Cassation Court annuls Milan Review Court order for insufficient corroborating evidence in witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed Vincenzo Gallace's appeal against the Milan Review Court's order, annulling it due to insufficient evidentiary support. Gallace argued the lower court failed to distinguish between subjective and objective credibility of a collaborator's testimony regarding his role in a 2000 murder. The Court ruled that the Review Court omitted specific individualizing corroboration required by law, mandating a new trial to verify these evidentiary gaps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.: The lower court must verify the existence of individualizing corroborating evidence for witness testimony; an order is annulled if it relies solely on subjective credibility without objective corroboration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Gallace Vincenzo, nato a Guardavalle il 27 marzo 1947 avverso l'ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale del Riesame di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; sentite la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'Avv. Vincenzo Cicino sull'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Milano rigettava il ricorso proposto da Vincenzo Gallace avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 19 novembre 2025 per i fatti di cui agli artt. 110, 575 e 577 comma 1 n. 3, 416bis.1 cod. pen. commesso ai danni di Nicola Vivaldo in data 23 febbraio 2000.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. Mauro Ruga del Foro di Cosenza e dell'Avv. Vincenzo Cicino del Foro di Catanzaro, deducendo tre motivi. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., il difetto, apparenza, apoditticità, manifesta (illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 273 e 649 cod. proc. pen. ed all'art. 575 cod. pen. ed altri. 2.1.1. Il ricorrente deduce la violazione del principio del ne bis in idem cautelare evidenziando la formazione del giudicato cautelare della ordinanza di rigetto e la assenza di elementi nuovi che giustifichino l'emissione della seconda ordinanza cautelare. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta il difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed all'art. 575 cod. pen. ed altri. 2.2.1. Il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla valutazione delle dichiarazioni rese dal chiamato in correità e dal reo, richiama alcuni passi dell'interrogatorio di Emanuele De Castro ed evidenzia l'assenza di confronto dell'ordinanza impugnata con le argomentazioni della difesa. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta il difetto, apparenza, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. ed all'art. 575 cod. pen. ed altri. 2.3.1. Il ricorrente richiama la giurisprudenza sul punto ritenendo imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti, necessariamente considerati di attualità, che abbiano la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato.
3. Con atto depositato in data 6 marzo 2026, la difesa chiedeva la trattazione orale.
4. Le parti concludevano come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2. Inammissibile il primo motivo trattato compiutamente dal Tribunale del Riesame nel paragrafo relativo alle "eccezioni preliminari" ove sono indicati, in modo puntuale, gli elementi di novità sostanziale posti a fondamento della seconda richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero (Sez. 6, n. 6555 del 18/01/2023 Cc., Rv. 284267 - 01; Sez. U, n. 7931, 16/02/2010-01/03/2011)9 iova preliminarmente rammentare come, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui 2all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. 2 pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213;
Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016 - dep. 2017, P.M. in proc. Djorjevic, Rv. 269683). Granitici sono i principi inerenti alla valutazione della prova dichiarativa cautelare offerta da collaboratori di giustizia, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in particolare per quel che concerne l'aspetto - che il motivo pone in discussione - della vicendevole capacità delle chiamate di reità (o correità) di riscontrarsi a livello individualizzante, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Tale capacità postula, come è noto - secondo l'autorevole indicazione di Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01 - l'effettiva convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; la loro autonomia genetica, ossia la derivazione da fonti di informazione diverse; e la loro indipendenza, nel senso che esse non appaiano frutto di intese fraudolente.
3. Il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato in quanto, alla precedente lezione ermeneutica non si è conformato il Tribunale del Riesame là dove, come si è già dato conto nel ritenuto in fatto, il Tribunale ha stimato sufficienti, ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi inizi di colpevolezza in capo a Vincenzo Gallace, le dichiarazioni rese dal collaboratore Emanuele De Castro con riscontri non autonomi. La credibilità e la attendibilità del collaboratore, come evidenziata nell'ordinanza impugnata (v. pagg. 8-13), per ritenere gravemente indiziario il compendio analizzato, necessita di un quid pluris, ovvero che le dichiarazioni del suddetto collaboratore risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, dovendosi distinguere la attendibilità soggettiva da quella oggettiva del racconto reso dal dichiarante.
Il Tribunale del Riesame, nel paragrafo dedicato a "la posizione di Gallace Vincenzo. In particolare, i riscontri", invero, ha omesso di indicare i riscontri individualizzanti relativi alla oggettività del narrato. Nelle prime dichiarazioni rese dal De Castro (verbale di interrogatorio del 23 agosto 2019), questi riferisce quali 3mandanti i "Gallace", per poi precisare, sollecitato dal Pubblico ministero, "Vincenzo Gallace, Vincenzo Gallace"; nelle dichiarazioni rese all'interrogatorio del 10 marzo 2021, il De Castro riferisce nuovamente dei "Gallace".
I plurimi elementi evidenziati dal Tribunale del Riesame investono, inoltre, il movente del mandato omicidiario, fermandosi sul terreno di mera probabilità e non rivestendo, dunque, quello di riscontro individualizzante.
3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 3.1. In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame, in applicazione del principio di diritto sopra rammentato nel paragrafo 2, dovrà verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata del De Castro con specifico riguardo al fatto oggetto della chiamata, id est il ruolo tenuto dal ricorrente nel fatto dì omicidio in concorso aggravato ai danni di Nicola Vivaldi.
4. Resta assorbito all'annullamento dell'ordinanza il terzo motivo del ricorso relativo alla attualità delle esigenze cautelar' ed al pericolo di reiterazione del reato.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di legge ex art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
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