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Sentenza — n. 25750/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Ministry's appeal regarding administrative hearing procedures for videoconference visits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25750/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice appealed a surveillance court order granting a prisoner two hours of videoconference visits, arguing the administration failed to obtain a mandatory anti-mafia office opinion. The court found the prisoner had already been granted videoconference access in 2023 without such an opinion, making the new order merely a modification of execution rather than a new admission. Consequently, the court ruled the administrative opinion was not required for this procedural adjustment.

Regesto Legislator

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Art. 16.2 Circolare DAP 2.10.2017; Art. 35-bis, 35-ter ord. pen.: The requirement for an anti-mafia office opinion applies to the initial admission of remote communication; subsequent modifications to execution modalities do not necessitate a new opinion if the underlying security risk was already assessed.

Parole chiave

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administrative hearing procedure videoconference visit anti-mafia office opinion prisoner communication rights surveillance court order procedural modification security risk assessment diritto di visita sorvegliato

Disposizioni normative citate

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Art. 16.2 Circolare DAP del 2.10.2017
Di conseguenza, risulta corretta l'estensione per analogia del dettato dell'art. 16 della circolare DAP in materia di colloqui visivi, in cui è stabilito che il colloquio può essere prolungato per due ore se nel corso del mese precedente il detenuto non abbia effettuato colloquio visivo.
Art. 1-ter ord. pen.
Di conseguenza, risulta corretta l'estensione per analogia del dettato dell'art. 16 della circolare DAP in materia di colloqui visivi, in cui è stabilito che il colloquio può essere prolungato per due ore se nel corso del mese precedente il detenuto non abbia effettuato colloquio visivo.
Art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen.
Art. 35-bis ord. pen.
In materia di procedimento ai sensi dell'art. 35 -ter ord.
Art. 35-ter ord. pen.
In materia di procedimento ai sensi dell'art. 35 -ter ord.
Art. 41-bis comma 2-quater lett. a) e b) ord. pen.
Omettendo tale adempimento istruttorio, il Tribunale di sorveglianza ha operato un'arbitraria parificazione tra colloqui del detenuto in regime differenziato con congiunti non detenuti e colloqui con congiunti detenuti in regime di cui all'art. 41- bis ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49279 dell'11/10/2023
Sez. 1, n. 31634 del 24/6/2022
Sez. 1, n. 31634 del 24/6/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv.
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017
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Testo completo

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha disposto che l'amministrazione penitenziaria consenta al detenuto Antonio Genidoni di fruire didue ore di colloquio visivo mensile, qualora nel mese precedente non abbia svolto il colloquio, con la moglie o con la madre entrambe detenute in circuito AS3. L'ordinanza premette che il reclamante ha dedotto la mancata istruttoria amministrativa rafforzata, e segnatamente la mancata acquisizione del parere della DDA competente, che è necessaria in caso di colloqui a distanza per l'estensione analogica dell'art. 16.2 della circolare Dap del 2.10.2017 in materia di colloqui telefonici.

Il Tribunale ha ritenuto infondato il reclamo, rilevando che Genidoni è destinatario di un'ordinanza dell'1.6.2023 con cui è stato disposto che l'amministrazione penitenziaria gli consenta di effettuare mediante videochiamata i colloqui con i familiari, attraverso l'uso delle piattaforme o del sistema della multivideo conferenza. Tale ordinanza non è stata impugnata e il detenuto ha svolto diversi colloqui visivi con la moglie e con la madre, detenute presso altre case circondariali. L'amministrazione all'epoca nulla ha dedotto sulla possibilità di fruire di due ore consecutive di colloquio qualora il mese precedente il detenuto non lo abbia svolto.

Ciò premesso, i giudici hanno osservato che le forme di comunicazione a distanza devono essere ricondotte nell'alveo dei colloqui visivi, dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutiva. Di conseguenza, risulta corretta l'estensione per analogia del dettato dell'art. 16 della circolare DAP in materia di colloqui visivi, in cui è stabilito che il colloquio può essere prolungato per due ore se nel corso del mese precedente il detenuto non abbia effettuato colloquio visivo. Poiché l'ordinanza che ha concesso l'autorizzazione inizialmente non è stata impugnata e dallo svolgimento dei colloqui non sono emersi elementi di allarme, non si era ravvisata l'esigenza di un'istruttoria rafforzata, prevista per i colloqui telefonici e non per quelli visivi.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione degli artt. 1-ter, 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett.

a) e b), ord. pen. Il ricorso lamenta che il Magistrato di sorveglianza abbia precluso all'amministrazione la possibilità di svolgere l'attività istruttoria prevista in caso di un detenuto che chieda colloquio visivo. Il parere della competente DDA, obbligatorio e non vincolante, ha il fine di consentire all'autorità giudiziaria di esprimersi circa l'opportunità dei colloqui tra soggetti sottoposti al regime differenziato e altri parenti pure detenuti in carcere, come previsto dall'art. 16.2 della circolare Dap del 2.10.2017. 2Ciò premesso, deve considerarsi che la disciplina dei colloqui visivi e telefonici va valutata alla luce della finalità del regime detentivo differenziato, che è quello di evitare che i sodali di una medesima organizzazione criminale possano mantenere i contatti anche durante la detenzione.

Se questa è la ratio, l'autorizzazione ai colloqui tra congiunti appartenenti alla stessa organizzazione criminosa non può seguire l'iter ordinario previsto per i colloqui con i familiari liberi. Di conseguenza, il parere della DDA deve essere considerato un fondamentale strumento nell'ottica di un equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il diritto dei detenuti di mantenere le relazioni familiari. Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non vi sono ragioni perché l'ammissione al colloquio con un familiare detenuto al regime differenziato possa essere disposta senza la considerazione dei contenuti del parere della DDA.

In sostanza, è stato escluso che i detenuti familiari, sottoposti al regime differenziato, abbiano il diritto di svolgere il colloquio visivo mediante videoconferenza: nel caso di specie, Spina Addolorata ed Esposito Vincenza, rispettivamente madre e moglie di Genidoni, erano entrambe ristrette AS3.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osservando che il rilascio dell'autorizzazione al colloquio telefonico o visivo tra congiunti, entrambi assoggettati a regime differenziato, è subordinato al riscontro dell'assenza di concrete ragioni ostative di ordine e sicurezza pubblica, e previa acquisizione, da parte della Direzione di istituto, di apposito parere, non vincolante, espresso dalla Direzione distrettuale antimafia competente. Omettendo tale adempimento istruttorio, il Tribunale di sorveglianza ha operato un'arbitraria parificazione tra colloqui del detenuto in regime differenziato con congiunti non detenuti e colloqui con congiunti detenuti in regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. o comunque in Alta Sicurezza (come è nel caso in esame), per i quali ultimi la circolare del DAP del 2 ottobre, art. 16.2 prevede obbligatoriamente l'istruttoria "rafforzata".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. È vero che, ai fini dell'ammissione del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975 ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non 3vincolante della Direzione distrettuale antimafia, e ciò in considerazione delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 49279 dell'11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 - 01;

Sez. 1, n. 31634 del 24/6/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496 - 01). Tuttavia, nel caso di specie l'ordinanza impugnata dà atto, non smentita dal ricorso, che in realtà il detenuto era stato già ammesso ai colloqui visivi con i familiari nelle forme della videoconferenza sin dall'1.6.2023 con ordinanza non impugnata. Il provvedimento oggi oggetto di ricorso riguarda una modifica delle modalità esecutive dei colloqui già ammessi con quella ordinanza e, di conseguenza, è da ritenersi che non necessitasse della previa richiesta ed acquisizione del parere della DDA.

L'art. 16.2 della Circolare DAP del 2.10.2017 prevede per i colloqui telefonici che il parere sia richiesto ai fini dell'accoglimento della richiesta, laddove nella vicenda in esame si verte in Una fase già successiva all'accoglimento stesso (e sempre che si consideri - diversamente dal Tribunale di sorveglianza - il colloquio in videoconferenza come un colloquio telefonico anziché visivo, per il quale ultimo il predetto art. 16 non prevede il parere della DDA). Si tratta di una previsione del tutto coerente con il fatto che il parere della DDA è eventualmente funzionale ad escludere che vi sia un pericolo per la sicurezza dall'effettuazione dei colloqui: il pericolo, dunque, è collegato all'ammissione del detenuto ai colloqui e non alle modalità di esecuzione a seguito del provvedimento di ammissione.

Una volta che si sia deciso di consentire i colloqui mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da impedire il compimento di comportamenti idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica, la sussistenza del pericolo stesso non è poi suscettibile di mutare in base alla collocazione temporale del colloquio. Il giudizio di contemperamento tra le esigenze di sicurezza e il rispetto del to di coltivare le relazioni parentali era stato già svolto dai giudici di sorveglianza e il nuovo intervento dell'autorità giudiziaria non è stato occasionato da richieste di rivedere la concessione del beneficio, bensì da esigenze di spostamento del colloquio non fruito al mese successivo, senza effetti sulla durata complessiva dei colloqui stessi.

Deve ritenersi, pertanto che non sia ravvisabile nel caso di specie la violazione di legge dedotta, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. In materia di procedimento ai sensi dell'art. 35 -ter ord. pen., il Ministero della Giustizia o il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ricorrenti per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza 4emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non possono essere condannati, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali, in quanto rivestono la qualità di parti pubbliche (Sez.

U, n. 3775, del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650 - 01). P. P.Q.M