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Sentenza — n. 25744/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court reclassifies a procedural appeal as an opposition to ensure the supervision judge's decision is reviewed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation reclassified the Procurator's appeal against the Supervision Judge's order as a formal opposition rather than a standard appeal. The Procurator argued the judge exceeded authority by requesting concurrent penalty execution without power, while the Prosecutor General contended this caused procedural stagnation. The court ruled that the specific procedural remedy for decisions under Article 667 of the Code of Criminal Procedure is opposition, mandating the case be remitted to the Supervision Judge for review.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: When a Supervision Judge issues a decision without formalities under Article 667, the appropriate remedy is opposition, not appeal, to preserve the legal act and ensure review.

Parole chiave

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procedural reclassification supervision judge decision criminal procedure appeal procedural stagnation concurrent penalty execution favor impugnationis Italian criminal law commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La richiesta del pubblico ministero aveva ad oggetto la conversione delle pene pecuniarie, su cui il magistrato di sorveglianza provvede nelle forme di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., e cioè a norma dell'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
pen., e cioè a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Di conseguenza, l'impugnazione della decisione del magistrato di sorveglianza è da riqualificarsi come opposizione a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (cfr.
Art. 136 cod. pen.
Infatti, nella sequela di norme che disciplinano la materia (art. 136 cod. pen., artt.
Artt. 102, 103 L. n. 689 del 1981
Artt. 172 e 173 cod. pen.
art. 136 cod. pen
Infatti, nella sequela di norme che disciplinano la materia (art. 136 cod. pen., artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, Ngom
Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, Tre Emme Auto Sri
282487 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, Tre Emme Auto Sri, Rv.
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Testo completo

i atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 20.11.2025, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza del pubblico ministero di conversione della pena pecuniaria, rilevando che erano pervenute piùistanze di conversione e pertanto che la Procura della Repubblica avrebbe dovuto emettere un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, articolando un unico motivo, con cui lamenta il carattere abnorme della decisione. Evidenzia che nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza non ha solo declinato la propria competenza, ma ha sollecitato al pubblico ministero un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti pur essendo privo di alcun potere esercitabile sul punto. Infatti, il magistrato di sorveglianza, a fronte della richiesta del pubblico ministero non può opporre la mancata adozione di un provvedimento di cumulo, giacché tale eventuale evenienza non preclude al pubblico ministero l'esercizio del potere di iniziativa di chiedere la conversione, ai sensi dell'art. 136 cod. pen., delle pene pecuniarie non eseguite nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, a norma degli artt. 102 e 103 L. n. 689 del 1981.

Dal sistema come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, si evince che il pubblico ministero, decorsi novanta giorni, debba richiedere la conversione immediatamente. La circostanza che possano seguire altre istanze di conversione a carico del medesimo condannato non legittima la ritrasmissione della istanza non evasa. In ogni caso, non si comprende perché la mancata adozione di un provvedimento di cumulo impedisca al magistrato di sorveglianza di decidere. La durata della libertà controllata da applicarsi in sede di conversione di pene pecuniarie inflitte con diverse pronunce di condanna va determinata non sulla base del cumulo delle pene, ma facendo riferimento a ciascuna di esse separatamente, nell'osservanza delle regole dettate all'art. 102 L. n. 689 del 1981, fermo restando che la somma dei vari periodi non può superare i limiti massimi stabiliti dal successivo art. 103.

L'esigenza di unificare le pene Concorrenti può essere coltivata successivamente, ma non impedisce la doverosa pronuncia del magistrato di sorveglianza.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 4.3.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato che comporta una stasi procedimentale, in quanto la prescrizione al pubblico ministero di emettere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti subordina gli effetti della necessaria conversione della pena ad un atto ulteriore e facoltativo che impedisce di rendere esecutiva la sostituzione della sanzione. Infatti, nella sequela di norme che disciplinano la materia (art. 136 cod. pen., artt. 102, 103, 71 I. n. 689 del 1981), non è statuita, nel caso di pene concorrenti, la previa applicazione2 V‘del cumulo rispetto alla conversione, essendo al contrario prevista la prescrizione della pena, se non portata ad esecuzione nei termini di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen. Il provvedimento, pertanto, è abnorme nella parte in cui impone alla Procura della Repubblica adempimenti non previsti dalle norme processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro deve essere riqualificato come opposizione. La richiesta del pubblico ministero aveva ad oggetto la conversione delle pene pecuniarie, su cui il magistrato di sorveglianza provvede nelle forme di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., e cioè a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è esperibile opposizione. Di conseguenza, l'impugnazione della decisione del magistrato di sorveglianza è da riqualificarsi come opposizione a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (cfr.

Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, Tre Emme Auto Sri, Rv. 271460). Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M