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Sentenza — n. 25801/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaint regarding oral translation of caution order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25801/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that an oral translation of a caution order by border police did not ensure understanding, despite the appellant's signature. The Court rejected this as a generic complaint because the appellant admitted the translation occurred, making the claim of non-comprehension factually unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 368, para. 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to substantiate a violation of the rescinding decision's requirements, particularly when the appellant admits the procedural act occurred.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection oral translation of legal act caution order enforcement border police notification procedural costs and fine non-comprehension defense espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 368, para. 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

imento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Il procedimento oggetto di trattazione muove da una decisionerescindente emessa dalla V Sezione di questa Corte di Cassazione.Conviene dunque evidenziare che :

a) con sentenza numero 40417 del 2025la V Sezione di questa Corte ha disposto l’annullamento con rinvio delprovvedimento allora impugnato, rappresentato da una ordinanza cautelare del 2luglio 2025 con cui era stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghifrequentati dalle persone offese;

b) il motivo dell’annullamento sta nella omessatraduzione del titolo cautelare in una lingua comprensibile all’indagatoXXXXXXXXXXXXXXIn sede di rinvio il Tribunale del Riesame di Firenze – con il provvedimentooggi impugnato - ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunaledi Pistoia in data 2 luglio 2025. Dopo aver dato atto dei motivi dell’annullamentoil Tribunale evidenzia, in sintesi, che dagli atti risulta una circostanza di fattoparticolare, posto che in data 6 luglio 2025 la Polizia di Frontiera (nel portare adesecuzione l’espulsione del Greca) ha notificato anche l’ordinanza cautelare delGIP di Pistoia con traduzione orale dell’atto in lingua albanese e relativasottoscrizione dell’indagato.

Il Tribunale ritiene dunque che l’indagato sia statoposto a conoscenza del divieto di avvicinamento, divieto che peraltro ora nonpotrebbe violare, trovandosi nella condizione di soggetto espulso. Si ritiene, sottotale profilo, una carenza di interesse in capo alXXXXXXX2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato a una ampia deduzioneespressa in termini di intervenuta violazione del principio di diritto espresso nelladecisione rescindente e vizio di motivazione.Secondo la difesa è erronea la statuizione di inammissibilità dovuta allacarenza di interesse per essere il Greca costretto a non fare ingresso – perdiverso titolo amministrativo – nel territorio nazionale, posto che l’interesse adimpugnare la decisione sfavorevole permane.Si evidenzia inoltre che non potrebbe dedursi dalla avvenuta traduzione inlingua albanese del titolo cautelare - operata dalla Polizia di Frontiera – l’effettivacomprensione dei contenuti delle prescrizioni imposte dal GIP e, sotto taleprofilo, si ritiene violata la regola generale di doveroso adeguamento ai contenutidella decisione rescindente.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità della doglianza sulpunto essenziale della regiudicanda, rappresentato dalla possibilità di riteneresoddisfatta la condizione di validità dell’atto mediante la traduzione orale del suocontenuto e delle prescrizioni imposte.Ed invero, se può convenirsi sulla permanenza – anche da espulso –dell’interesse del XXXXXXX impugnare un provvedimento sfavorevole, resta ildato fattuale (elemento nuovo rispetto ai contenuti della decisione rescindente)dell’avvenuta traduzione del provvedimento in lingua albanese da parte dellapolizia di frontiera.La difesa del ricorrente non contesta il fatto storico ma afferma in modogenerico e apodittico che il XXXXX non avrebbe compreso i contenuti delprovvedimento, pur avendo sottoscritto la notifica.

Si tratta di una doglianza deltutto generica, che rende inammissibile il ricorso.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI STEFANO APRILEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.