Cassation annuls execution court order for violating preclusion principle by re-examining previously rejected prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale challenged an appellate order that rejected an opposition to enforce a statute of limitations declaration. The court found the lower court violated procedural preclusion by re-evaluating a request already decided on identical facts. Consequently, the Supreme Court annulled the order without remittal, mandating a declaration of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The principle of preclusion in execution proceedings prohibits the re-examination of requests already rejected on the same basis, barring duplicate proceedings unless new facts are introduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rd nato a (ALBANIA) il 14/03/1969avverso l'ordinanza del 03/02/2026 della Corte d'appello di Salernoudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta dalla ProcuraGenerale presso la Corte d’appello di Salerno, confermando per l’effettol’ordinanza del 01/08/2025, con cui era stata dichiarata l’estinzione perintervenuta prescrizione della pena di anni dodice di reclusione, inflitta aLeonard Mnela con sentenza della Corte d’Appello di Torino del 21/05/2001(irrevocabile il 21/09/2001) e posta in esecuzione con provvedimento di cumulon. 48/2008 RES..La Corte territoriale, a fondamento del provvedimento, ha rilevato come iltermine prescrizionale di quindici anni, decorrente dalla data di irrevocabilitàdella sentenza, fosse interamente spirato senza che potesse riconoscersi alcunvalido atto interruttivo.2.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte diappello di Salerno, che denuncia violazione di legge processuale e mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Un primo profilo di manifesta illogicità, rilevante anche ai sensi dell’art.667, commi 1 e 2, cod. proc. pen., è ravvisato nel fatto che la Corte, in sede diopposizione, ha escluso l’identità tra Leonard Mnela, nato a Shkoder (Albania) il14.03.1969, e Leom Kolmnela, nato a Shkoder (Albania) il 14/03/1969, benchétale identità fosse stata già affermata nell’ordinanza opposta del 01/08/2025,risultasse dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e dal pubblicoministero e non avesse formato oggetto di specifica contestazione nel relativoincidente di esecuzione.Sotto distinto ma connesso profilo, il ricorrente deduce che l’ordinanzaimpugnata si pone in contrasto con il principio di preclusione endoprocessualeoperante anche in sede esecutiva.
La medesima richiesta difensiva dideclaratoria di prescrizione della pena di dodici anni di reclusione inflitta dallaCorte d’appello di Torino era stata, infatti, già respinta dalla Corte d’appello diSalerno con provvedimento del 05/11/2024, sul presupposto dell’interruzionedel termine prescrizionale determinata dall’arresto di Leom Kolmnela negli StatiUniti. Ne consegue, secondo il Procuratore generale, l’inammissibilità dellanuova delibazione della stessa questione, fondata sui medesimi elementi giàscrutinati.Il ricorrente censura, poi, l’ulteriore argomento posto a fondamento delrigetto dell’opposizione, secondo cui lo Stato italiano non avrebbe mai attivatoalcuna procedura estradizionale nei confronti di Leonard Mnela e l’arrestoavvenuto negli Stati Uniti il 23/04/2008 non avrebbe, pertanto, potutoassumere efficacia interruttiva della prescrizione.
Tale affermazione è frutto ditravisamento, poiché dagli atti e dalla precedente ordinanza del 05/11/2024risultava che, a seguito dell’arresto negli Stati Uniti di Leom Kolmnela, aliasLeonard Mnela, eseguito in forza dell’ordine di esecuzione emesso dall’autoritàgiudiziaria italiana, lo Stato italiano aveva tempestivamente attivato laprocedura estradizionale, poi conclusasi senza esito positivo per la naturacontumaciale delle sentenze di condanna e per il concomitante arresto delcondannato negli USA per reati in materia di stupefacenti.Da ultimo, il Procuratore generale lamenta l’omessa pronuncia su duequestioni specificamente dedotte in sede di opposizione: l’individuazione deldies a quo della prescrizione della pena, che avrebbe ripreso a decorrere exnovo dall’arresto avvenuto negli Stati Uniti nell’aprile 2008 e sino allacomunicazione, nel maggio 2023, del rigetto del procedimento di espulsioneinstaurato in relazione all’ordine di esecuzione italiano; nonché l’eccezione diintervenuta imprescrittibilità della pena ai sensi dell’art. 172, ultimo comma,cod. pen.3.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Laura Condemi,ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.4. Con memoria ritualmente depositata, i difensori di Leom Kolmnela,indicato negli atti come Leonard Mnela nato a Shkoder (Albania) il 14.03.1969hanno chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata e di quella opposta, poiché l’istanza difensiva che ha dato origine alpresente incidente di esecuzione doveva essere dichiarata inammissibile aisensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.2.
Occorre muovere dal dato, decisivo e assorbente, costituito dallaprecedente ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data05/11/2024.Con tale provvedimento il giudice dell’esecuzione aveva già respintoanaloga richiesta difensiva di declaratoria di estinzione per prescrizione dellamedesima pena di anni dodici di reclusione inflitta a Leonard Mnela consentenza della Corte di appello di Torino del 21/05/2001, irrevocabile il21/09/2001, valorizzando, quale fatto impeditivo del decorso del termineestintivo, l’arresto eseguito negli Stati Uniti nei confronti di Leom Kolmnela,alias Leonard Mnela, nell’ambito della procedura attivata dall’autorità giudiziariaitaliana per dare esecuzione alla condanna.La statuizione del novembre 2024 aveva, dunque, già definito laquestione relativa alla perdurante eseguibilità della pena, pronunciandosi sulmedesimo presupposto fattuale e giuridico oggi nuovamente dedotto:l’incidenza, sul corso della prescrizione, dell’arresto all’estero del condannato,individuato anche con il diverso nominativo di Leom Kolmnela.
In assenza dielementi sopravvenuti, la riproposizione della stessa questione non poteva dareluogo a una nuova delibazione di merito, essendo preclusa dal precedenteprovvedimento divenuto definitivo.3. Giova precisare, a tale proposito, che il principio del ne bis in idem, nelquale si inscrive la preclusione processuale operante anche nella fase esecutiva,esprime una regola generale dell’ordinamento, diretta a impedire la reiterazionedi procedimenti e decisioni aventi ad oggetto la medesima regiudicanda. La suaportata, pertanto, non si esaurisce nel divieto di un secondo giudizio in sensostretto, ma assume rilievo quale criterio di razionalità e funzionalità delsistema, dal quale il giudice non può prescindere nell’interpretazione logico-sistematica delle norme processuali, ai sensi dell’art. 12, secondo comma,preleggi.Questa Corte ha, invero, più volte affermato che il divieto di bis in idemcostituisce principio generale dell’ordinamento, volto a evitare che, per lostesso fatto, si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti,anche non irrevocabili, indipendenti l’uno dall’altro (Sez. 1, n. 1285 del 2009;Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013, dep. 09/08/2013, Bianco, Rv. 257092).In tale quadro si colloca la regola dettata dall’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile larichiesta costituente mera riproposizione di altra già rigettata, quando siafondata sui medesimi elementi.
La disposizione traduce, nella sede esecutiva,l’esigenza di impedire una nuova delibazione della stessa questione, salvasoltanto la deduzione di fatti o profili sopravvenuti, ovvero non esaminati nelprecedente incidente. In questo senso è stato precisato che «il principio dellapreclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem", opera anche insede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudicedell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca merariproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi» (Sez. 1, n.3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01), e che la preclusione allo statodegli atti non opera quando siano dedotti fatti o questioni che non hannoformato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016,dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).4.
Nel caso di specie, come denunciato dalla parte pubblica ricorrente,l’istanza difensiva sfociata nell’ordinanza del 01/08/2025 costituiva una merariproposizione della medesima richiesta di declaratoria di estinzione della penaper prescrizione, già decisa dalla Corte di appello di Salerno con ordinanza del05/11/2024. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto valutarenuovamente l’istanza, ma avrebbe dovuto dichiararla inammissibile ex art. 666,comma 2, cod. proc. pen., in ossequio al principio di diritto appena richiamato.La precedente ordinanza aveva infatti già definito, sul medesimo petitume sulla base dei medesimi elementi, la questione relativa alla perduranteeseguibilità della pena, valorizzando l’arresto eseguito negli Stati Uniti neiconfronti di Leom Kolmnela, alias Leonard Mnela, nell’ambito della proceduracirca l’identità tra Leonard Mnela e Leom Kolmnela non introduceva, dunque, unfatto nuovo, ma sollecitava una rivalutazione del medesimo quadro fattuale giàscrutinato nel precedente provvedimento.5.
Solo per completezza, deve rilevarsi che anche sul piano sostanziale ladecisione impugnata si pone in contrasto con il principio affermato da questaCorte, secondo cui «ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. pen., nel caso disoggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che,destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, siasottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiutodell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione inItalia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine diprescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi eglivolontariamente sottratto all'esecuzione» (Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022,Rv. 283086 - 01).6.
La violazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurreall'annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza oppostadel 01/08/2025, perché l’istanza introduttiva del procedimento erainammissibile per preclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza della Corte diappello di Salerno del 1/8/2025.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIACOMO ROCCHI