Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 839/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to waiver of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 839/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for review except the agreed sentence. The appellant argued the lower court failed to justify why acquittal grounds under Article 129 were absent, but had previously renounced all other appeal reasons. The court ruled that once a party waives appeal grounds, the judge is limited to those not waived, making the appeal on unraised acquittal grounds inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a party waives appeal grounds, the second-instance judge is limited to non-waived issues, and acquittal grounds not raised in the appeal are precluded from subsequent cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal waiver of grounds acquittal causes preclusion principle cassation inadmissibility judicial motivation devolutivity chain ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Ciro Cortino, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla mancanza di cause di immediato di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448 cod. proc. pen.
pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Ciro Cortino, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla mancanza di cause di immediato di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
art. 444 cod. proc. pen
in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
art. 606 cod. proc. pen
vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022
2.1.Va premesso che, all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Massime Conformi n. 2654 del 1983
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA CORTINO CIRO nato il 12/01/1984 a SAN GREGORIO A CREMANO avverso la sentenza in data 20/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ciro Cortino, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla mancanza di cause di immediato di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. 2.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno a specificare. 2.1.Va premesso che, all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 2023, Fazio), deve ritenersi oramai superato l’orientamento di questa Corte, che limitava l’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l’applicabilità dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall’art. 448, comma 2-bis, non può trovare applicazione al di fuori dell’ambito per il quale è stata espressamente dettata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., così da diversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinaria di appello. In tal senso è stato osservato che l’unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilità possa essere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

3. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevementecompendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall’ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello. Invero, una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a più motivi, sul punto oggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.. 3.1. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto -richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione-a mente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).

4. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da lui stesso concordato. A ciò si aggiunga, inoltre, che il ricorrente, con l’atto di gravame, non ha prospettato davanti alla Corte di appello questioni relative alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con motivi che non siano stati oggetto della rinuncia che ha portato alla pena così concordata dalle parti.

Da qui l’ulteriore causa d’inammissibilità, correlata all’interruzione della catena devolutiva sulla questione in esame, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346) Segue la declaratoria d’inammissibilità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen