Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it merely re-evaluates facts without challenging the execution court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ruling it was a mere re-evaluation of facts rather than a challenge to the execution court's reasoning. The applicant argued that extortion crimes committed by his mafia association should be considered continuous due to their temporal span and territorial proximity, despite the execution court rejecting the claim. The court held that for continuity between an association crime and specific acts to be recognized, those acts must have been programmed at the time the association was formed, excluding those linked to contingent or occasional events.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. pen.; The continuity between an association crime and specific acts is only recognized if those acts were programmed at the time the association was constituted, excluding those linked to contingent circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
one svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.12.2024, la Corte d'appello di Catanzaro ha provveduto, in funzione di giudice dell'esecuzione, su una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione presentata da Rocco Anello. Il provvedimento premette che è già stato riconosciuto, con precedenti ordinanze in sede esecutiva, il vincolo della continuazione tra itea.ti oggetto di • quattro sentenze irrevocabili di condanna di Anello, relative a:
1) tentata estorsione e usura commesse in Filadelfia sino al 18.10.1992;
2) estorsione e usura commessi in Filadelfia sino al febbraio del 1996;
3) associazione di stampomafioso, estorsione e reati in materia di droga commessi dal 1988;
4) estorsioni aggravate commesse dal 1999 al 2002 in Curinga, nel 2007 in Filadelfia, fino al 15.6.2018 in Curinga. Ciò posto, il condannato chiede il riconoscimento della continuazione tra tali reati e quelli di cui ad altre due sentenze irrevocabili, e cioè:
a) sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 10.2.1992, definitiva 1'11.5.1992, per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto di arma comune e di armi clandestine in Soriano Calabro il 10.3.1990;
b) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23.2.2023, definitiva il 10.5.2024, per rapina aggravata e illecita concorrenza aggravata, commesse in Cortale il 22.6.2012 e in Roma il 26.6.2012. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. Per quanto riguarda i reati di cui alla sentenza sub a), ha rilevato che la lettura della sentenza smentisce la tesi dell'istante secondo cui tutti i reati sono stati commessi con le medesime modalità al fine di agevolare la consorteria di riferimento. Infatti, Anello era stato assolto dal reato di ricettazione delle armi, in quanto il suo coimputato, capo di un'altra cosca, si era dichiarato proprietario delle armi stesse, il che vale l'escludere che appartenessero alla cosca capeggiata da Anello.
Inoltre, è arduo ipotizzare che il condannato avesse voluto anticipatamente anche la commissione della resistenza, che era stata consumata di fronte a una situazione del tutto estemporanea, e cioè un controllo della polizia. Per quanto riguarda i reati di cui alla sentenza sub b), la Corte territoriale ha ritenuto che essi siano da collocare in uno scenario del tutto diverso dai reati commissionati nell'ambito della realizzazione dei parchi eolici a cui si riferisce la sentenza del 2010 di cui al punto 4), che, secondo i difensori del condannato, erano stati commessi con la medesima modalità.
Infatti, nella sentenza nel 2010 era emerso che l'interesse estorsivo di Anello non fosse specificamente rivolto alla costruzione dei parchi eolici, ma riguardasse ogni cantiere che veniva aperto nel territorio da lui controllato. Viceversa, nella sentenza sub b) era stato ricostruito un assetto criminale profondamente diverso, in cui tale Evalto Giuseppe veniva individuato come un intermediario tra le cosche di mafia e le ditte aggiudicatarie dei lavori per la realizzazione di vari parchi eolici in Calabria. Secondo la Corte d'appello, appare evidente, pertanto, che, nella vicenda, Anello si era affidato a un terzo estraneo alla sua cosca, mentre nella gestione dell'affare risultava coinvolto anche Pantaleone Mancuso, soggetto a capo di un'altra cosca interessato a ricavare un profitto illecito anche in una zona diversa rispetto a quella soggetta al suo controllo.
Si tratta, dunque, di dinamiche criminali che non si pongono in continuità con le precedenti attività illecite di Aniello e rendono difficilmente ipotizzabile che egli potesse averle programmate in queste mutate caratteristiche ed evoluzioni.
22. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Rocco Anello, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della continuazione per i reati di resistenza e armi del 1992. La Suprema Corte ha costantemente affermato che la commissione di reati relativi alla disponibilità di armi da parte di un associato ad un sodalizio mafioso rientra nel medesimo disegno criminoso, a maggior ragione se il soggetto ne è il capo, perché si tratta di condotte che rappresentano reati-mezzo strutturalmente necessari.
La Corte d'appello ha omesso di considerare che la cosca Anello è stata qualificata come associazione armata operativa sin dal 1988 e che, pertanto, i reati, indipendentemente dalla proprietà formale delle armi, si collocano in un'epoca in cui era operante il disegno criminoso associativo. Inoltre, il reato di resistenza a pubblico ufficiale non può considerarsi estemporaneo, perché era la conseguenza necessaria e immediata dei reati in materia di armi. In quel contesto, la resistenza non è un atto di mera ribellione, ma è un'azione finalizzata a non far scoprire il reato strumentale, sicché esiste una connessione finalistica che costituisce un elemento indiziario a favore della medesimezza del disegno criminoso, anche se il reato non è stato preventivamente pianificato nei dettagli. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'esclusione della continuazione per i reati di cui alla sentenza sub b).
La motivazione del rigetto è illogica nella parte in cui confonde l'evoluzione del modus operandi con la frattura nella unitarietà del disegno criminoso. L'intervento di intermediari nel sistema delle estorsioni e il superamento della logica di spartizione tra le cosche non sono una determinazione estemporanea, ma l'adattamento strutturale dello stesso disegno criminoso, dovuto al fatto che quello dei parchi diventa un "mega affare" trans-territoriale. L'evoluzione di cui parla l'ordinanza, pertanto, rientra nella programmazione delle linee essenziali, dove l'essenza è l'estorsione al settore eolico e l'obiettivo ultimo dell'illecito profitto per la consorteria è rimasto invariato.
In questo contesto, il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente considerato gli indicatori di omogeneità, trattandosi di estorsioni a danno sempre di imprese impegnate nei parchi eolici, tutte in territori limitrofi a quello soggetto all'egemonia della cosca e sempre con l'unico obiettivo di agevolare la consorteria di riferimento. L'elevato arco temporaneo di commissione dei reati non è di per sé ostativo al riconoscimento della continuazione, specialmente in presenza di reati di 3criminalità organizzata, in cui il disegno criminoso, una volta ideato, è destinato programmaticamente a protrarsi nel tempo.
L'associazione capeggiata da Anello, secondo quanto risulta anche nel decreto applicativo del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., nasce nel 1988 e rimane operativa sino al 2019, occupandosi sempre di estorsioni e di armi, delitti realizzati tutti con le medesime modalità, nello stesso contesto territoriale e della medesima indole.
3. Con requisitoria scritta trasmessa 1'8.3.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorso è generico e non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso meramente rivalutativo, che mira, in entrambi i motivi in cui si articola, a dare una lettura alternativa degli elementi di fatto su cui si basa la decisione impugnata, la quale invece è corredata da motivazione tutt'altro che viziata. Le censure muovono dalla generica e non condivisibile prospettazione secondo cui, in sostanza, i reati-fine, rientrando nel programma dell'associazione, sono riconducibili ad un medesimo disegno criminoso. Ma, nella sede esecutiva, occorre verificare, non se i reati fine rientrino nel programma dell'associazione, bensì se siano stati quanto prefigurati ab origine dall'agente assieme al reato associativo.
La continuazione tra il reato di associazione mafiosa e i reati-fine è ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il soggetto ha costituito il sodalizio o vi ha fatto ingresso (Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01). Ma non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 - 01;
Sez. 5, n. 54509 dell'8/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02). 4 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente i -IR___ Aolo Valiante Giacomo R CORTE SUPREMA N CASSAZIONE Prirrì Spzis2r3g;PìDepositata in Cancelleria oggi Rorrw., lì O 9 LUG-2025 IL FtillZION‘' UZIARIO FUNZIn LI 01 IZIARIC1 Aia /M /l