Cassation appeal dismissed de plano for renouncing appeal grounds regarding Art. 129 procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant explicitly renounced the grounds for appeal listed in Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment that did not address these specific grounds, arguing a violation of the law and lack of reasoning. The court ruled that since the appellant waived these grounds, the second-instance judge was legally bound to limit its review to non-waived issues, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When an appellant renounces specific grounds for appeal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, the second-instance court is limited to reviewing only those grounds not waived, and an appeal challenging the failure to address waived grounds is inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
1/1961 avverso la sentenza del 23/12/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Giugliano Rosario, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 - trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato, come risulta dalla sentenza impugnata.
Appare opportuno ricordare che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia». (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammiss P.Q.MCLAUDIA ERRACINA ILISPPE SANTALUCIA CORTF SUPRFPAA ry. h:a *i-, 2