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Ordinanza — n. 840/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 840/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 840/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Youness Mbardi, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione, con particolare riferimento alla congruità della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 840/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione, con particolare riferimento alla congruità della pena.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione di una decisione pene condizionali diritto di ottenere una decisione inesigibile malgrado lesioni salute concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

re - ORDINANZA MBARDI YOUNESS nato il 16/02/1993 a MAROCCO avverso la sentenza in data 09/10/2025 del GIP del TRIBUNALE DI TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Youness Mbardi, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione, con particolare riferimento alla congruità della pena.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile atteso che, in relazione alla denuncia di omessa motivazione -a parte l’eminente genericità della censura- tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/12/2