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Sentenza — n. 25428/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against surveillance court refusal of video visit due to security concerns under Art. 41-bis Ord. pen.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25428/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Abbruzzese's appeal against the Milan surveillance court's refusal to authorize a Skype video visit with his detained father. While the lower court initially accepted the request, the Ministry of Justice annulled it for missing the Anti-Mafia Prosecutor's opinion, which highlighted significant security risks between two inmates under the same high-security regime. The Supreme Court upheld the refusal, ruling that the Anti-Mafia Prosecutor's assessment of concrete security threats outweighed the prisoner's right to family contact.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen.; Art. 16.1 circolare DAP 2017; The right to audiovisual visits between detainees under the same differentiated regime must be balanced against security needs, where the Anti-Mafia Prosecutor's opinion on concrete and relevant risks prevails if substantiated.

Parole chiave

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Art. 41-bis Ord. pen. video visit authorization security risk assessment Anti-Mafia Prosecutor opinion family contact rights differentiated detention regime surveillance court jurisdiction audizione di un genitore

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen.
41230/2025, respingeva il reclamo presentato da Antonio Abbruzzese (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord.
Art. 16.1 circolare DAP del 2 ottobre 2017
E, in effetti, la disposizione di cui all'art. 16.1.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 18 e 28 Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022
Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024
di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv.
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Testo completo

IO nato a Cosenza il 27/03/1975; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 20/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SANSONETTI, che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato da questa Corte con la sentenza n. 41230/2025, respingeva il reclamo presentato da Antonio Abbruzzese (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Milano non aveva autorizzato un colloquio — mediante collegamento Skype — del predetto con il proprio genitore Fioravante Abbruzzese anche lui detenuto in carcere. 1.1.

Il Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 19 settembre 2025 aveva inizialmente accolto il reclamo di Antonio Abbruzzese, ma contro tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione da parte del Ministero della Giustizia; detto ricorso veniva accolto in ragione della mancata acquisizione — da parte del Tribunale di sorveglianza — del parere della competente D.D.A., con il conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo giudizio sul reclamo, previa acquisizione del citato parere. 1.2. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo evidenziando che la D.D.A. di Catanzaro aveva espresso parere contrario in considerazione del fatto che anche il genitore del reclamante era sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen. con le conseguenti esigenze di sicurezza dirette ad evitare possibili scambi di informazioni tra i due (anche mediante atteggiamenti del corpo e del viso), da ritenersi prevalenti rispetto al diritto al colloquio.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza emessa nel giudizio rescissorio Antonio Abbruzzese, per mezzo dell'avv. Giorgia Greco, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18 e 28 Ord. pen. ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva, anzitutto, che il proprio genitore non è più sottoposto al regime di cui al citato art. 41-bis essendo attualmente detenuto presso il carcere di Sulmona in regime di alta sicurezza, di talché nel caso in esame non era necessario acquisire il parere della D.D.A. 22.2. Inoltre, il sistema di monitoraggio delle videochiamate utilizzato dall'Amministrazione penitenziaria assicura la massima sicurezza dato che non utilizza la linea intemet pubblica e, in ogni caso, il video colloquio può essere interrotto in ogni momento dagli addetti alla sicurezza. Pertanto, secondo Antonio Abbruzzese, tenuto conto che egli non effettua colloqui con il padre dal lontano 2014, l'invocata autorizzazione gli avrebbe consentito di esercitare il diritto costituzionalmente garantito al colloquio con i famigliari.

3. Il Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, si osserva che le censure relative alla acquisizione del parere della D.D.A. che a parere del ricorrente non era necessaria, sono manifestamente infondate alla luce delle ragioni poste a fondamento dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la sentenza sopra indicata; pertanto, il giudice del rinvio era tenuto - in forza di quanto stabilito con la sentenza rescindente - a richiedere le informazioni alla competente D.D.A.

3. Ciò posto, deve ricordarsi che l'esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito, in via generale, dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato. Si è infatti stabilito che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01; conf.

Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 - 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577 - 01), dovendosi ricercare un 3punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. 3.1. Questa stessa Corte ha, poi, affermato che in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 - 01).

In ulteriore arresto, relativo all'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, questa Corte ha precisato che il dovere del magistrato di sorveglianza di tener conto degli elementi ostativi emergenti dal parere della Direzione distrettuale antimafia scaturisce dalle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 - 01). E, in effetti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime ex 41-bis e non, saranno generalmente accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione» ed è stata interpretata nel senso che essa intende offrire proprio quel «punto di equilibrio» tra «Il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 - 01). 3.2.

Pertanto, se il fondamento della disposizione citata risiede nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 - 01), queste ultime, per come reso palese dallo stesso tenore letterale dell'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, per potere essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere della Direzione Distrettuale Antimafia come collegate ad «elementi concreti e rilevanti».

44. Premesso quanto sopra, si evidenzia che l'ordinanza impugnata non appare censurabile poiché — con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico — ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza evidenziate dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro rispetto al diritto del detenuto a fruire colloqui audiovisivi con il genitore. 4.1. In sostanza, stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile, rimane sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione di tale peculiare trattamento penitenziario.

Dunque, la decisione in merito alla concessione del beneficio richiesto dal detenuto non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti, di talché la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio di cui all'art. 41 -bis, comma 2- quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati da rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, deve apprezzare anche (ma non solo) il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 4.2.

Pertanto, il Tribunale di sorveglianza non è incorso nella lamentata violazione di legge e vizio di motivazione richiamando i concreti elementi in forza dei quali ha ritenuto sussistenti — sulla base del parere negativo espresso dalla D.D.A. - ragioni ostative all'accoglimento della istanza di Antonio Abbruzzese.

5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M