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Sentenza — n. 25756/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for cumulative sentencing failure to separate crimes in continued offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25756/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Naples Tribunal regarding Brigida Di Napoli's continued offense. The defendant argued the judge failed to calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime separately. The court ruled that the judge violated established interpretative canons by not performing a preliminary 'separation' of crimes to identify the most serious violation before applying increases.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 187 disp. att. c.p.p.: In cases of continued offense, the execution judge must first separate the crimes to identify the most serious violation and then calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime distinctly.

Parole chiave

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continued offense sentencing execution judge duties penalty increase calculation separation of crimes violation most serious cassation annulment procedural error formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
1 Con ordinanza del 9 dicembre 2025 il Giudice del Tribunale di Napoli, in veste di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata neWinteresse di Brigida Di Napoli volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato il disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., reputate per l'effetto più gravi le violazioni giudicate con la sentenza sub 1) - artt.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Paolo Gallina, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Paolo Gallina, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Il ricorso è fondato non avendo il Tribunale di Napoli fatto buon governo dei canoni ermeneutici che presiedono alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento, in sede esecutiva, della fondatezza di un'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Richiamato il disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., reputate per l'effetto più gravi le violazioni giudicate con la sentenza sub 1) - artt.
artt. 81 cod. pen
in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 7029 del 28/09/2023
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021
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Testo completo

oria scritta del Sostituto Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1 Con ordinanza del 9 dicembre 2025 il Giudice del Tribunale di Napoli, in veste di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata neWinteresse di Brigida Di Napoli volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti:

11) sentenza del Tribunale di Napoli, portante il n. 5973/23, del 16 maggio 2023, irrevocabile il 17 luglio 2025;

2) sentenza del Tribunale di Napoli, portante il n. 12185/22, del 16 dicembre 2022, irrevocabile il 24 giugno 2025. Richiamato il disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., reputate per l'effetto più gravi le violazioni giudicate con la sentenza sub 1) - artt. 44, lett. b), 83, 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 349, secondo comma, cod. pen. - per le quali la Di Napoli è stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, ha su di esse apportato un aumento di pena per i reati di cui alla sentenza sub 2) - artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 349 cod. pen. - sino a giungere alla pena finale di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2 Brigida Di Napoli propone, con l'assistenza dell'avv.

Paolo Gallina, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. Il difensore rappresenta che il Giudice, in patente violazione dei canoni ermeneutici elaborati da questa Corte, non ha calcolato e motivato l'aumento di pena in relazione a ciascuno dei delitti satellite («dalla lettura dell'ordinanza gravata si evince palesemente che ...tale passaggio motivazionale è completamente assente, in quanto, pur essendo stati individuati i reati più gravi in quelli sentenziati nel provvedimento sub 1), è del tutto assente una motivazione che desse conto delle ragioni poste a base degli aumenti calcolati in relazione alle fattispecie sanzionate nella sentenza sub) 2»), dando corso, di fatto, ad un cumulo materiale. 2.1.

Con motivi nuovi dell'8 aprile 2026 il difensore della Di Napoli lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore censura che il Giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena base sulla quale apportare gli aumenti per i reati satellite reputati avvinti dal vincolo della continuazione, ha fatto riferimento alla sanzione complessiva di cui alla sentenza sub 1) «senza scindere le pene inflitte per i plurimi reati». Contesta che in tal modo il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo dei canoni interpretativi al riguardo formulati dalla Suprema Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato non avendo il Tribunale di Napoli fatto buon governo dei canoni ermeneutici che presiedono alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento, in sede esecutiva, della fondatezza di un'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 24 Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento quello per il quale il Giudice dell'esecuzione, valutata positivamente la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, è tenuto, anzitutto, a procedere ad una preliminare operazione di «scorporo» dei reati per i quali l'istante ha riportato condanna e ciò, anzitutto, al fine di individuare la violazione più grave (cfr., Sez.

U. n 7029 del 28/09/2023, dep 2024, Giampà, Rv. 285865 - OJ.: «ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come pena più grave inflitta, che identifica la violazione più grave, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» -) e debba, poi, determinare l'aumento di pena da apportare per ciascuno dei reati reputati «satelliti» (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01:

«In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»). Al rispetto di detto modus operandi - necessario per poter permettere un controllo ab extemo dell'iter logico e delle consequenziali operazioni materiali che sorreggono il processo decisionale - il Tribunale si è all'evidenza sottratto non avendo proceduto al necessario scorporo di tutte le fattispecie di reato per le quali la Di Napoli è stata condannata, non avendo, così, individuato la violazione più grave ed avendo apportato un aumento di pena cumulativo per tutti i reati di cui alla sentenza definitiva il 24 giugno 2025.

Ciò impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli perché proceda alla determinazione della pena nel rispetto delle coordinate ermeneutiche appena tracciate.

P.Q.M.

Annulla P.Q.M