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Ordinanza — n. 385/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 385/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 385/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 25/09/2025 nei confronti di Annalisa Ciccio, veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre condanna al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis c.p; Ordinanza — n. 385/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre condanna al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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ricorso di annullamento annullamento del licenziamento motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Va precisato che, nonostante i fuorvianti riferimenti in ricorso a «la Corte territoriale» ed alla «richiesta di concordato sui motivi di appello», il ricorso in oggetto attinge la sentenza emessa in data 25/09/2025 dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., violazione di legge e motivazione mancante in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis c.p
Al riguardo, rileva la ricorrente come «la Corte territoriale, dopo avere enunciato in maniera fugace i motivi dell’atto d’appello proposto […] si è limitata a prendere atto della richiesta di concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ciccio Annalisa nataa Melilli il 01/11/1974 avverso la sentenza del 25/09/2025 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Messina; Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 25/09/2025 nei confronti di Annalisa Ciccio, veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre condanna al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputata, avv. Pietro Vasari, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione mancante in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. Al riguardo, rileva la ricorrente come «la Corte territoriale, dopo avere enunciato in maniera fugace i motivi dell’atto d’appello proposto […] si è limitata a prendere atto della richiesta di concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. formulata dalla difesa con rinuncia ad ogni altro motivo di appello (pag. 6 della sentenza), omettendo di spiegare le ragioni in forza delle quali deve ritenersi che nel caso in esame non sussista alcuna delle circostanze che consentirebbero la pronuncia di una declaratoria di non punibilità dell’imputato» (così pag. 2 del ricorso).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritt a censura. Va precisato che, nonostante i fuorvianti riferimenti in ricorso a «la Corte territoriale» ed alla «richiesta di concordato sui motivi di appello», il ricorso in oggetto attinge la sentenza emessa in data 25/09/2025 dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Orbene, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019 , dep. 2020 , Pierri, Rv.278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C