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Sentenza — n. 682/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 682/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 682/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Gorgone ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore, Avv. Alessandro Pruiti Ciarelli, avverso la sentenza del 2 ottobre 2023, con cui la Corte d'appello di Messina, confermando il giudizio di responsabilità, pronunciato in primo grado, per il concorso nel delitto di riciclaggio, ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 419 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 648 bis cod. pen; Sentenza — n. 682/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 419 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello fornito adeguate ragioni in merito all'eccezione di nullità concernente l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, nonché del decreto che disponeva il giudizio. Giudicato in contumacia, l'imputato acquisiva conoscenza del procedimento penale a suo carico soltanto a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado; egli proponeva incidente d'esecuzione, ex art. 670 cod. proc. pen., e il giudice dell'esecuzione ordinava la non esecutività della sentenza, concedendo l'invocata restituzione in termini.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali contumacia ricorso per cassazione oltraggio alla corte recidiva nell'infrazione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 419 cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 419 cod.
art. 670 cod. proc. pen
Giudicato in contumacia, l'imputato acquisiva conoscenza del procedimento penale a suo carico soltanto a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado; egli proponeva incidente d'esecuzione, ex art. 670 cod.
art. 179 cod. proc. pen
276139 - 01: «l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Tuttavia, sebbene il ricorso non sia manifestamente infondato, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 648 bis cod. pen
Commesso nell'ottobre 2009, il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GORGONE SALVATORE nato a MESSINA il 22/01/1965 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Gorgone ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore, Avv. Alessandro Pruiti Ciarelli, avverso la sentenza del 2 ottobre 2023, con cui la Corte d'appello di Messina, confermando il giudizio di responsabilità, pronunciato in primo grado, per il concorso nel delitto di riciclaggio, ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 419 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello fornito adeguate ragioni in merito all'eccezione di nullità concernente l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, nonché del decreto che disponeva il giudizio. Giudicato in contumacia, l'imputato acquisiva conoscenza del procedimento penale a suo carico soltanto a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado; egli proponeva incidente d'esecuzione, ex art. 670 cod. proc. pen., e il giudice dell'esecuzione ordinava la non esecutività della sentenza, concedendo l'invocata restituzione in termini.

3. Il secondo motivo contesta violazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l'ascritto delitto, affermata in violazione del canone ermeneutico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.

5. Il primo motivo, che insiste sul pregiudizio effettivo sofferto dall'imputato a causa della mancata notifica, stante la sua assenza durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, non è manifestamente infondato, alla luce del principio posto da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 - 01 («l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato»; sulla falsariga di quanto statuito dalle citate Sez.

U, "Amato", v. Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019, Tengattini, Rv. 276139 - 01: «l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., degli atti del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di primo e di secondo grado, (e> poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione», dove, in motivazione, la Corte ha specificato che non gravano sull'imputato che intenda far valere tale vizio oneri aggiuntivi, quali l'allegazione della mancata conoscenza dell'atto o l'indicazione di elementi che consentano al giudice l'esercizio di poteri di accertamento "ex officio").).

Peraltro, la concessa rimessione in termini per la proposizione dell'appello e l'effettiva proposizione dell'impugnazione pone l'imputato nella condizione di dedurre tutte le nullità assolute ed insanabili, fra le quali ricade quella dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Tuttavia, sebbene il ricorso non sia manifestamente infondato, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso nell'ottobre 2009, il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen.

è punito con la reclusione da quattro a dodici anni; ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in assenza di contestate recidive e tenuto conto delle sospensioni, il termine di prescrizione risulta spirato nel mese di ottobre 2024.

6. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione nel mese di ottobre 2024.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso