Cassation court dismisses appeal against murder conviction, upholding aggravating circumstances and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a first-instance conviction for aggravated voluntary homicide. The lower court found the defendant guilty of killing his mother by throwing her and crushing her against the floor, citing aggravating factors such as family abuse and the victim's inability to defend herself. The court affirmed the sentence because the appellate court's balancing of these circumstances was reasoned and not arbitrary, despite the appellant's claim of the defendant's mental state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 575, 576, 577, 61 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's discretionary assessment of aggravating circumstances and sentencing balance is immune from illegitimacy review if supported by adequate reasoning and free from arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tore generale, OlgaMignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nei sensi di cui allamemori già depositata;Udito l’avvocato Luca Sebastiani, difensore del ricorrente, che ha conclusoinsistendo per l'accoglimento dei motivi di impugnazione;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17 giugno 2024, la Corte di assise di Modena avevadichiarato XXXXXXXXXXXXXXXX colpevole del delitto di omicidio volontarioaggravato (artt. 575, 577, primo comma, n. 1, 576, primo comma, n. 5, 61, n.5, cod. pen.) della madre XXXXXXXXXXXXXX, commesso scaraventandoviolentemente a terra la congiunta e operando poi lo schiacciamento e lacompressione del di lei corpo contro il pavimento con sua contestualeimmobilizzazione, fino a determinarne la morte, con le circostanze aggravantidell’aver commesso il fatto in danno della madre, nonché in occasione dellacommissione del delitto di maltrattamenti in famiglia, nonché profittando dicircostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, fatto accertato inXXXXXX, il 16 novembre 2021, e, con il riconoscimento delle circostanzealla pena di anni ventuno di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizioneperpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione dellapena.1.1.
A XXXXXXXXXXX era stato ascritto l’omicidio della madre, in esito a unalite nel corso della quale egli l’aveva scaraventata con violenza sul pavimentodell’abitazione ove entrambi vivevano, e, nel momento in cui la donna si trovavagià riversa al suolo e in condizione di minorata difesa determinata dall’incapacitàdi rialzarsi a causa della lussazione traumatica dell’articolazione coxofemoralesinistra causata dalla caduta, aveva causato lo schiacciamento e la compressionedel suo corpo contro il pavimento saltandole addosso, con le conseguenti fratturemultiple costali bilaterali (verificate in numero di cinque all’emicostato destro e diquattro all’emicostato sinistro), contestualmente immobilizzandone il torace, conil conseguente insorgere nella donna della sindrome asfittica di natura meccanicaviolenta, che ne aveva determinato il decesso.L’imputato aveva poi spostato il corpo esanime della madre verso l’angolodestro della camera da letto, nella zona tra la finestra e l’armadio, aveva anchecosparso il cadavere con abbondante liquido infiammabile (alcool etilico) e loaveva ricoperto con vestiti e oggetti vari (tra cui un tavolino in ferro e legno).A specificazione della configurazione circostanziale, era stato consideratoche l’omicidio era stato commesso dall’imputato in danno della madre e inoccasione della commissione del reato di maltrattamenti in famiglia, in quantoXXXXXXXXXXX – abitualmente dedito all’assunzione di bevande alcoliche – avevasottoposto la congiunta convivente a vessazioni fisiche e psicologiche, a far datadall’anno 2018, dicendole in diverse occasioni che doveva morire e che eglil’avrebbe ammazzata, offendendola con epiteti, quali “puttana”, dicendole cheera una buona a nulla e che doveva andare a lavorare, perché non aveva mailavorato in vita sua, rompendo le suppellettili e il mobilio presenti nell’abitazioneove entrambi dimoravano, spingendola e colpendola con pugni alia schiena,lasciandola, in diverse occasioni, all’esterno della loro casa e impedendole dirientrare, tanto da costringere la donna oppure i vicini di casa a richiederel’intervento delle Forze dell’ordine.
Inoltre, si era considerato che il fatto erastato commesso dall’imputato approfittando di circostanze di persona tali daostacolarne la privata difesa, per essersi trovata la vittima nella già segnalatacondizione di incapacità di rialzarsi dal pavimento, sul quale era statascaraventata nel corso della colluttazione, a causa della lussazione traumaticadell’articolazione coxo-femorale sinistra riportata nella caduta.Il giudizio di primo grado aveva contemplato, fra le altre attività,l’acquisizione della consulenza medico-legale del Pubblico ministero (dott.XXXXXXXXXXXXXXXX) e l’esame dell’ausiliare, il quale aveva datato l’epoca dellamorte fra le ore 22:30 del 15 novembre e le ore 01:00 del 16 novembre e avevaindividuato la causa della stessa in due meccanismi concorrenti: da un lato, loschiacciamento del torace che aveva causato l’impossibilità di espansione delmedesimo e, pertanto, la stessa respirazione, determinando una totale asfissiameccanica; dall’altro, le condizioni di salute particolarmente fragili della vittima,quali l’anemia, la funzionalità di un solo rene, la presenza di una cisti, leconseguenze date dall’asportazione del seno e dalla radioterapia, tali dadeterminare una resistenza molto inferiore, con tempi ridotti di sopravvivenza.Erano state riscontrate sulla vittima lesioni sia agli arti inferiori riconducibili aliacaduta al suolo del corpo, impatto che aveva provocato la lussazione dell’anca(con il già citato effetto di impedire che l’anziana donna riuscisse ad alzarsi), sialesioni agli organi interni con infarcimenti emorragici ed ecchimosi tali da indicarel’applicazione di una forza pressoria non indifferente, consistente in unoschiacciamento toracico, causa dei grandi traumatismi rinvenuti, successivoall’impatto sul lato sinistro, quando la vittima si trovava già distesa al suolo.Era stato valutato anche l’apporto del consulente medico-legale della difesadell’imputato (dott.
XXXXXXXXXXXXXXXXX), il quale aveva, invece, evidenziatocome non fosse possibile sostenere in modo assoluto né l’ipotesi secondo cui lavittima fosse prima scivolata e poi su di lei fosse caduto un corpo estraneo inepoca cronologicamente successiva, né l’ipotesi secondo cui vi fosse stata unacolluttazione con contestuale e coeva precipitazione al suolo dei corpi deicolluttanti, posto che le lesività non apparivano compatibili con ripetutecompressioni e con l’interposizione di un mezzo tra l’agente e la donna, a terra,poiché ciò avrebbe prodotto la frattura dello sterno e di molteplici altre coste,con ematomi molto più estesi al fegato e presenti anche a livello di altri organi.Era stata disposta, dal Giudice per le indagini preliminari, perizia psichiatrica(espletata dalla dott.
XXXXXXXXXXXXXX), il cui esito – confermato condeposizione in dibattimento – aveva escluso che l’imputato fosse affetto da undisturbo borderline della personalità e aveva escluso anche l’evenienza inpersona dello stesso di sintomi indicativi di intossicazione cronica da alcol,affermandone conclusivamente la piena capacità di intendere e di volere almomento dei fatti.L’istruttoria dibattimentale aveva contemplato l’escussione di una serie ditestimoni, fra i quali XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Si era proceduto all’esame dell’imputato, giàinterrogato nel corso delle indagini preliminari. Erano stati acquisiti, ai sensidell’art. 512 cod. proc. pen., i verbali delle dichiarazioni progressivamenterilasciate dalla stessa XXXXXXXXXXXXXX.Valutati tutti i dati componenti il quadro probatorio, la Corte di assise avevaritenuto raggiunta la prova piena della penale responsabilità dell’imputato el’aveva sanzionata con la suindicata sentenza.1.2. Interposto appello nell’interesse dell’imputato avverso tale decisione, laCorte di assise di appello di Bologna, ha emesso il 9 giugno 2025 la sentenza inepigrafe con cui ha confermato la pronuncia di primo grado.Per quanto qui di interesse, la Corte territoriale, delibando le doglianzeintrodotte con il gravame, come illustrate e specificate in successiva memoriacontenente motivi aggiunti, ha anzitutto richiamato, facendolo proprio, ilcontenuto argomentativo espresso nella sentenza di primo grado; indi: hadisatteso l’istanza di rinnovazione istruttoria introdotta con l’atto di appello conprimario riferimento all’espletamento di una perizia per l’accertamento specificodelle cause della morte della vittima, dalla difesa ritenute non chiarite in virtùdelle tesi, considerate fra loro collidenti, esposte dal consulente del Pubblicoministero e dal consulente della stessa difesa; ha reputato manifestamente privadi fondamento la doglianza volta ad asseverare la natura colposa della condottadell’imputato causativa del decesso della madre; ha considerato, inoltre, noncondivisibile la proposta di riqualificare come avente natura preterintenzionalel’omicidio ascritto a XXXXXXXXXXX; ha respinto la tesi volta all’esclusione deimaltrattamenti, dal primo giudice considerati in funzione aggravante l’omicidio;ha confermato anche l’evenienza della circostanza aggravante della minoratadifesa; ha stimato non ulteriormente attenuabile il trattamento sanzionatorio.3.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore dell’imputatochiedendone l’annullamento sulla scorta di sei motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente prospetta la nullità della sentenza perla violazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen.La difesa evidenzia che, tanto nell’atto di appello quanto nei motivi nuovi,aveva formulato alcune istanze di integrazione probatoria, senza che la Corte diassise di appello si sia espressa in ordine alle stesse, se non con la sentenza:tale modo di delibare le istanze difensive ha violato le regole della rinnovazioneistruttoria in secondo grado, non ponendo le parti nella condizione di sapereprima della discussione se nel novero del materiale probatorio fossero compresele prove oggetto della suddetta istanza.In tal senso il ricorrente richiama l’elaborazione ermeneutica maturata anchein sede di legittimità: si sostiene che sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoriaformulata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. i giudici di appello debbanonecessariamente decidere, positivamente o negativamente, in via preliminare,ossia prima della discussione, senza riservare la decisione, non essendopensabile che, nell’alveo dei principi del giusto processo, l’esercizio delcontraddittorio ad opera delle parti avvenga prima che la base cognitiva delladecisione sia definitivamente formata, essendo invece logico che la discussionead opera delle parti possa realizzarsi causa cognita, sulla base della conoscenzadel compendio delle prove utilizzabili ai fini della deliberazione.Nel caso di specie – si evidenzia – la Corte di assise di appello, oltre a nonpronunciarsi sulle istanze di rinnovazione istruttoria, neanche ha chiesto il pareredel Procuratore generale territoriale che, quindi, non si è espresso in merito.3.2.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perl’inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e per mancanza econtraddittorietà della motivazione, sempre in ordine all’istanza di integrazioneistruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.Il ricorrente, dopo avere stigmatizzato, in premessa, il ricorso da parte deigiudici di appello alla motivazione per relationem, senza che ne ricorressero ipresupposti, giacché il complessivo quadro argomentativo espresso dalla Corteterritoriale non ha dato una propria giustificazione alla decisione e non si èconfrontato con le deduzioni introdotte con l’atto di appello, ha osservato chel’istanza di disposizione della perizia ha ricevuto risposta negativa per l’addottanon decisività di essa, atteso che le relazioni dei consulenti del Pubblico ministeroe della difesa dell’imputato sono state considerate pressoché concordi, salvo chein merito alla causa dell’asfissia patita dalla vittima, reputata irrilevante, inquanto comunque ascritta all’azione volontaria dell’imputato: conclusione noncondivisa dall’impugnante.Si obietta che tale valutazione è semplicistica, essendo al contrario evidenteche la determinazione sulla molteplicità o, al contrario, unicità delle compressioniesercitate dall’imputato costituiva punto idoneo a indurre a ricostruzioni diversedella dinamica degli eventi e dell’apporto causale di XXXXXXXXXXX, con iconseguenti riflessi sull’elemento soggettivo, sicché non è accettabile mantenereil dubbio su tale aspetto, dubbio eliminabile proprio attraverso la perizia.In tal senso – aggiunge la difesa – nell’appello si erano specificate le ragionialla base dell’istanza, anche in relazione alla parzialità degli esami autoptici edella repertazione degli oggetti, alle critiche mosse alla consulenza del Pubblicoministero circa le fratture costali e dorsali e le lesioni agli organi interni, temi nonaffrontati dalla Corte di merito; inoltre, si era evidenziata l’osteoporosi di cuisoffriva la vittima, fattore che aveva potuto incidere sull’evento: i temi non sonostati sottoposti a un perito, nonostante le sollecitazioni svolte nei motivi aggiunti.Si aggiunge che neanche è stata valutata l’istanza di acquisizione del verbaledi sommarie informazioni testimoniali del teste XXXXXXXXXXX o, in caso dimancato consenso delle parti, di rinnovazione dell’istruttoria corrispondente.La motivazione su tali argomenti, ad avviso della difesa, è carente, mentrenonostante quelle questioni rivestivano il carattere di decisività, investendopienamente la ricostruzione degli ultimi momenti di vita di XXXXXXXXXXXXXX elo stato d’animo e la condizione psicologica dell’imputato al momento dei fatti.3.3.
Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 125 e 546cod. proc. pen., 575, 584 e 590 (recte, 589) cod. pen. e il corrispondente viziodella motivazione in ordine all’inquadramento del fatto quale omicidio volontario.La difesa censura la decisione impugnata con particolare riferimentoall’elemento soggettivo, essendo determinante la scelta fra dolo,preterintenzione e colpa alla base della condotta ascritta all’imputato: a frontedell’opzione per la figura dell’omicidio volontario compiuta dalla Corte di assisel’atto di appello l’aveva contrastata con un’ampia confutazione degli argomentisvolti nella decisione e una compiuta ricostruzione alternativa del fatto edell’elemento soggettivo alla sua base, sottolineando che l’imputato, in preda auna grave alterazione psicofisica da assunzione di alcol e sostanze stupefacenti,poteva aver voluto, al più, la causazione di lesioni personali in danno dellamadre, senza in alcun modo rappresentarsi, né volere la sua morte, inveceverificatasi per la particolare fragilità della donna, non conosciuta dall’agente.Questa approfondita prospettazione ricostruttiva non ha, secondo ilricorrente, ricevuto risposta dalla Corte di secondo grado, la quale si è limitata acriticare le ricostruzioni difensive, imperniate l’una sul carattere colposo e l’altrasul carattere preterintenzionale del fatto, senza esplorarne realmente i profili.Al riguardo, si rileva, fra l’altro, che la porta della camera della vittima,risultata sconnessa dallo stipite, era stata già sganciata in tempo antecedente alfatto, come si evinceva dalla sentenza di primo grado e come era emerso daalcune relazioni della polizia giudiziaria e confermato dall’assenza di tracce diintonaco o di altri similari residui in loco, sicché il rilievo annesso a tale elementodai giudici di appello si è basato su un dato travisato, utilizzato per escluderel’omicidio colposo e per escludere l’omicidio preterintenzionale.Inoltre, a titolo esemplificativo, la difesa evidenzia l’assenza di valutazionecritica delle deduzioni svolte con l’appello in merito alla corretta interpretazionedel contenuto della testimonianza di XXXXXXXXXXX, atto di notevole importanza,in quanto questi era portatore del primo racconto dell’accaduto riferito daXXXXXXXXXXX: la portata della frase in dialetto riportata dal testimone (“ac sunsaltè in cima”) è stata acriticamente intesa dalla Corte di assise di appello nelsenso che l’imputato aveva scaraventato la madre a terra saltando di peso sul dilei corpo, fino ad accorgersi della mancanza di respiro della donna, ma essa erastata smentita dalla persona che l’avrebbe pronunciata ed era stata confutatadalle obiezioni della difesa, totalmente ignorate dalla Corte di secondo grado.In merito alla valutazione delle numerose dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXX, tema rivisitato con l’atto di appello, i giudici di secondo grado,secondo il ricorrente, hanno eluso l’argomento osservando, in maniera erronea,che l’imputato stesso aveva in più occasioni ammesso di avere spintoviolentemente la madre: si è trattato, per la difesa, di una ricostruzionesuperficiale e generica che non si è confrontata con il contesto in cui la frasesarebbe stata pronunciata, con un esito inutile e dannoso al fine della rigorosaricostruzione degli eventi.Anche per quanto concerne le condizioni psicofisiche dell’imputato,argomento pure approfondito nell’appello, in ordine a cui si era prospettata lasensibile alterazione psicologica in cui era caduto XXXXXXXXXXX al momento delfatto, confermata dalla forte alterazione anche successiva, riconducibile alblackout etilico, si lamenta la mancata risposta da parte della Corte territoriale.Infine, si censura la mancata considerazione delle criticità caratterizzanti laricostruzione recepita dalla sentenza, con riferimento alle frizioni che essapresentava con la testimonianza di XXXXXX e con la telefonata alle Forzedell’ordine, sicché rispetto alla dimostrazione della fallacia dell’affermatosusseguirsi dei fatti i giudici di appello non avrebbero potuto ignorare latematica, senza spendere alcuna argomentazione per contrastare le obiezionimosse: anzi, sul comportamento post delictum, pure affrontato dalla difesa, laCorte di assise di appello si è limitata a esternare un certezza solo apodittica.3.4.
Con il quarto motivo si deducono l’erronea applicazione dell’art. 572cod. pen. e il vizio della motivazione per essere stati ritenuti sussistenti imaltrattamenti in famiglia, quale aggravante del delitto di omicidio.La difesa sottolinea soprattutto la carenza motivazionale che ha fatto seguitoalla disamina svolta con l’appello delle testimonianze che avevano riferito suirapporti tra XXXXXXXXXXX e la madre, con particolare riferimento alledichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, nonché alle risultanze delle relazioni dipolizia giudiziaria, da cui era emerso che le condotte vessatorie fossero statespesso da addebitarsi a XXXXXXXXXXXXXX: soprattutto XXXXXXXXXXX eXXXXXXXX avevano riferito che il rapporto disfunzionale fra madre e figlio si eraaggravato a cagione della condotta illegittima di XXXXXXXXXXXXX, la quale siera di fatto appropriata dell’abitazione dell’imputato, incurante delle diffide diXXXXXXXXXXX: tali elementi – lamenta la difesa – sono stati trascurati dallaCorte distrettuale che, asserendo l’avvenuto riscontro delle condotte maltrattantiascritte all’imputato, si è sottratta al confronto con i dati probatori suindicati, disegno difforme da quello avallato nella sentenza impugnata.Il ricorrente reputa del pari censurabile la valorizzazione del contributodichiarativo reso dalla suddetta XXXXXXX: costei aveva un preciso interesse acontinuare a occupare con il compagno e il figlio la casa di XXXXXXXXXXX.Né si ritiene fornita adeguata risposta alla questione relativa al fatto che lemadre, non avevano rilevato notizie di reato, mentre erano emerse anche lecondotte vessatorie di XXXXXXXXXXXXXX che avevano contribuito a determinareun contesto di reciproco annientamento, situazione da cui avrebbe dovutoderivare la conclusione dell’assenza dell’atteggiamento maltrattantedell’imputato, non ricorrendo gli estremi della fattispecie di cui all’art. 572 cod.pen.
– e quindi nemmeno della circostanza aggravante di cui all’art. 576, primocomma, n. 5, cod. pen. – quando le condotte infliggenti vessazioni e sofferenzesiano reciproche e di grado e intensità equivalenti.3.5. Con il quinto motivo vengono prospettati la violazione dell’art. 61 cod.pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla confermata applicazione dellacircostanza aggravante della minorata difesa.La difesa osserva che la Corte di secondo grado ha dato per assodato cheXXXXXXXXXXX fosse a conoscenza che la madre, all’esito della caduta, si eraprocurata la lussazione dell’anca: tale certezza non risulta acquisita, la stessadecisione di condanna avendo manifestato dubbi sull’esatta ricostruzione degliultimi momenti di quel drammatico evento, essendo mancato anche su questoargomento il confronto fra il discorso giustificativo dei giudici di appello e leosservazioni introdotte con l’atto di gravame in merito alla dinamica dell’episodioe alle condizioni psicofisiche dell’imputato, elementi tali da rendere impossibileche lo stesso avesse potuto cogliere le reali condizioni in cui versava la madre.3.6.
Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione in punto diconferma del trattamento sanzionatorio.A fronte della ricostruzione difensiva dei profili, oggettivo e soggettivo, dellavicenda, con la precisa enucleazione del contesto disfunzionale e marginale cheaveva fatto da sfondo all’azione oggetto di giudizio, con la prospettazione delleragioni di un diverso bilanciamento fra le contrapposte circostanze per addivenirealla determinazione di una pena ridotta rispetto a quella irrogata dai giudici diprimo grado, la Corte territoriale – lamenta il ricorrente – ha immotivatamenteescluso ogni diminuzione della pena e ha espresso, anzi, con censurabile ironia,una sorta di rammarico per non poter riformare in modo peggiorativo lastatuizione sanzionatoria: espressioni rispetto a cui la difesa formula marcatodissenso, segnalandone la carenza di effettività giustificativa.4.
Il Procuratore generale, in vista della discussione orale, ha depositatomemoria con cui ha preannunciato la richiesta di rigetto del ricorso.Quanto al primo motivo, l’Autorità requirente sottolinea che dalla premessasvolta dal ricorrente non discende, nel caso concreto, la nullità della sentenza,giacché si deve distinguere il piano dell’irritualità della sequenza procedimentaleda quello della sanzione invalidante, occorrendo pur sempre la deduzione di unconcreto ed effettivo pregiudizio alle ragioni difensive: e il motivo non supera laprova di resistenza, in quanto la difesa, in ordine alla lamentata impossibilità dimodulare diversamente la discussione, non ha spiegato quali specifici argomentisarebbero stati sviluppati, né quale concreta linea di difesa sarebbe stataimpedita o seriamente compressa dal rinvio della decisione al momento deldispositivo, posto anche che l’istanza riguardava la disposizione di una nuovaperizia e ulteriori acquisizioni istruttorie non entrate nel fascicolo decisorio e,quindi, non si riferiva a un compendio probatorio da valutarsi o già formatosi inmodo incerto, anche l’assenza di una formale interlocuzione orale immediata conla parte pubblica non equivalendo a mancanza di contraddittorio, posto chel’istanza era stata già articolata nell’atto di appello e nei motivi aggiunti,illustrata in udienza e poi esaminata dal giudice nella motivazione della sentenza.In ordine al secondo motivo, il Procuratore generale ha considerato che igiudici di appello, con corretta utilizzazione dello schema espositivo dellamotivazione per relationem, hanno anche chiarito che le consulenze di accusa edifesa non divergevano sul nucleo causale essenziale, giacché entrambericonducevano la morte della vittima a una sindrome asfittica meccanica dacompressione/schiacciamento del torace prodotta dall’imputato, la questionerelativa alla modalità concreta di quella compressione non essendo decisiva.Con riferimento al terzo motivo, esso, per la parte pubblica, si risolve, inlarga misura, in una richiesta di rivalutazione del merito e non è, quindi,consentito in sede di legittimità, a fronte di una sentenza, confermativa di quelladi primo grado, che ha ricostruito il fatto attraverso una pluralità di elementiconvergenti, con quadro escludente, non soltanto l’omicidio colposo, ma anchel’omicidio preterintenzionale.Nemmeno il quarto motivo viene ritenuto fondato, perché, al di là del climaconflittuale esistente all’interno del nucleo familiare, i giudici di appello hannoenucleato le condotte dell’imputato abitualmente prevaricatrici e vessatorie.Circa il quinto motivo, il Procuratore generale considera conforme a dirittol’accertamento dell’aggravante della minorata difesa, avvenuto, non in modoastratto, ma con riferimento alla concreta vulnerabilità della vittima.Infine, il sesto motivo viene indicato come censura che, dietro l’apparentededuzione del vizio di motivazione, ha investito una valutazione di meritodiscrezionale, sorretta da argomentazione non apparente, né contraddittoria, conl’effetto, fra l’altro, che, una volta confermata l’equivalenza tra attenuantigeneriche e aggravanti, la pena è stata mantenuta nel minimo edittale.5.
Nel corso della discussione orale, il Procuratore generale ha conclusochiedendo il rigetto dell’impugnazione, sulla scorta delle notazioni già sviluppatenella memoria.La difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento delle doglianze dedottenell’impugnazione e il conseguente annullamento con rinvio della sentenzaoggetto di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non risulta, nel suo complesso, dotato di fondamento in nessunadelle sue prospettazioni.2. Con riguardo al primo motivo, di natura processuale, essendosi dedottadal ricorrente la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata emissioneda parte dei giudici di appello, prima dell’inizio della discussione, delprovvedimento ordinatorio contenente le determinazioni richieste con l’appello inmerito alla disposizione e assunzione di prove, occorre osservare – sulla scortadell’esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza – quanto segue.2.1.
Con l’atto di appello l’imputato aveva censurato la decisione di primogrado per avere, la Corte di assise, omesso di disporre perizia medico-legalefinalizzata a cristallizzare il più preciso accertamento delle cause della morte diXXXXXXXXXXXXXX, istanza già rigettata con ordinanza del 9.05.2024 dal primogiudice, che aveva evidenziato la non necessarietà di tale perizia, valutazioneribadita nella corrispondente sentenza.Inoltre, era stata aggiunta (in parentesi alla pagina 29 dell’atto di appello) lasollecitazione rivolta alla Corte di secondo grado ad acquisire – previo consensodelle parti (e quindi del Pubblico ministero), il verbale delle sommarieinformazioni rese al Pubblico ministero dal testimone XXXXXXXXXXXXXXXXnonché, in mancanza di prestazione del consenso, ad ammettere lacorrispondente rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.2.2.
A fronte di tali prospettazioni, nel corso dell’unica udienza celebrata nelgiudizio di appello, in data 9.06.2025, si sono svolte tutte le attività proprie delgiudizio di appello.In particolare, esaurita la fase di costituzione delle parti ed esposta larelazione dal Presidente, informato l’imputato, presente, dei suoi diritti, si èaperta la discussione, nel corso della quale il Pubblico ministero, avendo riguardoall’intero contenuto dell’atto di appello (e, dunque, anche alle questioni inerentialla chiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale), ha concluso chiedendo laconferma della sentenza impugnata e il difensore di XXXXXXXXXXX ha trattato,in via preliminare, il tema della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentaleillustrando istanza con particolare riferimento alla invocata nomina del perito.Poi, esaurito il punto, dopo aver chiesto al Presidente se dovesse continuarecon l’esposizione degli altri motivi e avuta la risposta affermativa (“Prosegua”), ildifensore ha dato luogo alla restante parte della discussione illustrandocompletamente le ragioni poste alla base della complessiva impugnazione.2.3.
Precisato quanto precede, si evidenzia, in primo luogo, chel’orientamento ermeneutico invocato dal ricorrente a sostegno della deduzione diviolazione del diritto di difesa per mancata esplicazione del contraddittorio, primadella discussione, sulle sue istanze di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentalenon appare congruamente richiamato.Invero, tale orientamento, come esposto dalla prima delle sentenze indicate,riguarda il provvedimento del giudice di appello inerente all’istanza diammissione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primogrado, di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.:
è rispetto a taleprovvedimento che si è affermato che esso deve essere adottato senza ritardocon ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti alla stregua di quantoprevisto dagli artt. 190 e 495, comma 1, cod. proc. pen.; secondo questa lineaesegetica, al concetto di prova nuova, rilevante ex artt. 495 e 190 citt., inrelazione all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., si connette il dovere per ilgiudice di provvedere al giudizio di ammissibilità “senza ritardo” con ordinanzadibattimentale nel contraddittorio delle parti, essendo in questo caso censurabilela scelta del giudice di appello di riservare la determinazione sul punto e, poi, didecidere con la sentenza, scelta considerata foriera di incertezza per le parti inordine al materiale di discussione (Sez. 1, n. 43473 del 14/10/2010, Arshad, Rv.248979 - 01; la susseguente pronuncia di Sez. 4, n. 44154 del 04/10/2019,Belotti, Rv. 277692 - 01, ha richiamato il principio, peraltro risultato nonrilevante nel caso di specie, non ricollegandolo al concetto di prova nuova inveceposto alla base del ragionamento svolto nella prima sentenza).Nel caso oggetto di esame, tuttavia, le istanze formulate dalla difesa non siinscrivono nell’alveo regolato dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.Al riguardo, va ricordato che il giudice di appello ha l’obbligo di disporre larinnovazione del dibattimento soltanto allorquando l’istanza della parte siariconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerziacolpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo ilgiudizio, e quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dalgiudice di primo grado (Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, Xiumei Yang, Rv.286075 - 01).Nessuna di queste ipotesi di profila essersi verificata nel caso in esame.L’istanza di rinnovazione dell’escussione del teste XXXXXXXXXXX, peraltrosubordinata al – non dedotto come maturato – consenso delle partiall’acquisizione del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da queldichiarante, va, infatti, collocata nell’alveo dell’art. 603, comma 1, cod. proc.pen., a mente del quale, quando una parte, nell’atto di appello o nei motivipresentati a norma dell’articolo 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione diprove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuoveprove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti,dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.Quanto alla sollecitazione a disporre perizia, è da ricordare la particolarefunzione di questo mezzo di prova, regolato dagli artt. 220 e ss. cod. proc. pen.,in ragione della quale la mancata effettuazione della perizia si ritiene non possacostituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.: ciò, perché la perizia non rientra nel concetto di provadecisiva e individua un mezzo di prova definito neutro, in quanto sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddovel’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., siriferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività(Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; fra le successive, Sez. 4,n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 - 01).La perizia costituisce un mezzo la cui disposizione è rimessa alla valutazionedel giudice di merito che, pur quando risultino acquisiti pareri e documenti dinatura tecnica, scientifica o artistica introdotti nel compendio istruttorio periniziativa delle parti, deve apprezzare – fornendo adeguata e logica motivazione– se sussista o meno la necessità di disporre un’indagine specifica sullo stessotema o su temi a quello collegati.Pertanto, non può ritenersi sindacabile in sede di legittimità, sempre che siasorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso dal giudice delmerito circa l’esistenza di elementi tali da escludere – o, all’opposto, da faremergere – la necessità, ai fini della decisione, di riesaminare (sotto il profilo,tecnico, scientifico o artistico) la situazione che l’accertamento o la valutazione difonte peritale dovrebbe approfondire.In tale chiave, anche la sollecitazione, riproposta in secondo grado, adisporre la perizia, negata dal primo giudice, si profila attratta nell’ambito dellarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod.proc. pen., sicché la sua disposizione resta subordinata alla verificadell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti.Si tratta, in definitiva, di accertamento rimesso alla valutazione discrezionaledel giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamentemotivata.Pertanto, anche rispetto alla determinazione costituita dal reiterato didiniego di disposizione della perizia (impregiudicata la verifica, relativa alsecondo motivo di impugnazione, della correttezza della relativa decisione), laparte interessata ha titolo a dedurre il vizio della motivazione determinato dallamancata acquisizione del risultato del sapere scientifico ricollegabile alladisposizione della perizia da parte del giudice procedente.In via speculare, non può configurarsi il vizio della motivazione dellasentenza che abbia utilizzato i risultati della consulenza tecnica del pubblicoministero escludendo la necessità di una perizia allorquando non emerga uneffettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dalconsulente dell’imputato (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058 - 04).Le riflessioni svolte conducono alla conclusione che le istanze di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale avanzate, con l’atto di appello e con i motiviaggiunti, dalla difesa dell’imputato esulavano dall’alveo di cui all’art. 603, comma2, cod. proc. pen., con l’effetto che la doglianza, già per tale verso, non risultaaver richiamato a proposito l’orientamento succitato.2.4.
A tale rilievo, di per sé dirimente, va aggiunta la constatazione, purescaturente dalla descritta articolazione dell’unica udienza del giudizio di appello,che, in via effettuale, la determinazione giudiziale che ha negato l’ingresso delleistanze di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è intervenuta nella stessadata di svolgimento della discussione, nel corso della quale al difensore è statoespressamente fatto presente che avrebbe dovuto svolgere tutte le deduzioni,anche ulteriori rispetto a quelle volte alla suindicata rinnovazione, di fatto nonammessa prima del completamento della discussione stessa.In tale contesto, il diritto di difesa, anche per la parte inerente alcontraddittorio sull’esplicazione del diritto alla prova, risulta essere statoesercitato in modo compiuto: le ragioni dell’imputato finalizzate a sollecitare ladisposizione della perizia e, per quanto di suo interesse, a incrementare ilcorredo dichiarativo inerente alla posizione del testimone XXXXXXXXXXX sonostate ampiamente esposte nel corso dell’udienza del 9.06.2025, senza sortireimmediato effetto favorevole per la posizione dell’imputato, sicché, quando alsuo difensore è stato chiesto di completare la discussione, non è sussistitodubbio che le doglianze dell’atto di appello avrebbero dovuto essere, in quellafase, illustrate completamente, per ogni aspetto del gravame, ivi compresoquello relativo alla divisata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, fino aquel momento non ammessa dalla Corte.Muovendo da quest’ultimo rilievo, occorre prendere atto che, in sede didiscussione, la difesa ha potuto utilmente argomentare sul se e sul perchédoveva ritenersi essere stato, in primo grado, pregiudicato il suo diritto allaprova, così dispiegando l’interesse a dimostrare la fondatezza dell’istanza diimplementazione del compendio istruttorio: ciò, anche perché l’istanza dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, costituendo oggetto di motivo diimpugnazione, ha integrato materia di necessaria delibazione decisoria, rispettoa cui le parti hanno avuto pieno titolo a illustrare le rispettive ragioni nelladiscussione.2.5.
Questa considerazione – fermo restando l’approdo dirimente giàraggiunto – induce a evidenziare, per sola ragione di completezzaargomentativa, che, con riguardo all’intero ambito delle istanze di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale disciplinato dall’art. 603 cod. proc. pen., lamancata risposta immediata da parte del giudice procedente, pur seordinariamente prevista dal comma 5 della norma, ma invece differita alcontesto della sede decisoria, non si profila integrare, nel solco, d’altronde, dellanecessaria impugnabilità di ogni determinazione istruttoria unitamente allasentenza, ex art. 586 cod. proc. pen., una causa di nullità per violazione deldiritto di difesa.Nel sistema processuale vigente, quante volte il giudice non si siaespressamente pronunciato su un’istanza probatoria, di fatto non ammettendola,la censura logicamente e giuridicamente sviluppabile si identifica in quella aventead oggetto la congruità e la logicità della motivazione data in sentenza rispettoalla mancata ammissione, in relazione ai parametri stabiliti dall’art. 603 cod.proc. pen. per ciascuna delle ipotesi da tale norma regolate, e, poi, rispetto alladecisione conseguentemente assunta in assenza di quella prova.Tale concetto non appare declinabile in modo differente per il giudizio diappello sulla scorta dell’art. 603 cod. proc. pen.: la risposta negativa all’istanzadi rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale data dal giudice di secondo grado,ove risulti corretta sotto il profilo giuridico e coerente sotto il profilo logico, nonappare censurabile per lo strumento e la sede, non immediati, in cui essa è stataresa, non restandone, con ciò, vulnerato il diritto di difesa: invero, il motivoinerente a tale rinnovazione costituisce parte del thema decidendum da illustrarenel corso della discussione e la corrispondente struttura dal giudizio di secondogrado – da svolgersi secondo le cadenze stabilite dall’art. 602 cod. proc. pen.
–non comporta (e certamente non ha comportato nel caso in esame) ildifferimento della corrispondente determinazione, quale che essa sia, in guisa darenderne irragionevolmente ritardato il tempo della sua delibazione.È, del resto, assodato che la motivazione di un’ordinanza istruttoria, e quindianche quella dell’ordinanza di ammissione o non ammissione della prova ex art.603, comma 5, cod. proc. pen., può essere anche implicita al momento dellaconcreta determinazione assunta ed essere, poi, sviluppata nel contesto delleargomentazioni svolte nella sentenza, rilevando essenzialmente che risultinoespresse le ragioni alla base della decisione assunta, in coerenza con la giàrichiamata disciplina di cui all’art. 586 cod. proc. pen.Le indicazioni rese dall’elaborazione giurisprudenziale sull’argomento (incoerenza con l’affermazione a suo tempo fatta dalle Sezioni Unite, nel senso cheil difetto di motivazione di un’ordinanza dibattimentale, diversa da quelladichiarativa, a suo tempo, della contumacia, non può mai sfociare in una nullitàdel giudizio quando il giudice del merito abbia ribadito la decisione dibattimentalecon la sentenza conclusiva rielaborandone il tessuto giustificativo:
Sez. U, n. 17del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216662 - 01, in motivazione) autorizzano laconclusione che la motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corsodel processo va integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, quantevolte quest’ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto, purquando ne abbia sviluppato o anche rielaborato l’apparato giustificativo (Sez. 3,n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, Morra, Rv. 285736 - 01; Sez. 6, n. 26541del 09/06/2015, Iurescia, Rv. 263947- 01).2.6. Alla stregua delle considerazioni progressivamente svolte, pertanto, ilprimo motivo si rivela non fondato.3.
Trascorrendo al secondo motivo e in specifica consecutio con leconsiderazioni che precedono, non è dato ravvisare il vizio della motivazionedenunciato come cagionato dalla mancata acquisizione del risultato del saperescientifico scaturente dalla – omessa – disposizione della perizia da parte delgiudice procedente e dalla mancata nuova escussione del teste XXXXXXXXXXX.3.1. La valutazione compiuta dalla Corte di assise di appello in merito allanon necessarietà della disposizione della perizia medico-legale, che avrebbedovuto tendere ad accertare anzitutto ed essenzialmente la pluralità o l’unicitàdelle attività compressive esercitate dall’imputato sul corpo della madre nelladeterminazione della causa della morte della vittima, non risulta efficacementecontrasta dalla censura articolata dal ricorrente.I giudici di appello hanno sottolineato che i contributi provenientirispettivamente dai consulenti tecnici del Pubblico ministero e della difesa non sisono dimostrati incompatibili fra loro quanto all’individuazione della causa dellamorte e che l’unico punto di contrasto, relativo alla pluralità o all’unicità dellecompressioni da parte dell’imputato del corpo di XXXXXXXXXXXXXX, fino adeterminarne la morte per asfissia, in virtù del complessivo quadro di elementi diprova, è stato compiutamente definito, senza che residuassero zone d’ombrasull’eziologia dell’evento e sui connotati essenziali della condotta diXXXXXXXXXXX suscettibili di essere utilmente illuminate dall’invocatoapprofondimento peritale.La Corte distrettuale, al di là del richiamo operato all’analitica disamina deglielementi del compendio probatorio articolata nella sentenza di primo grado, haevidenziato il carattere meramente esplorativo che avrebbe caratterizzato ladisposizione della perizia medico-legale e ha analizzato le risultanze scaturenti daentrambe le consulenze medico-legali di parte pervenendo, con ragionamentorigoroso, alla conclusione che l’unico nodo divergente fra le tesi dei dueconsulenti delle parti doveva ritenersi risolto nel senso prospettato dalconsulente del Pubblico ministero, con conseguente accertamento del fatto cheera avvenuta, per l’azione dell’imputato, la reiterazione intenzionale dellecompressioni e degli schiacciamenti finalizzati a determinare l’asfissia dellavittima.La Corte di secondo grado ha, in ogni caso, aggiunto che, anche a voleripotizzare l’unicità dell’azione di compressione e schiacciamento, comunqueesercitata in modo persistente, il complessivo quadro probatorio ne aveva fattoemergere il carattere assolutamente volontario e intenzionale.Al riguardo – oltre all’intrinseca inverosimiglianza di un’azione così violenta elesiva compiuta senza la coscienza e volontà, dato che la tesi difensiva avevasostenuto l’involontarietà della caduta dell’imputato sulla madre e poi il suoaddormentamento o svenimento sul corpo della stessa, sino a soffocarla – sonostati indicati in modo argomentato gli elementi che hanno corroborato in positivol’accertamento dell’efficienza e della volontà omicidiarie alla base della condottadi XXXXXXXXXXX.Si è, in particolare, posto l’accento in tal senso: sul dato, motivatamentespiegato dal consulente tecnico del Pubblico ministero, per cui il peso richiestoper provocare il decesso della persona offesa doveva essere necessariamentericollegato a specifiche azioni pressorie, non bastando il generico sovrapporsiincombente di un corpo del tipo di quello dell’imputato, in guisa tale da scaricareparte della forza altrove; sulla plurifocalità delle lesioni precedute dalla caduta diXXXXXXXX sul lato sinistro del suo corpo, fase primaria in cui si era avuta lalussazione dell’anca sinistra della donna, con conseguente esposizione dellacorrispondente parte destra alla successiva, determinante pressione su di essaesercitata dall’imputato, che aveva cagionato l’ulteriore, specifico e letale quadrolesivo in zone diverse e molto differenziate, incompatibili con la mera caduta acorpo morto di XXXXXXXXXXX e anche con un’unica azione pressoria, indipendenza del dato quantitativo delle plurime lesioni e del carattere plurimo deirelativi punti di impatto.Le evidenze obiettive scaturite dall’esame autoptico e dalla valutazionemedico-legale – che il ricorrente ha, in modo però apodittico, lamentato esserefrutto di un’indagine incompleta – hanno fatto emergere, secondo l’argomentataanalisi dei giudici di appello, l’insostenibilità della tesi patrocinata dal consulentetecnico della difesa: la ricognizione delle plurime fratture, costali e dorsali, dellelesioni e degli infarcimenti emorragici e la verifica dell’allocazione dei relativipunti di impatto hanno orientato, sotto il profilo tecnico-specialistico, nell’univocosenso della sicura esclusione dell’ipotesi della caduta accidentale dell’imputatosulla madre e hanno, al contrario, chiarito la causa costituita da una serie di colpie di spinte che avevano reso inerme la vittima e confermato che l’aggressoreaveva esercitato ripetuti atti di compressione e schiacciamento, soltanto talereiterata azione pressoria avendo potuto cagionare gli effetti lesivi osservati.Al già limpido quadro offerto dalle risultanze medico-legali i giudici delmerito hanno coniugato ulteriori e convergenti dati: le richieste della vittimaimploranti il figlio affinché smettesse la sua azione aggressiva, richieste udite eriferite dalla vicina di casa XXXXXX, la quale aveva sottolineato come madre efiglio, nell’occorso, stessero litigando “in una maniera incredibile” e aveva datoviolenta, aveva avvertito i rumori di trascinamento e spostamento di mobili, attipure consentanei con la ricostruzione della condotta e dell’evento operata daigiudici del merito; le dichiarazioni dello stesso imputato, come confidate, nel bar,al testimone XXXXXXXXXXX, il quale le aveva poi riportate agli inquirenti e,successivamente, rese direttamente in sede di interrogatorio al Pubblicoministero; la tumefazione ecchimotica della falange media e distale del quintodito della mano destra riscontrata in persona di XXXXXXXXXXX, tumefazioneritenuta compatibile con il gesto di chi ha battuto il pugno contro qualcosa econtro qualcuno.La causa della morte di XXXXXXXXXXXXXX è stata, dunque, ritenutaaccertata dalla Corte territoriale alla stregua delle evidenze medico-legalivalutate nei sensi già chiariti e delle convergenti prove acquisite, non soltantocon riguardo all’eziologia immediatamente antecedente all’evento, vale a direl’asfissia meccanica determinata dall’azione di schiacciamento/compressione, maanche con riguardo alla progressione aggressiva – costituita dalla ripetuta azionedi schiacciamento/compressione messa in essere dall’agente, azione che avevainnescato la morte della vittima.La motivazione offerta dalla Corte di assise di appello, in ordine alle ragioniper le quali la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale inerente alladisposizione della perizia – esclusa la sussunzione dell’incombente fra le prove dicui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
– è stata reputata non necessaria aifini della decisione e considerata come oggetto di un’istanza con fine esplorativo,si profila, pertanto, solidamente radicata nelle risultanze connotanti il compendioprobatorio e non palesa alcuna cesura nell’iter logico che la sorregge.3.2. Del tutto generica risulta, inoltre, la doglianza relativa alla mancatarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale consistente nell’acquisizione delverbale delle sommarie informazioni resa dal testimone XXXXXXXXXXX, che lastessa difesa dell’imputato riconosce dovesse essere concordata fra le parti,trattandosi di atto assunto nel corso delle indagini preliminari, e dellasubordinata ammissione della nuova escussione del medesimo testimone.Invero, il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione su tale istanza,rinviando per supportare le ragioni dell’istanza stessa – ragioni in thesi obliteratedalla Corte di secondo grado – alla corrispondente sollecitazione inserita allapagina 29 dell’atto di appello, in cui la difesa aveva criticato la sentenza di primogrado, sostenendo che la Corte di assise, nel valorizzare il racconto del testimoneXXXXXXXXXXX, aveva erroneamente conferito prevalenza alle risultanze delverbale di accompagnamento di XXXXXXXXXXX redatto dalla polizia giudiziaria il16.11.2021, acquisito al fascicolo del dibattimento il 9.11.2023, anziché alleregistrazioni delle chiamate fatte dal medesimo agli organi di soccorso e tutela il16.11.2021 e alla sua deposizione dibattimentale del 9.11.2023: ciò, per trarre,ma in modo incongruo, dal contributo del teste elementi di conforto alla tesi dellavolontaria reiterazione della condotta aggressiva dell’agente.La deduzione difensiva muove dal presupposto che i giudici del merito e, inparticolare, quelli di appello abbiano conferito preminenza al contenuto delsuddetto verbale di accompagnamento, anziché alle dichiarazioni resedirettamente da XXXXXXXXXXX in sede processuale o nel corso delleconversazioni registrate: il presupposto, però, non risulta confortato dall’esamedella motivazione della sentenza impugnata, la quale, invece, ha consideratol’insieme degli elementi riferibili alla posizione assunta dal suddetto testimone inordine a quanto aveva appreso da XXXXXXXXXXX circa le modalità dellacondotta che aveva determinato la morte della donna.Sono stati, al riguardo, considerati sia i contributi forniti da XXXXXXXXXXXnel suo esame innanzi all’Autorità giudiziaria, sia quelli estraibili dalle sueaffermazioni durante le chiamate al 112 e 113, sia le frasi pronunciate dalmedesimo XXXXXXXXXXX nel corso dei concitati contatti con la polizia giudiziariae inserite nel citato verbale di accompagnamento del 16.11.2021, quando,peraltro, la realizzazione della contestuale documentazione di esse sarebbe stataproblematica.Tale atto – acquisito dalle parti con il loro consenso ex art. 493, comma 3,cod. proc. pen.
– era stato ritenuto già dai giudici di primo grado utilizzabile(sulla scorta del principio secondo cui sono utilizzabili ai fini della decisione, nonricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da personainformata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senzaautonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cuiacquisizione al fascicolo del dibattimento l’imputato abbia prestato il consenso:Sez. 5, n.40386 del 19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658 - 01), senza specifichecontestazioni sul punto.Di conseguenza, anche alla stregua degli elementi estratti da tale atto,delibati in modo coordinato con gli altri elementi suindicati, la complessivavalutazione svolta anche dalla Corte di assise di appello è pervenuta, condiscorso logicamente argomentato, a ritenere assente ogni apprezzabilecontrasto fra le indicate fonti, ponendo al centro dell’analisi la grave fraseproferita da XXXXXXXXXXX, quando, appena aveva visto il testimone, aveva –secondo quanto direttamente ribadito da XXXXXXXXXXX – confidato aquest’ultimo nel dialetto comunemente parlato:
“Io ho ammazzè mè mèdr” e, poi“ac sun saltè in cima”; frasi che, nella motivata interpretazione offerta dai giudicidel merito, si sono dimostrate pienamente confermative di quanto era stato dallostesso detto nel corso della fase documentata dal verbale di accompagnamento,ossia che «l’aveva scaraventata a terra saltando di peso sul di lei corpo, fino adaccorgersi della mancanza di respiro della donna».Pertanto, la Corte territoriale non ha dato luogo ad alcuna incongruadequotazione del narrato del testimone, ma ha, con motivazione adeguata ecoerente, valutato in modo sinergico tutti gli elementi che avevano formato ilcontributo narrativo proveniente da XXXXXXXXXXX.Da tale approdo discende il corollario che – esclusa la possibilità di valutarel’istanza di acquisizione del verbale di sommarie informazioni addotto come resodal dichiarante, in carenza di comprovato consenso delle parti, per l’effetto di cuiall’art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
– l’istanza subordinata di nuovaescussione del suddetto testimone formulata dal ricorrente è stata correttamentedisattesa, a fronte della motivazione resa dai giudici di appello univocamenteorientata nel senso della carenza del presupposto della non decidibilitàdell’impugnazione allo stato degli atti.Pertanto, al di là della genericità della censura con cui il ricorrente halamentato la mancata nuova escussione di XXXXXXXXXXX, la Corte di merito,non accogliendo la corrispondente istanza, si è attenuta al consolidato principiodi diritto secondo cui, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nelgiudizio di appello ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il giudice puòricorrere alla stessa soltanto quando ritenga di non poter decidere allo stato deglil’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare leeventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ognialtra risultanza (Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728- 01;
Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01).In tale prospettiva, va per il resto considerato che, nello snodo processualeinerente alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato amotivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui sidetermini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragionedella sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilitàdell’imputato (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 - 01).3.3. Conclusivamente, i giudici di appello, non accedendo ad alcuna delleindicate istanze di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, si sono collocaticorrettamente nell’alveo ermeneutico (ribadito da Sez.
U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01) in virtù del quale «larinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dicompletezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattereeccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga,nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti».Il secondo motivo deve essere, quindi, disatteso.4. Per quanto concerne le tematiche introdotte dalla difesa con la terzadoglianza, volte a censurare il ragionamento decisorio per aver affermato, nelcorrispondente scrutinio dell’elemento soggettivo dell’omicidio, la sua naturadolosa, scartando la natura colposa e la natura preterintenzionale di esso, essenon meritano di essere accolte.L’esclusione delle figure, meno gravi, dell’omicidio colposo e dell’omicidiopreterintenzionale appare giustificata in modo sintetico, ma senz’altro adeguatodalla Corte di secondo grado, che si è avvalsa, in questo snodo argomentativo,delle dettagliate considerazioni già svolte dalla Corte di assise, restate, nella loroessenza, del tutto insuperate.4.1.
Le deduzioni contestative svolte dalla difesa al riguardo, a fronte deidati certi analizzati e valutati nelle conformi sentenze dei precedenti gradi, sonodi marca essenzialmente reinterpretativa rispetto alla congrua ricostruzione dellacondotta e dell’evento omicidiario operata dai giudici del merito, alla streguadella quale l’azione globalmente compiuta da XXXXXXXXXXX nei giorni 15 e 16novembre 2021 si era inserita in un quadro caratterizzato da una progressione dicomportamenti aggressivi e incontrollati messi in essere dall’imputato fin dalgiugno 2021 e intensificatisi dal settembre dello stesso anno, progressione che lastessa XXXXXXXX, dopo l’intervento delle Forze dell’ordine del 19.09.2021,aveva espressamente temuto potesse degenerare, anche se aveva deciso di nondenunciare il figlio.
L’azione furiosa compiuta dall’imputato nell’occasionedell’omicidio era stata oggetto di adeguata ricognizione – oltre che per le giàcitate evidenze autoptiche e le connesse considerazioni medico-legali acquisite eanalizzate – anche per il risultato scaturito dall’esame dello stato dei luoghi dopoil fatto e per la testimonianza della vicina XXXXXX, che aveva direttamentesentito e riferito, dopo aver telefonato alla Polizia locale di Modena alle ore 23:53del 15.11.2021, le fasi del litigio definito “incredibile” fra figlio e madre, conXXXXXXXXXXX che aveva preso anche a sfasciare oggetti in casa.
La dinamicadella fase letifera si era svolta secondo le cadenze – già richiamate – precisatedal consulente medico-legale del Pubblico ministero, essendo stato escluso inmodo perspicuo che l’asfissia mortale potesse essere stata determinata secondol ’ a r t i co laz ione fa t tua le , connota ta da l l a caduta acc identa le edall’addormentamento/svenimento subitaneo e perdurante sul corpo dellavittima) addotto dalla difesa. È stato ritenuto evidenziato il rilievo annessoall’importante confidenza (dai giudici di primo grado qualificata comeconfessione) fatta da XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, circa il fatto di esseresaltato sopra alla madre, con tutte le conseguenze che ne erano seguite,confidenza del tutto coerente con gli altri dati di prova generica e specifica nelsenso della volontaria condotta contemplante nel suo orizzonte finalistico anchel’evento morte della persona aggredita.
Il comportamento post factum pure erastato accertato come caratterizzato da azioni coerenti con la volontà soppressivadi XXXXXXXXXXXXXX.Sotto quest’ultimo profilo – è stato ricordato nelle decisioni di merito – ladiffusa presenza di alcol sull’intera scena del delitto e anche sul cadavere dellavittima, l’accumulo di suppellettili sempre su quel cadavere, rinvenuto inposizione innaturale, condizioni determinate dall’azione dell’imputato, da luiammessa, la collocazione di un accendigas nelle mani della vittima e il rumore dispostamenti di mobili udito dalla testimone XXXXXX in orario corrispondente aquello successivo di un’ora rispetto al momento della morte di XXXXXXXXavevano formato un complesso di dati certi convergenti nel senso dell’esito diun’azione volontaria e protratta con cui XXXXXXXXXXX – ancora un’ora dopo lamorte della madre, di cui era stato, dunque, pienamente consapevole – avevaanche divisato (poi recedendo dal proposito avendone realizzato l’inutilità el’accentuata pericolosità anche per sé e per l’abitazione) di realizzare una sorta dipira per distruggere con il fuoco il corpo della vittima: fatto consideratoconfermativo anche per tale verso, se non (in via diretta) della volontàomicidiaria afferente all’azione pregressa, certo (in via indiretta) delladeterminazione cosciente della condotta susseguente dal medesimo serbata,oltre che della contezza da parte sua (contezza dall’imputato invece negata) deldecesso della vittima.Sul punto cruciale dell’elemento soggettivo che aveva sorretto la condottadell’imputato nell’azione causativa della morte la madre, i giudici di entrambi igradi di merito hanno tratto dal quadro di elementi ora richiamato la certezzadell’evenienza del dolo omicidiario rinvenuto valorizzando specialmente:- la confidenza fatta da XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, come confermatanei sensi già richiamati, dell’effettiva portata della sua condotta iniziata con ilgesto violento e mantenuta, con l’azione compressiva, fino a quando si eraaccorto della mancanza di respiro della donna;- la forza debordante che aveva caratterizzato la condotta, come dimostratadal quadro fratturativo, lesivo ed ecchimotico provocato, esercitata su personache egli sapeva essere molto debole, in quanto gravata da serie e note patologie,oltre che resa incapace di difendersi e sfuggire all’aggressore dalla lussazionedell’anca seguita al suo iniziale atterramento;- la consapevole protrazione di siffatta aggressione, reiterata nonostante iripetuti lamenti della persona offesa, oltre allo sviluppo della condotta serbatadopo la morte della donna, per l’ulteriore dato inferenziale di compatibilità giàcitato.Il complesso di questi elementi, secondo la Corte di assise di appello, ècoerente con la conclusione, non soltanto della certa accettazione da partedell’aggressore del molto concreto rischio che dalla sua condotta derivasse lamorte della madre, bensì anche della sicura volontà diretta di XXXXXXXXXXX disopprimere la madre.4.2.
Si tratta di un’analisi svolta con adeguato approfondimento e spiegatacon congrua motivazione, non vulnerata dall’incertezza sulla circostanza –evidenziata dal ricorrente – del fatto dello svellimento della porta della stanzadella vittima, citato dai giudici di appello come una delle manifestazionidell’azione violenta dell’imputato, porta che la difesa ha indicato come già diveltain epoca antecedente.Premesso che, sull’argomento, dalla lettura della sentenza di primo grado, sidesume che, mentre il verbalizzante aveva riferito tale particolare con riguardoall’esito della ricognizione operata dopo il fatto sul luogo dell’omicidio,XXXXXXXXXXX aveva reso spontanee dichiarazioni sostenendo che lo sganciodella porta era avvenuto in epoca precedente al fatto e che la madre già usavauna tenda per delimitare la stanza, quel che appare dirimente è che allaconsiderazione dei giudici del merito, anche di quelli di secondo grado, di questosingolo particolare non risulta annesso in alcun modo un peso determinante nellaricostruzione della progressione aggressiva messa in essere dall’imputato aidanni della vittima, progressione sfociata anche nel danneggiamento di oggettipresenti nell’abitazione (al di là della porta in questione), anche perl’inquadramento dell’elemento soggettivo alla base del delitto.Non possono essere accolte, inoltre, le prospettazioni difensive che hannoproposto la diversa interpretazione e valutazione della testimonianza diXXXXXXXXXXX: esse confliggono con il tessuto argomentativo, congruo nella suaarticolazione e coerente nella sua consecutio logica, espresso dalla Corteterritoriale in merito al contenuto e al senso del complessivo contributo di taledichiarante.In tale direzione, merita ribadire che il ricorrente non ha titolo a richiedere lasostanziale rivalutazione, in questa sede, delle singole fonti di prova dichiarativa,dovendo, al contrario, riaffermarsi il principio di diritto secondo cui non èsindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sceltatra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01;
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011,Tosto, Rv. 250362 - 01).Eguale esito devono avere le critiche inerenti all’interpretazione e allavalutazione delle dichiarazioni della testimone XXXXXX.Non dissimile conclusione si impone con riguardo alla censura inerenteall’interpretazione delle frasi pronunciate da XXXXXXXXXXX nei suindicati contattitelefonici con le Forze dell’ordine, oggetto di istituzionale registrazione.Il relativo contenuto è stato legittimamente introdotto nel fascicolo deldibattimento e, di conseguenza, è stato analizzato quale dato di rilievo dai giudicidel merito, nei sensi pure ricordati.Anche in merito a tale valutazione giudiziale, non può non osservarsi che,quando il provvedimento impugnato abbia interpretato fatti comunicativi,l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimentipersonali in esso contenuti, onde ricostruire, fra gli altri elementi, il significato diun’affermazione, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile insede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbiaapplicato tali criteri in modo scorretto (fra le altre, Sez. 1, n. 25939 del29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01, nel solco della linea esegetica tracciata da Sez.U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).Né è stato illogicamente svalutato l’argomento coltivato dalla difesa circa ladeduzione di mancata considerazione delle condizioni psicofisiche dell’imputato,per l’addotta alterazione psicologica e il prospettato blackout etilico.Tale sollecitazione, infatti, non è andata oltre la generica prospettazione diuna condizione soggettiva non emersa all’esito dei gradi di merito, al di là dellostato di disagio adeguatamente valutato in sede di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche: per il resto, come hanno chiarito i giudici delfatto, l’ausiliare di ufficio in materia psichiatrica (la già citata dott.
XXXXXXX),nominata nella fase delle indagini preliminari e poi escussa anche nel corso deldibattimento, aveva escluso che la situazione di disturbo da uso di alcol esostanze in fase d remissione osservata in persona di XXXXXXXXXXX avessedeterminato una qualche deminutio della sua capacità di intendere e volere,aveva affermato che non erano emersi indicatori di intossicazione cronica inpersona del medesimo in guisa tale da poter configurare un suo vizio di menteall’epoca del fatto e non aveva rilevato scompensi di natura psicopatologicaaventi correlazione causale con la condotte antigiuridiche oggetto di processo.Posto questo quadro, chiaro e non superato, la Corte di secondo grado harettamente escluso una qualche ripercussione delle condizioni psicologichedell’imputato sulla configurazione dell’elemento soggettivo del delitto in esame.4.3.
Nella cornice tratteggiata, le argomentazioni conducenti al radicamentodella condotta sul dolo diretto di omicidio, tenuto anche conto delle progressivee, in certa misura, profetiche manifestazioni di timore di essere sopraffattaesternate da XXXXXXXXXXXXXX, con riferimento alle minacce rivoltele dal figlio,nonché della violenza caratterizzante la condotta serbata dall’imputato dopo aversopraffatto la madre, ivi incluso il comportamento dell’agente successivoall’evento sino alle confidenze fatte a XXXXXXXXXXX – appaiono aver formatooggetto di un’analisi congrua da parte della Corte di assise di appello.Il discorso giustificativo offerto da entrambe le decisioni di merito, in primoluogo, ha condotto a escludere con evidente nettezza ogni possibilità diannettere considerazione alla prospettazione del ricorrente in ordine alla naturacolposa, anziché dolosa, dell’omicidio ascritto all’imputato.Quanto, poi, alla censura inerente all’erronea esclusione della qualificazionedel delitto quale omicidio preterintenzionale, la motivazione analizzata haadeguatamente spiegato le ragioni per le quali la sua evenienza è stata esclusanel caso di specie: conclusione che sarebbe restata valida anche ove si fosseritenuto da parte della Corte di assise di appello la natura eventuale del dolo diuccisione in concreto riscontrabile.Le connotazioni dell’azione aggressiva, le modalità della condotta violenta, inrelazione alle note condizioni di debolezza della vittima, la pervicacia dellecompressioni mortali esercitate sul corpo della persona offesa e la sordità ailamenti e alle invocazioni della madre agonizzante, nel prisma delle fontiprobatorie succitate, sono state considerate dalla Corte territoriale note rivelatricidell’animusnecandi che aveva sorretto l’azione dell’imputato, il quale avevaaggredito – non soltanto per ledere, ma – anche per sopprimere la vittima.E’ da ricordare che il criterio discretivo tra omicidio volontario e omicidiopreterintenzionale rinviene il suo dato essenziale nell’elemento psicologico:nell’ipotesi della preterintenzione, la volontà dell’agente è diretta, ex art. 584cod. pen., a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogniprevisione dell’evento morte; nel caso dell’omicidio volontario, la volontàdell’agente è quella di uccidere la vittima, con la specificazione, da nontrascurare, che tale volontà deve ritenersi sussistente, non soltanto quandol’agente abbia agito con l’intenzione di uccidere, ma anche quando egli si siarappresentato l’evento morte come conseguenza altamente probabile della suacondotta che, ciò nonostante, ha posto in essere.Di conseguenza, si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello diomicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida– qualora la condotta dell’agente, alla stregua delle regole di comune esperienza,dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solodell’eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte delsoggetto passivo (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Caciula, Rv. 278932 - 01;Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini, Rv. 272050 - 01), poiché daciò emerge la volontaria adesione alla realizzazione dell’evento.Anche su questo versante, l’accertamento dell’elemento psicologico èancorato alla valutazione dei dati oggettivi estraibili dalle concrete modalità dellacondotta, con riferimento, fra le altre, al tipo e alla micidialità dello strumento dioffesa usato, all’intensità e alla direzione del relativo impiego, alla distanzadall’obiettivo dell’azione lesiva, alla parte o alle parti del corpo prese di mira e aquella o quelle concretamente attinte, desumendo la natura dell’elementosoggettivo posta alla base della condotta in fatto omicida dall’esito dellacomplessiva valutazione della condotta dell’agente, considerata alla stregua deidati acquisiti con certezza, secondo accertamento congruamente giustificato, esvolgendo l’indagine, non soltanto con riguardo al dolo diretto nella forma diquello intenzionale, ma anche con riguardo al dolo alternativo (che ricorrequando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventialternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, idonea a provocare,con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza,la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, essendo pertantoindiscussa la non necessarietà della specifica finalità di uccidere, qualemanifestazione del, più intenso, dolo intenzionale, inteso quale perseguimentodell’evento come scopo finale dell’azione:
Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007,Marin, Rv. 237177 - 01), nonché al dolo indiretto o eventuale (che sussistequando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazionedell’evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo,comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sulpiano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbetrattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avutocontezza della sicura verificazione dell’evento medesimo:
Sez. 1, n. 44677 del13/07/2023, Z., Rv. 285403 - 01).Le certe indicazioni fattuali esposte dai giudici di merito non lascianoresiduare alcuna perplessità in ordine all’accertamento della volontarietàdell’omicidio; al contrario, non appaiono concretamente sintomatiche della meravolontà di ledere le ulteriori deduzioni sviluppate dal ricorrente: la Corteterritoriale ha persuasivamente argomentato nel senso che l’imputato avevacompiuto la complessiva azione certamente animato dal dolo omicidiario, nondalla sola volontà di ferire la vittima.Va, quindi, ritenuta infondata la prospettazione di erronea mancataqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale e va consideratamanifestamente infondata anche la – certamente disconnessa dagli elementivalutati dai giudici di merito – censura di omessa valutazione del fatto come dasussumersi sotto la veste giuridica nell’omicidio colposo.5.
Per quanto concerne la tematica sviluppata nel quarto motivo, deveosservarsi che la censura mossa dal ricorrente alla determinazione della Corte diassise di appello di mantenere ferma la circostanza aggravante dell’avercommesso il fatto omicidiario in occasione della commissione del delitto dimaltrattamenti in famiglia non merita accoglimento.La contestazione mossa dalla difesa ha riguardato primariamente lamotivazione resa dai giudici del merito per affermare la sussistenza deglielementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in danno della madre inrelazione alla condotta di XXXXXXXXXXX, sulla scorta di un’analisi contestativadell’interpretazione del quadro probatorio, soprattutto di matrice dichiarativa,essendosi segnalato che varie deposizioni, fra le quali quelle di XXXXXXXXXXX,XXXXXXX e XXXXXXXX, avevano fornito elementi in senso contrario, perl’avvenuta attribuzione alla condotta di XXXXXXXXXXXXXX di azioni avversativese non pienamente maltrattanti ai danni del figlio.Occorre, però, prendere atto dell’argomentata spiegazione data dai giudici diappello, anche con il richiamo all’accurata analisi esplicata dalla Corte di primogrado, della portata e del rilievo delle testimonianze assunte in merito alla causae agli effetti degli innumerevoli litigi fra XXXXXXXXXXX e XXXXXXXX, risultatiavere avuto sviluppo poliennale, degli svariati interventi della Polizia presso laloro abitazione, per come poi richiamati dagli operanti, e delle dichiarazioni manmano rese dalla stessa XXXXXXXX, la quale aveva specificato le condotteaggressive ai suoi danni poste in essere ripetutamente dal figlio e avevaesternato i timori per la sua incolumità, pur evitando di denunciare il congiunto,evitando di sollecitare l’attivazione della specifica attività di polizia.La Corte di assise di appello ha affrontato il tema delle reazioni della donnaai comportamenti del figlio, precisando che tali reazioni non avevano trasmodatodall’esplicazione di una forte resistenza della persona offesa, la quale –nell’ambito di una relazione parentale ormai incancrenita dall’ostilità dei rapportiingenerata anche dall’aperto dissenso della madre per lo stile di vita del figlio –cercava di non divenire succube rispetto alle condotte vessatorie messe in attoda XXXXXXXXXXX.In tal senso sono stati censiti e richiamati anche alcuni episodi oggetto diregistrazione da parte della vicina di casa XXXXXX, in particolare quelli relativiall’11 e al 16 ottobre 2021, dimostrativi del carattere offensivo, vessatorio eanche minaccioso delle condotte serbate dall’imputato nei confronti della madre,nel quadro di un reiterato comportamento, a volte anche umiliante eparassitario, serbato dal medesimo nei suoi rapporti con la congiunta.È restato, in ogni caso, acclarato nelle decisioni di merito che le condottereattive ascrivibili in qualche misura od occasione a XXXXXXXXXXXXXX nonavevano in alcun modo fatto emergere a suo carico contegni maltrattanticommensurabili a quelli certamente serbati dall’imputato.Non può dirsi, pertanto, obliterato dai giudici di appello il riferimento alprincipio di diritto secondo il quale, in tema di maltrattamenti contro familiari econviventi, la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto,sempre che le parti si pongano su un piano asimmetrico, di generaleprevaricazione dell’una sull’altra (Sez. 6, n. 9773 del 25/02/2026, R., Rv.289687 - 01), dovendo peraltro evidenziarsi che resta centrale, in prima analisi,il concetto che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nelcaso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari indanno reciproco gli uni degli altri, poiché l’art. 572 cod. pen., non prevedendospazi di impunità in relazione a improprie forme di autotutela, non consente divicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399 - 01;
Sez. 3,n. 12026 del 24/01/2020, M., Rv. 278968 - 01).In definitiva, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato in merito allasussistenza dei maltrattamenti commessi da XXXXXXXXXXX in danno dellamadre e sfociati nell’omicidio della medesima, con il conseguente assorbimentodella fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. nel delitto qui contestato e ritenuto econ la corrispondente evenienza della circostanza aggravante (Sez. 1, n. 25964del 02/03/2023, H., Rv. 284833 - 01, in esito all’indirizzo regolatore espresso, inipotesi in certo modo parallela, da Sez.
U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri,Rv. 281973 - 01).Anche tale doglianza è, pertanto, da disattendersi.6. In ordine al quinto motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di merito,confermando la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesadeterminata dal fatto che, a causa dell’iniziale caduta, XXXXXXXXXXXXXX si eraprocurata la lussazione dell’anca sinistra, con la sua conseguente impossibilità dialzarsi, allontanarsi o, comunque, tentare una difesa dall’aggressione del figlio,abbia svolto un ragionamento giuridico in violazione dell’art. 61 cod. pen.sostanzialmente perché non era stata provata consapevolezza dello stessoXXXXXXXXXXX circa l’insorta minorazione che per la caduta avvinceva la vittima.Occorre osservare anzitutto che l’imputazione ha sotteso l’emersione, sottoil profilo logico-giuridico, di una cesura fra l’iniziale caduta di XXXXXXXX, pureprovocata dall’incipiente aggressione dell’imputato, caduta causativa dellalussazione dell’anca della donna e della conseguente minorazione fisica, e l’iniziodell’ulteriore fase aggressiva costituita dalla reiterata e persistente compressionecorporea che aveva condotto la persona offesa all’asfissia letale: su taleversante, l’impugnazione non ha espresso apprezzabili elementi di contrasto.In ordine, invece, al punto su cui si è concentrata la doglianza, ossia laconsapevolezza dell’agente circa l’avvenuta lussazione dell’anca che aveva inibitoalla donna di sfuggire all’aggressore o comunque di apprestare una qualchedifesa, si considera che, per configurare la circostanza aggravante, l’interprete èchiamato a operare tre verifiche, riguardanti, nell’ordine: l’esistenza di unacircostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare, perla particolare situazione di vulnerabilità in cui ha posto il soggetto passivo delreato, una situazione di «ostacolo alla pubblica o privata difesa»; la produzionein concreto dell’effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne siarealmente derivato; il fatto che l’agente ne ha concretamente «profittato»,avendone avuto, quindi, consapevolezza (così anche Sez.
U, Sentenza n. 40275del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02, in motivazione, pur muovendo dallanatura oggettiva della circostanza), occorrendo, pertanto, che il giudice delmerito enuclei le circostanze concrete idonee a evidenziare la particolarevulnerabilità della vittima, della quale l’agente si sia consapevolmente avvalso(Sez. 2, n. 22554 del 08/05/2025, Marchese, Rv. 289702 - 01).Sull’argomento, il ricorrente ha dedotto che egli non poteva rendersi contodella rilevata minorazione fisica della madre quando essa era venuta a crearsi.Epperò, la Corte territoriale ha osservato, in modo adeguato e persuasivo,che l’iter aggressivo messo in essere da XXXXXXXXXXX aveva fatto emergere,senza dubbio alcuno, che l’imputato aveva intenzionalmente determinato unasituazione di particolare vulnerabil ità della madre, donna anziana(ultrasettantenne) e già gravata dalle serie patologie già segnalate, spingendolaviolentemente e facendola cadere per terra, così provocandone la lussazionedell’anca, che aveva reso la donna chiaramente succube del figlio aggressore,siccome del tutto incapace di difendersi dalle successive azioni violente, dalmedesimo compiute e finalizzate al soffocamento della vittima.I giudici di appello, contrastando specificamente la prospettazione svoltadalla difesa con l’appello, hanno sottolineato che l’imputato era stato certamenteconsapevole di aver reso la madre completamente inerte e incapace didifendersi, non soltanto perché egli si era posto sopra la vittima, in collocazionetale da rendersi perfettamente conto dello stato della medesima, ma ancheperché la donna gli chiedeva insistentemente di smetterla in quanto ella eraincapace di resistere e lo faceva a voce così alta da essere udita dalla vicina dicasa XXXXXX; nella stessa direzione, egli aveva dato luogo all’azione disoffocamento/schiacciamento essendo pienamente consapevole che la vittima,dopo le conseguenze patologiche determinatesi con la prima caduta, non era ingrado di opporre nessuna reazione, neppure minima o labile.In definitiva, la Corte territoriale ha tratto, con motivazione congrua e nonillogica, dalle enucleate circostanze concrete – circostanze con cui la difesa nonha istituto un confronto idoneo a disarticolarne la valenza – un convergentequadro di elementi dimostrativi della piena percezione da parte dell’imputatodella situazione di (ancora più) accentuata vulnerabilità in cui la madre si eratrovata dopo essere caduta ed essersi infortunata e del fatto che egli, dandoluogo da quel momento in poi alla fase più violenta dell’aggressione aXXXXXXXX, aveva consapevolmente sfruttato anche tale situazione divulnerabilità che l’aveva agevolato nelle descritte condotte causative dell’asfissiamortale.La censura sviluppata con il motivo in esame va, di conseguenza, respinta.7.
Passando alla disamina del sesto e ultimo motivo, con cui è statalamentata la mancanza di motivazione in punto di conferma del trattamentosanzionatorio, esso si rivela ictu oculi destituito di giuridico fondamento.Sulla valutazione, compiuta ai sensi dell’art. 69 cod. pen., di equivalenza frale circostanze attenuanti generiche riconosciuta all’imputato e le tre circostanzeaggravanti ritenute sussistenti a carico dello stesso (costituite, come si è visto,dall’aver commesso il fatto in danno della madre, ex art. 577, primo comma, n.1, cod. pen., in occasione della commissione del delitto di cui all’art. 572 cod.pen., ex art. 576, primo comma, n. 5, cod. pen., e profittando della minoratadifesa in cui si trovava la vittima, per le succitate condizioni di persona, ai sensidell’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), il ricorrente non ha offerto argomentiidonei a scardinare l’esito del giudizio comparativo svolto da entrambe le Corti dimerito.La Corte di assise aveva sottolineato che il bilanciamento doveva attestarsisull’equivalenza, posto che le suindicate aggravanti, che pure avevano fattoemergere elementi di significativa accentuazione della valenza offensiva deldelitto, potevano porsi in speculare simmetria con le aree di incidenza dellospecifico disagio familiare in cui si era venuto a trovarsi l’agente, disagio giàindividuato quale matrice delle ragioni poste alla base del riconoscimento delleLa difesa, con l’appello, aveva criticato tale approdo e aveva proposto dimodificare il bilanciamento nel senso della prevalenza delle circostanzesituazione di disagio patita dall’imputato.La Corte di assise di appello, tuttavia, non ha condiviso la prospettazione delmaggior peso da annettere al succitato stato dell’imputato e – al di là delriferimento, pure criticato dal ricorrente, all’estrema benevolenza manifestata inpunto di dosimetria sanzionatoria dai giudici del grado precedente – haevidenziato come il peso delle tre circostanze aggravanti, tenuto conto della lorospecifica connotazione, e l’assenza di una qualsivoglia concreta resipiscenzadell’imputato, confermata dal suo comportamento successivo, avessero fattoemergere un complesso di elementi da reputarsi nettamente ostativo almutamento in melius dell’esito del bilanciamento ex art. 69 cod. pen.La motivazione offerta dai giudici di appello, anche depurata dallavalutazione di inadeguatezza per difetto della pena irrogata con la sentenza diprimo grado all’imputato, ha comunque chiarito in modo adeguato e lineare leragioni della conferma del suindicato giudizio di equivalenza, ragioni esternatedalla Corte territoriale nel motivato dispiegamento della sua discrezionalitàsanzionatoria.Al riguardo, non va trascurato il principio di diritto secondo cui le statuizionirelative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato dilegittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella cheper giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n.10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; fra le successive, Sez. 1, n.13314 del 12/01/2024, M., Rv. 286256 - 01, massimata su altro principio; Sez.2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).Incensurabile essendo risultato, quindi, il risultato del bilanciamento, nonpuò poi non prendersi atto che – come ha rilevato la stessa Corte territoriale – lapena irrogata all’imputato è stata, per il resto, parametrata al livello del minimoedittale: di conseguenza, ogni ulteriore rilievo sviluppato in tema di trattamentosanzionatorio, per ciò solo, non merita considerazione.8.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato nel suo complesso.Al rigetto dell’impugnazione consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.9. Secondo quanto stabilisce l’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, devedisporsi (in considerazione del titolo di reato, per come aggravato ai sensidell’art. 576, prima comma, n. 5, cod. pen., e del rilievo annesso, anche per altriversi, ai dati sensibili relativi alla sfera dell’imputato) che in caso di diffusione delpresente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri datiidentificativi dei soggetti interessati.
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO SIANI GIUSEPPE DE MARZOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.