Cassation court dismisses appeal against revocation of early release due to lack of evidence and incompatibility with reeducation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Mario Lanza's defense against the revocation of his early release. The defense argued that the supervisory tribunal erred by relying solely on the criminal record rather than the original judgment, which placed the end of his association with organized crime in 2011, and claimed his continuous detention proved he could not commit new crimes. The court dismissed these arguments, holding that the defense failed to provide sufficient evidence to re-evaluate the cessation date of the crime and that the supervisory tribunal correctly found the defendant's continued participation in a mafia-style association incompatible with his reeducation efforts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, comma 3, ord. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: The supervisory court's revocation of early release based on new crimes and mafia affiliation is valid if the defense fails to prove the crime ended before the release period and if the criminal conduct remains incompatible with reeducation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ne svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21.10.2025, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha provveduto su una richiesta del Procuratore generale di Bari di revoca della liberazione anticipata concessa a Mario Lanza con provvedimento del Magistratò ,di sorveglianza di Foggia del 2.7.2015 per 135 giorni relativi a tre semestri compresi nel periodo 6.10.2013-6.4.2015. Il Tribunale ha accolto la richiesta, ravvisando l'ipotesi di cui all'art. 54, comma terzo, L. n. 354 del 1975, in quanto consta che il condannato abbia commesso ulteriori reati non colposi, di tipo associativo, fino al 2015.
I giudicihanno considerato, altresì, che Lanza sia organico alla criminalità organizzata foggiana, come risulta da un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 9.3.2023, con cui sono state rigettate richieste di misura alternativa. Inoltre, la sua pericolosità si evince anche dalle ulteriori condanne di cui all'ultimo cumulo con fine pena al 15.5.2030. Il Tribunale ha aggiunto che nessun elemento di segno contrario è stato addotto dalla difesa e tantomeno dal condannato, il quale non ha partecipato all'udienza.
2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Mario Lanza, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 54, comma terzo, ord. pen., e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con travisamento delle prove in relazione al tempus commissi delicti della condanna per il reato associativo. Il Tribunale ha fondato la revoca sulla commissione da parte del condannato di un reato associativo, successivo ai periodi per i quali gli era stata concessa la liberazione anticipata. Tuttavia, non ha esaminato la sentenza di condanna emessa nella fase di cognizione e si è basato esclusivamente sulle risultanze del casellario giudiziale.
In realtà, dalla sentenza di primo grado (in appello, infatti, l'imputato ha rinunciato ai motivi per accordarsi su un trattamento sanzionatorio) risulta che i collaboratori di giustizia abbiano collocato la partecipazione di Lanza all'associazione non oltre il 2010 e che comunque anche dalle altre emergenze probatorie si possa affermare che la sua appartenenza al sodalizio criminale si fermava all'anno 2011, a dispetto della formulazione del capo di imputazione che arrivava fino al 2015. Il riscontro a tale affermazione è costituito dal fatto che Lanza è stato ininterrottamente detenuto in custodia cautelare dal 6.4.2012 al 21.3.2023, sicché se ne può trarre la concreta impossibilità per il ricorrente di commettere reati nel corso dell'esecuzione della pena.
Anche i reati fine contestati nel processo in questione non andavano oltre il 2011. Peraltro, il Tribunale di sorveglianza è incorso in un errore quando ha asserito che Lanza sia stato condannato per avere ricoperto un ruolo apicale nell'associazione di stampo mafioso. In realtà, dalla lettura del capo di imputazione risulta che il ricorrente non era incluso nell'elenco dei capi e degli organizzatori e che gli era contestata la sola partecipazione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 54, comma terzo, ord. pen., 2e assenza della motivazione in relazione alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Il Tribunale è incorso nell'ulteriore errore riguardante l'omissione di ogni motivazione circa l'incidenza del reato in questione sul suo percorso educativo e, dunque, circa l'incompatibilità della sua condotta con il mantenimento del beneficio della liberazione anticipata. La revoca non deriva automaticamente dalla constatazione di una nuova condanna, bensì dalla gravità e dalla natura delle condotte poste in essere, che devono essere tali da rivelare l'incompatibilità con lo scopo rieducativo della liberazione anticipata.
Invece, il Tribunale ha accolto automaticamente la richiesta nel pubblico ministero senza la valutazione dell'attuale pericolosità sociale e senza considerare che dopo la concessione Lanza era rimasto ininterrottamente detenuto fino al 2023. In questo periodo, egli ha fattivamente partecipato all'opera di rieducazione e non ha commesso reati ulteriori, dedicandosi al lavoro anche dopo la fuoriuscita dal circuito carcerario.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 54, comma terzo, ord. pen. e la pericolosità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Uuanto alle doglianze oggetto del primo motivo, deve essere riaffermato il principio secondo cui, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 - 01).
Peraltro, nel caso di specie risulta, da un esame degli atti del fascicolo, che sia stata allegata la sola sentenza della Corte d'appello, dinanzi a cui Lanza ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, limitandosi a concordare una modifica del trattamento sanzionatorio. 3Di conseguenza, il ricorso difetta quantomeno di autosufficienza, perché, pur adducendo che in realtà la data di cessazione della permanenza del reato associativo dovesse essere retrodatata rispetto alla contestazione, ha mancato di mettere a disposizione gli elementi necessari al giudice dell'esecuzione per una eventuale rivalutazione e a questa Corte per un eventuale controllo in sede di impugnazione.
Anche l'argomento secondo cui Lanza è stato detenuto ininterrottamente dal 6.4.2012 al 21.3.2023 non è di per sé decisivo, perché, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/0/2017, De Notaris, Rv. 269121 - 01).
Il primo motivo, quindi, deve essere disatteso.
2. Quanto al secondo motivo, è da ritenersi che la motivazione dell'ordinanza impugnata circa la negativa incidenza del reato associativo sulla opera di rieducazione intrapresa sia adeguata. Il riferimento alla gravità del reato per cui è intervenuta condanna e alla circostanza che ne risulti conseguentemente conclamata l'organicità di Lanza alla criminalità organizzata serve a spiegare congruamente la revoca della liberazione anticipata. La contestuale partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, da un lato, e all'opera di rieducazione, dall'altro, sono fatti evidentemente tra loro incompatibili.
Non si tratta, infatti, di una singola o episodica trasgressione, ma di una scelta stabile e non ritrattata di dedizione perdurante al crimine, che è segno di mancata adesione a qualsiasi opera di rieducazione e di pregiudiziale rifiuto di risocializzazione. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata ha convenientemente indicato gli elementi da cui desumere che, nei semestri per i quali era stata riconosciuta la liberazione anticipata, Lanza aveva in realtà tenuto una condotta senza dubbio riluttante a lasciarsi coinvolgere in un percorso di reinserimento. 4Anche il secondo motivo, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
3. Per quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rige P.Q.M