Italian court dismisses appeal against parole denial due to recent disciplinary violations undermining rehabilitation progress.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione rejected Giovanni Cutrufello's appeal against the denial of early release, upholding the surveillance tribunal's decision. Cutrufello argued the tribunal failed to explain why his post-evaluation period violations automatically negated his rehabilitation efforts. The court ruled that such violations, committed with full awareness of restrictions, objectively demonstrate a lack of genuine participation in the rehabilitation process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; The judicial discretion in granting early release requires specific consideration of rehabilitation progress, where recent disciplinary violations can validly negate participation in the re-educative process even if occurring in a subsequent semester.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RIB. SORVEGLIANZA di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;Lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto annullarsi con rinvio ilprovvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diMessina ha respinto il reclamo proposto da Giovanni Cutrufello avverso ilprovvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigetto l'istanza diliberazione anticipata relativa al periodo dal 15 marzo al 14 settembre 2025A ragione della decisione osserva che il condannato non solo era statodenunciato in epoca molto ravvicinata al semestre in valutazione (dal 15 marzoal 14 settembre 2025) per il reato di evasione commesso il 15 ottobre 2025, magià nel precedente mese di settembre - ben consapevole di dover osservare laprescrizione non allontanarsi dalla sua abitazione, tanto da chiedere, fin dal 9settembre, l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa - aveva commesso piùcondotte delittuose dello stesso tipo, allontanandosi dal domicilio in cui dovevarimanere ristretto per recarsi al bar, avendo cura di usare opportune cautele pernon essere sorpreso.2.
Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, Cutrufello articolando ununico motivo con cui denuncia violazione dell'arte 54 Ord pen nonché vizio dimotivazione in ordine alla valutazione dell'illecito disciplinare ai fini dellaliberazione anticipata.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha risposto esaustivamente allededuzioni esposte nei reclamo: si è limitato a rispondere alla censura relativaall'assenza di consapevolezza, mentre non ha spiegato perché la violazionedisciplinarmente rilevante è stata ritenuta talmente grave da escludereretroattivamente l’adesione all'opera di rieducazione e da provocare, in modoautomatico, il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata nonostante sia statacommessa nel semestre successivo a quello in valutazione.CONSIDERATO IN DIRITTOL’unico motivo di ricorso è infondato sicché il ricorso deve essere rigettato.1.
Va premesso che l'accesso alla liberazione anticipata postula ladimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Laconcessione del beneficio costituisce concreto riconoscimento di talepartecipazione ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del condannato nelcontesto sociale.Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazioneanticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare inmodo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione delprovvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche senon ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero allasocializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventualereiterazione di fatti illeciti.Quanto alla valutazione frazionata per semestri del comportamento deicondannato che pur sempre si impone ai fini della concessione della liberazioneanticipata, essa non esclude che il verificarsi di certi fatti in un dato semestrepossa negativamente incidere, secondo specifici e motivati apprezzamenti dellaloro significatività che rimangono attribuiti al solo giudice di merito, sullevalutazioni afferenti ad altri precedenti semestri seppur non contigui, sì da fardesumere, con riguardo a questi ultimi e pertanto ad un più ampio periodo,l'ostativa mancata partecipazione all'opera di rieducazione perseguita daltrattamento penitenziario (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep, 2021, Tabet,Rv. 280522 - 01;
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016„ Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv.255406).2. A tali principi il Tribunale di sorveglianza si è attenuto pervenendo alladecisione impugnata con un percorso argomentativo sintetico ma immune dallecensure formulate dal ricorrente.La mancata partecipazione all'opera rieducativa da parte del condannato edil carattere meramente formale della sua adesione alle opportunità concesse daltrattamento è stata desunta dalla non linearità della condotta tenuta in corso diesecuzione della restrizione domestica e più precisamente dalle ripetuteviolazioni delle prescrizioni, considerate sintomatiche nel loro complesso e aprescindere dalla rilevanza ai fini dell'aggravamento della misura cautelare.Il Tribunale di sorveglianza, nel rispondere ai motivi di reclamo, haevidenziato che Giovanni Cutrufello non era meritevole del beneficio perché,nella piena consapevolezza del contenuto delle prescrizioni impostegli in regimedi detenzione domiciliare, si era ripetutamente allontanato dall’abitazione siadurante il semestre in valutazione (nel medese di settembre dell’anno 2025) siail mese successivo, dimostrando assoluta indifferenza al rispetto delle regoleimposte e, quindi, tenendo una condotta nel suo complesso ampiamentedimostrativa, sul piano oggettivo e soggettivo, della macata adesione, all’operadi rieducazione, che deve essere effettiva e non meramente strumentale alconseguimento dei vantaggi previsti dalla legislazione penitenziaria.3.
S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente