Criminal jurisdiction conflict resolved in favor of Imperia court based on specific location of fraud. The court ruled that the Imperia judge has jurisdiction over the connected offenses. The decision clarifies the application of territorial jurisdiction rules in tax fraud cases. The court determined that the Imperia court is the competent authority for the trial. The ruling establishes the proper venue for proceedings involving tax fraud offenses. The judgment confirms the Imperia court's authority to hear the case. The decision resolves the jurisdictional dispute between the two courts. The court found that the Imperia court is the correct venue. The ruling clarifies the application of territorial jurisdiction in tax fraud. The decision affirms the Imperia court's competence to try the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the admissibility of a negative jurisdictional conflict between judges in Cremona and Imperia regarding tax fraud offenses. The Cremona judge argued that the Imperia judge was incompetent because the defendant's fiscal domicile was fictitious and located in Cremona, while the actual fraud occurred in Taggia. The Court ruled that since the location of the more serious offense (hiding documents) was uncertain, the special rule for tax fraud applied, but the location of the connected offense in Taggia established Imperia's jurisdiction. Consequently, the Court determined that the Imperia judge was the competent authority to hear the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 cod. proc. pen.; Art. 18 d.lgs. 74/2000: When the place of commission of the most serious connected offense cannot be ascertained, jurisdiction falls to the court of the place where the subsequent connected offense was committed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
remona Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, sollevava conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di cassazione nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, dichiaratosi incompetente per territorio, con sentenza emessa in data 30 maggio 2025, in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 1 d.l. n. 4/2019, conv. in I. n. 26/2019, reato commesso in Taggia il 27 febbraio 2020 ed al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, accertato in Crema in data 6 lugli 2022 nei confronti di Elshafei Awad Gamil Awad.
2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, invero, con ordinanza emessa in data 19 gennaio 2026, non condividendo l'interpretazione del criterio di competenza applicato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, deduce l'illogicità dell'applicazione dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento) in quanto l'accertamento è avvenuto solo perché il domicilio fiscalefittizio era registrato in quel circondario, non sussistendo alcuna attività o legame sostanziale dell'imputato con Crema, in quanto trasferitosi a Taggia dal 2012. 2.1.
Deduce il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona la violazione del criterio di connessione gradato e quello della competenza territoriale (art. 16 cod. proc. pen.). Stabilito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia che "non risulta con certezza il luogo dove Awad avrebbe occultato o distrutto le scritture contabili" il Giudice, in presenza di reati connessi, avrebbe dovuto correttamente applicare la norma di cui all'art. 16 cod. proc. pen., pacificamente commesso a Taggia (IM), luogo di residenza dell'imputato e di presentazione della domanda fraudolenta.
3. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, invero, aveva motivato la declaratoria di incompetenza ed indicato competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona in considerazione della connessione tra i reati e del dettato normativo di cui all'art. 16 comma 1 cod. proc. pen., richiamando gli artt. 10 e 18 del d. Igv. 74/2000 che individua il Giudice competente in quello del luogo di accertamento del reato.
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Luigi Birritteri, concludeva per la declaratoria di competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In rito va dichiarata l'ammissibilità del conflitto. 1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. 1.2.
Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona ed il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, di prendere la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento penale.
2. Nel merito va individuato quale competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia.
23. Va premesso che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli art. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo dì commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330-01). Il criterio di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000, norma speciale, costituisce regola suppletiva, applicabile allorché risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi e, dunque, risulti inapplicabile il criterio determinativo della competenza dall'art. 8 cod. proc. pen.
4. Nel caso in esame, all'imputato sono stati contestati due reati, connessi tra loro. 4.1. Non risulta con certezza il luogo dove l'Awad avrebbe occultato o distrutto le scritture contabili, ovvero il luogo di commissione del reato più grave, quello di cui al capo B) -il reato di cui all'art. 10 d. Igs. 74/2000- atteso il domicilio fiscale fittizio registrato nel circondario del Tribunale di Cremona; mentre risulta determinato e certo il luogo di commissione del reato connesso contestato al capo A) -il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019- ovvero in Taggia, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Imperia.
5. In applicazione, pertanto, delle norme innanzi richiamate, competente a conoscere i reati contestati ad Elshafei Awad Gamil Awad è il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia cui vanno trasmessi gli atti. P. Q. P.Q.MZ.10N - ri() GiUDIZIAR¦0 IL FUNIL,FuNzic-.\-\ - r rin • • 3