Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of criminal continuance due to lack of unitary criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuance. The appellant argued that shared criminal organization membership and prior weapon offenses proved a unified criminal design, but the court found the attempted murder was contingent and occasional rather than planned. Consequently, the court ruled that no single criminal intent existed to link the distinct acts, necessitating separate sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The court must verify concrete indicators of a unified criminal design, such as temporal proximity and homogeneity of offenses, rather than merely shared organizational membership, to deny continuance when acts stem from distinct, occasional intents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Napolivista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Luigi Giordano hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta .RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 17 settembre 2025 la Corte di Appello diNapoli ha respinto l’istanza introdotta da Agretti Aldo, tesa ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioniirrevocabili.In motivazione si evidenzia che non si rinvengono indicatori di unitariadeliberazione delle violazioni di legge che si pretende di unificare.In particolare, viene evidenziato che le ragioni del tentato omicidiocommesso in danno di Nasto Aniello (lite per una non buona qualità dellasostanza stupefacente oggetto di cessione dall’Agretti al Nasto) furono del tuttocontingenti e occasionali, non programmate al momento della adesionedell’Agretti al sodalizio avente ad oggetto l’attività di narcotraffico separatamentegiudicata.
Analogamente non può esservi comune ideazione tra il porto dell’armautilizzata nella occasione del tentato omicidio e i fatti oggetto delle ulterioridecisioni (pur se già unificati tra loro, trattandosi di episodi di porto di armacommessi in un ristretto arco temporale).2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – Agretti Aldo. Il ricorso è affidato a due motivi, che vannounitariamente esposti, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.La Corte di Appello avrebbe sottovalutato la esistenza di indicatori di unadeliberazione unitaria.
Tra questi, la comune appartenenza dell’Agretti e delNasto al sodalizio criminale dedito allo smercio di sostanze stupefacenti, la giàriconosciuta continuazione tra le violazioni in tema di armi, la stretta connessionelogica esistente tra la condotta partecipativa (art. 74 dPR n.309 del 1990) e lascelta di sopprimere soggetti che ostacolavano l’esercizio di simile attività.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti, tesi peraltro a sollecitare un diverso apprezzamento – nonconsentito - da parte di questa Corte di circostanze di fatto.2.
Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazioneil giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza omeno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione dellecondotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez.
I n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – pernatura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-,che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art.81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generaletendenza a porre in essere determinati reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazioneal loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità dellecondotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme aldettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dallarealtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità,quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché ireati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.
In. 12905 del 17.3.2010, Rv 246838).4. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti dellavalutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017,rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea.5.
Nel caso in esame la Corte di Appello di Napoli ha posto in evidenza lespecifiche caratteristiche dei fatti oggetto di giudizio, con inquadramento deltutto logico e coerente, non sindacabile nella presente sede di legittimità. Laspecificazione della marcata occasionalità del contrasto insorto tra Agretti eNasto consente di ritenere pienamente in linea con i parametri legali – primaillustrati – il diniego della continuazione, per impossibilità logica di individuare itratti di una deliberazione unitaria dei distinti propositi criminosi. Le sollecitazionidifensive risultano pertanto inconferenti, data la coerenza logica e giuridica delladecisione impugnata.Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro infavore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI STEFANO APRILE