dal tribunale. 1.1. Il reato contestato al capo A) della rubrica riguarda alcuni terreni in agro di Grazzanise, di proprietà e nella disponibilità di Schiavone Francesco e fittiziamente intestati a Corvino Romolo, prima, e a Corvino Pasquale, dopo.
Corvino Romolo è il padre di Corvino Pasquale, oltre che originario proprietario dei terreni. Nel provvedimento impugnato non viene precisato come tali beni siano pervenuto a Romolo Corvino che, comunque, va individuato come il loro primo acquirente, avendoli acquistati all’età di 25 anni, per come riferito dall’odierno indagato nel corso dell’interrogatorio in data 08/01/2025, con dichiarazioni che non state sono oggetto di contestazione. Tali beni venivano successivamente acquistati da Francesco Schiavone, ma Romolo Corvino ne conservava l’intestazione fittizia.
Si legge a tale proposito nel provvedimento impugnato: «Le circostanze emerse nel corso delle investigazioni e da ultimo le stesse dichiarazioni rese da Ivanohe Schiavone, rendono certamente provata l’intestazione fittizia del terreno sito in Grazzanise, in località Selvalunga. Come ampiamente emerso dai colloqui intercettati in carcere e dalle stesse dichiarazioni rese da Schiavone Nicola e da Nappa Giuseppina, è un dato acclarato che la famiglia Schiavone ha nel tempo fatto ricorso alle intestazioni fittizie delle proprietà immobiliari acquistate con proventi illeciti per sottrarle all’autorità giudiziaria.
Modalità alla quale non si era sottratto neanche il terreno di località Selvalunga, formalmente intestato a Corvino Romolo, e rispetto al quale Schiavone Francesco detto Sandokan, proprio in uno di detti colloqui, cercava di avere informazioni dai parenti, apprendendo in quella sede che era stato venduto all’Avvocato Natale da Schiavone Ivanohe». Va aggiunto che i terreni in questione -al momento della vendita oggetto di investigazioni - erano condotti in affitto da Corvino Antonio, il quale veniva informato da Schiavone Ivanohe della volontà della sua famiglia di venderli all’Avvocato Natale.
La circostanza veniva riferita da Corvino Antonio a Corvino Pasquale, formale intestatario dei beni, il quale, secondo quanto osservato dallo stesso tribunale, era pienamente consapevole dell’intestazione fittizia e della effettiva riconducibilità dei predetti terreni agli Schiavone. «Consapevolezza -si legge nell’ordinanza- cui seguiva la successiva organizzazione della vendita -proprio al Natale- tramite la mediazione di “zio Benito” e del geometra Corvino Alfredo […] con la corresponsione del prezzo pattuito a Corvino Pasquale che provvedeva a girarlo, in contanti e ripulito, a Schiavone Ivanohe».
A fronte di tali circostanze (pacifiche) in fatto, il tribunale ha ritenuto che Corvino Pasquale non concorresse nel reato di intestazione fittizia, essendo -invece- configurabile il delitto di riciclaggio, perché: «nello specifico non può ritenersi, tuttavia, che l’acquisizione del bene iure ereditario in capo a tutti i fratelli Corvino -ivi compreso l’odierno indagato- possa aver determinato sic et simpliciter uno spostamento in avanti del tempus commissi delicti ovvero un loro concorso nel reato presupposto. Di sicuro valore giuridico deve, invece, ritenersi la successiva condotta.
La vendita del bene, cui era ben nota la provenienza delittuosa (per le ragioni esplicitate), è stata un’operazione certamente funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l’immissione nel mercato, attraverso la compravendita, è operazione idonea ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, trasformandosi con la vendita i beni in denaro (cfr. Cass. Pen. 36180/2021). Da qui, non avendo Corvino Pasquale concorso nel reato presupposto, la qualificazione della condotta allo stesso ascritta in termini di riciclaggio di cui all’art. 648 cod. pen. e non di autoriciclaggio». 1.2.
Così ricostruito il fatto e riassunte le motivazioni, non può che rilevarsi come tale decisivo brano di motivazione sia apodittico e carente, nel senso che si va a specificare. Come visto, il tribunale ha premesso in fatto che i beni sono certamente riconducibili a Schiavone Francesco detto Sandokan, soggetto sicuramente passibile di misure di prevenzione antimafia; che tali beni sono fittiziamente intestati a Corvino Pasquale; che Corvino Pasquale è consapevole della fittizietà di tale intestazione, costituita dal padre, Romolo Corvino. Nonostante tale premessa fattuale, con la quale si descrivono tutti gli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento di cui all’art. 512-bis cod. pen., il tribunale esclude che Corvino concorra in siffatto reato e qualifica il fatto ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen..
Il tribunale giunge a tale conclusione osservando che la vendita dei beni in questione -effettuata da Corvino Pasquale su richiesta di Schiavone Ivanohe- era finalizzata a occultare la provenienza delittuosa del bene. Deve a questo punto osservarsi che nel provvedimento impugnato non si spiega quali sono gli elementi fattuali dai quali i giudici hanno dedotto che i beni in questione sono di provenienza delittuosa, pur avendo affermato che essi erano originariamente di proprietà di Romolo Corvino, primo acquirente, padre dell’odierno indagato, il quale li vendeva - fittiziamente- a Schiavone Francesco.
La ricostruzione fattuale offerta dal tribunale sembrava propendere nel senso che i beni fossero stati acquistati da Schiavone Francesco da Romolo Francesco con i proventi dell’attività delittuosa, ma non anche che essi fossero di provenienza delittuosa. Vale la pena precisare che occorre tenere distinti, sul piano concettuale, il bene di provenienza delittuosa in senso stretto e il bene acquistato con i proventi di un’attività delittuosa. Nel primo caso, il bene è immediatamente e direttamente ricollegabile al reato presupposto, trattandosi del corpo del reato, del profitto del reato o del prezzo del reato: la sua esistenza giuridica, nella disponibilità dell’agente, è geneticamente legata alla consumazione della fattispecie delittuosa, perché senza il reato, quel bene non sarebbe mai entrato nel patrimonio dell’autore.
In questo senso, la “provenienza delittuosa” è intrinseca al bene, è il risultato immediato dell’illecito. Diversa è la situazione del bene acquistato con i proventi di attività delittuose. In questo secondo caso, il reato presupposto ha prodotto un provento (denaro, credito, utilità patrimoniale) che viene successivamente impiegato per l’acquisto di altri beni. Il legame con il reato è mediato dall’operazione di scambio, con la quale l’autore reimmette nel circuito economico le utilità illecitamente conseguite. Si tratta, dunque, di beni che assumono la qualifica di “derivati” o “sostitutivi” dei proventi delittuosi, in quanto ne rappresentano il risultato dell’impiego o della trasformazione.
È essenziale sottolineare che tali acquisti possono avvenire anche per il tramite di negozi giuridicamente leciti, ossia mediante contratti pienamente validi sotto il profilo civilistico. La circostanza che il negozio con cui il bene viene acquistato sia formalmente lecito e perfetto nell’ordinamento civile non elide, tuttavia, la rilevanza penale della provenienza delle risorse utilizzate per il pagamento del prezzo: il disvalore non si colloca sul piano della validità del contratto, bensì su quello dell’impiego di capitali illeciti e della loro “riconversione” in beni apparentemente integri sotto il profilo formale.
Ne consegue che, mentre il bene di provenienza delittuosa è quello che costituisce direttamente l’oggetto, il prodotto o il profitto del reato presupposto, il bene acquistato con i proventi del reato è il risultato di una fase successiva di reimpiego, spesso realizzata tramite atti negoziali di per sé leciti, che fungono da veicolo per l’ingresso stabile nel circuito economico-legale di ricchezze di origine criminosa. Proprio questa capacità dei negozi giuridicamente leciti di “schermare” l’origine illecita del denaro impiegato ne evidenzia la rilevanza sul piano penalistico: il nuovo bene, pur essendo stato acquisito con un contratto valido, resta comunque concretamente collegato, in termini di derivazione economico- patrimoniale, all’attività delittuosa originaria, e come tale può essere qualificato, ai fini penalistici, come bene riconducibile a proventi delittuosi.
Vale la pena ulteriormente precisare che il delitto di riciclaggio può essere attuato anche mediante plurimi atti formalmente leciti, ma tutti preordinati alla dissimulazione della provenienza illecita della provvista utilizzata per l’acquisto iniziale. E’ stato affermato, infatti, che «il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto» (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero, Rv. 278374 – 01).
Tanto vale a dire che -in astratto- è possibile affermare che la vendita da ultimo realizzata da Corvino Pasquale si innesti in una catena causale finalizzata a occultare la provenienza delittuosa dei beni, per come ritenuto dal tribunale. Tale conclusione, però, necessita della individuazione degli elementi che convergono in questo senso, sulla base della ricostruzione fattuale acclarata dallo stesso tribunale, come già sintetizzata e che vale la pena richiamare: l’originario proprietario dei beni (e, quindi, primo acquirente dei beni) era Romolo Corvino, padre dell’odierno indagato, il quale li vendeva a Francesco Schiavone, pur conservandone la titolarità formale, costituendo l’intestazione fittizia.
In particolare, a fronte del descritto dato fattuale, per ritenersi configurato il reato di riciclaggio nel senso e con la condotta ritenuti dal tribunale, occorre indicare i dati fattuali dotati della concretezza convergenti nel senso che i beni di che trattasi sono di provenienza delittuosa (per come affermato dal tribunale); che l’originario acquirente di tali beni, ossia Romolo Corvino, era consapevole della loro provenienza delittuosa; che lo stesso Romolo Corvino li acquistava con la finalità di occultarne la provenienza delittuosa; che tale finalità era anche alla base della vendita dei beni a Francesco Schiavone, con la contestuale costituzione della loro intestazione fittizia; che l’odierno indagato era consapevole della finalità riciclatoria di tale originaria intestazione fittizia costituita dal padre.
Tali indicazioni sono del tutto omesse nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che la motivazione risulta apodittica e assertiva là il tribunale afferma che la vendita dei beni effettuata da Pasquale Corvino era funzionale alla dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni, a lui ben nota. Il provvedimento va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale, che rinnoverà il giudizio circa la qualificazione giuridica del fatto alla luce dei rilievi esposti e tenendo presente che gli elementi fattuali fin qui pacificamente acclarati sono astrattamente utili a configurare il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., in quanto costituiti dalla consapevolezza della fittizietà dell’intestaz