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Sentenza — n. 54/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 54/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 54/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17/06/2025, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 15/01/2024, appellata da Carmelo Quattrocchi, con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 644, comma 1, n. 4 cod. pen., lui ascritto, e, escluso l’aumento per la recidiva e ridotta la pena per il rito, condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 623 cod. proc. pen; Sentenza — n. 54/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Salvatore Leotta, con unico motivo dolendosi della inosservanza di legge in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. Al riguardo, rileva il ricorrente come la Corte territoriale abbia ignorato il concordato sulla pena formalizzato alla udienza del 17 giugno 2025, senza motivare sulle ragioni del mancato accoglimento e incentrando la motivazione della sentenza su quei motivi in relazione ai quali era intervenuta rinuncia dell’imputato.

Parole chiave

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modifica della sentenza remissione del debito contratto di mutuo remissione della pena alleggerimento della pena diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Salvatore Leotta, con unico motivo dolendosi della inosservanza di legge in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 623 cod. proc. pen
Va pertanto disposto, a norma dell’art. 623 cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Quattrocchi Carmelo nato a Catania il 15/06/1978; avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Catania; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/06/2025, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 15/01/2024, appellata da Carmelo Quattrocchi, con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 644, comma 1, n. 4 cod. pen., lui ascritto, e, escluso l’aumento per la recidiva e ridotta la pena per il rito, condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Salvatore Leotta, con unico motivo dolendosi della inosservanza di legge in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. Al riguardo, rileva il ricorrente come la Corte territoriale abbia ignorato il concordato sulla pena formalizzato alla udienza del 17 giugno 2025, senza motivare sulle ragioni del mancato accoglimento e incentrando la motivazione della sentenza su quei motivi in relazione ai quali era intervenuta rinuncia dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso che, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, il giudice che rigetti la richiesta formulata sull'accordo proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. deve consentire alle parti di procedere alla discussione ed alla formulazione delle conclusioni nel merito e l'omissione di tale fase integra una nullità che inficia la sentenza, in conseguenza della violazione dei diritti delle parti a partecipare ed intervenire nel procedimento, a norma degli artt. 178, comma 1, lett.

b) e c), e 180 cod. proc. pen. Tale principio, affermato in riferimento alla previgente disciplina, dettata dagli artt. 599, comma IV, e 602, comma II, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11315 del 05/03/2008, Deiana, Rv. 239168; Sez. 6, n. 14305 del 06/03/2002, Rizzi, Rv.221175), è stato ribadito nell’operatività dell’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017 (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 – 01; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P., Rv. 274866 – 01; Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464, in motivazione) e, in linea di continuità interpretativa, anche in seguito agli interventi operati dall'art. 34, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz Ramirez Yovany Alexander, Rv. 285347 – 01;

Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790 – 01). 1.2. Nella specie, dal verbale del 17 giugno 2025 (atto cui questa Corte ha accesso in ragione della natura del vizio dedotto) risulta che all’udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un concordato sulla pena, illustrandone il contenuto, e che la Corte di appello tratteneva la causa per la decisione; all’esito dell’udienza veniva quindi pronunciata la sentenza qui impugnata, in cui si disattendeva l’accordo e si confermava la sentenza appellata. 1.3. Orbene la sentenza di appello impugnata deve ritenersi affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b), c) e 180 cod. proc. pen., poiché emessa in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza consentire alle stesse di discutere nel merito, risultando impediti, in tal modo, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero.

2. Va pertanto disposto, a norma dell’art. 623 cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione dell