Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding procedural time limits and waived grounds in plea bargaining. The court rejected the appeal as manifestly unfounded. The appeal was declared inadmissible de plano. The court ruled the appeal inadmissible de plano due to procedural time limits and waived grounds. The appellant must pay court costs. The appeal was declared inadmissible de plano. The court rejected the appeal as manifestly unfounded. The appeal was declared inadmissible de plano. The court ruled the appeal inadmissible de plano due to procedural time limits and waived grounds. The appellant must pay court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, rejecting the appellant's claim regarding procedural time limits and waived grounds. The appellant argued violations of notification deadlines and the validity of plea bargaining agreements, but the court noted that the new forty-day deadline applies only to appeals filed after July 1, 2024. Furthermore, the court emphasized that once the appellant renounced specific grounds for appeal, the Supreme Court cannot review those waived issues or the underlying sentencing logic. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The Supreme Court cannot review grounds for appeal that have been waived by the appellant, nor can it examine the substantive reasoning behind the plea bargaining agreement or the sentencing determination if they fall outside the scope of the remaining unwaived grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PE nato a Napoli il 30/07/1981; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/03/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giuseppe Palmieri è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art.1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione l'imputato denuncia (con l'unico motivo) la violazione dell'art. 601, comma 5, del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla reiezione della eccezione di tardività della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; 2Considerato che il motivo è manifestamente infondato poiché la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024, mentre nel caso di specie il gravame è anteriore a tale data (Sez.
U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 — 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
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