Cassation court allows appeal against probation revocation, ruling prior conduct causes ineffectiveness not revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Rome Supervision Tribunal's order revoking Ahmed Mohamed Ahmed Abouhussein's probation. The defense argued that revoking the measure was incorrect because the defendant committed crimes before signing the required compliance verbals, which should only render the measure ineffective rather than revoked. The court agreed, establishing that probation execution begins only upon signing the verbals; thus, prior misconduct indicates a lack of initial adherence, rendering the measure ineffective rather than subject to revocation for subsequent violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 11, ord. pen.; Art. 97, commi 3 e 4, d.P.R. n. 230 del 2000: Probation execution commences upon signing the compliance verbals; prior misconduct renders the measure ineffective rather than subject to revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova concessa con provvedimento del 25.9.2025 ad Ahmed Mohamed Ahmed Abouhussein, in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. e, dunque, per condotte sintomatiche della incapacità di rispettare le prescrizioni della misura. rV2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Ahmed Mohamed Ahmed Abouhussein, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 47, comma 11, ord. pen., 97 d.P.R. n. 230 del 2000, e la contraddittorietà della motivazione. Si sostiene, infatti, che il provvedimento impugnato ha disposto erroneamente la revoca dell'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, invece di pronunciarsi sulla mera inefficacia della stessa. Il Tribunale ha posto alla base della sua decisione la stigmatizzazione di una condotta realizzata dal condannato quando la misura alternativa non era giuridicamente esistente o in corso di esecuzione, poiché anteriore alla sottoscrizione del verbale delle prescrizioni.
L'efficacia della misura, infatti, è condizionata alla sottoscrizione del verbale. Dalla revoca è conseguito un pregiudizio ingiusto per Abouhussein, perché essa comporta, a differenza della dichiarazione di inefficacia, l'automatica applicazione del divieto triennale di concessione di ulteriori benefici ai sensi dell'art. 58 -quater, comma secondo, ord. pen. 2.2 Con il secondo motivo, deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47, comma 11, ord. pen., 97 d.P.R. n. 230 del 2000. Il ricorso evidenzia la contraddizione insanabile tra la realtà fattuale e la qualificazione che ne ha dato il Tribunale, in quanto non è possibile violare formalmente obblighi non ancora assunti ovvero interrompere un percorso non ancora iniziato.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 23.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché il condannato ha sottoscritto il verbale in data 3.10.2025, dal che discende la correttezza della revoca della misura alternativa.
4. In data 19.3.2026, il difensore del ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dal provvedimento impugnato, risulta che l'ordinanza di ammissione di Abouhussein alla misura alternativa dell'affidamento in prova sia stata emessa il 225.9.2025 e che in data 1.10.2025 il III Distretto di P.S. "Fidene Serpentara" abbia comunicato la violazione da parte del condannato degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. Il ricorrente, dal canto suo, aggiunge che il verbale di accettazione delle prescrizioni connesse è stato sottoscritto da Abouhussein solo il 3.10.2025 (come, del resto, evidenziato anche dal Procuratore generale).
Si tratta di una circostanza che non ha formato oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza e che nondimeno assume rilievo ai fini della qualificazione - e, dunque, degli effetti - del provvedimento con cui l'autorità giudiziaria inibisce l'esecuzione della misura alternativa a seguito di comportamenti del condannato incompatibili con l'adempimento delle prescrizioni ad essa connesse. È da ritenersi, infatti, che, ai sensi degli artt. 47, comma quinto, ord. pen. e 97, commi 3 e 4, d.P.R. n. 230 del 2000, l'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione del verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire (v.
Sez. 1, n. 57890 del 26/6/2018, Zonta, Rv. 274660 - 01; Sez. 1, n. 51879 del 13/9/2016, Pg in proc. Hysi, Rv. 268926 - 01; più recentemente, Sez. 1, n. 25818 del 29/3/2024, Natale, non mass.). Di conseguenza, il comportamento del condannato, che, prima di aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni disposte a suo carico, ponga in essere comportamenti - nel caso di specie, integranti reato - non compatibili con la legge o con le prescrizioni stesse costituisce causa di inefficacia e non di revoca della misura che abbia acquisito formale efficacia solo dopo i comportamenti stessi.
La sottoscrizione del verbale è condizione di efficacia dell'ordinanza ammissiva, perché comporta un preciso impegno del condannato alla osservanza delle prescrizioni. Laddove l'affidando violi le prescrizioni prima ancora di impegnarsi a non farlo, egli denota una originaria mancanza di adesione alla misura e il provvedimento che la registra si limita sostanzialmente a prendere atto che non sussistevano le condizioni per dare inizio alla esecuzione della misura, senza che si produca la natura propriamente sanzionatoria della revoca per comportamenti che sono precedenti all'inizio dell'affidamento.
Come si è sopra riportato, il ricorrente ha prospettato il suo interesse concreto alla diversa qualificazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, individuandolo nel fatto che, ai sensi dell'art. 58 -quater, commi 1 e 2, ord. pen. solo la revoca della misura ex art. 47, comma 11, ord. pen. comporta il divieto di concessione dei benefici penitenziari per il triennio successivo. R7 3A quanto fin qui osservato, pertanto, consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati.
P. P.Q.M_C(212:9 Depositata in Caric„ Ronléì, lì ........ i r u ... 9 ..IL FUNZION .....GiUtIZIARIO IL FUNZI OTZLARTO ife 4