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Sentenza — n. 25422/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows revocation of suspended sentence due to prior conviction becoming final before suspension period expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25422/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Public Prosecutor's request to revoke the conditional suspension of sentence granted to Ascenzio La Rocca. The applicant argued that the lower court erred by failing to consider the age of the defendant and the procedural status of prior convictions. The court ruled that the revocation was legally justified because a subsequent conviction became final before the suspension period expired, satisfying the statutory conditions for automatic revocation.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 3; Art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.: The conditional suspension of sentence is revoked by law when the convicted person receives another conviction for a crime committed before the first sentence becomes final, provided the new conviction becomes final within the suspension period.

Parole chiave

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conditional suspension revocation prior conviction finality automatic revocation law suspension period expiration criminal execution procedure revoca della sospensione condizionale esecuzione delle pene differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 3 cod. pen.
In considerazione di quanto ricostruito, il secondo motivo resta assorbito dando atto che il Giudice dell'esecuzione, trattandosi di imputato che aveva compiuto settanta anni, ha omesso di motivare su quanto statuito nella norma di cui all'art. 163, comma 3 cod. pen. P.
Art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.
Quanto al primo motivo, l'art. 168, comma 1, n.
Art. 606, comma 1, lett. b) e) cod. proc. pen.
in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 163, comma 1, n. 2 cod. pen.
In considerazione di quanto ricostruito, il secondo motivo resta assorbito dando atto che il Giudice dell'esecuzione, trattandosi di imputato che aveva compiuto settanta anni, ha omesso di motivare su quanto statuito nella norma di cui all'art. 163, comma 3 cod.
artt. 648 cod. proc. pen
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 163, 168 cod.
art. 163 cod. pen
In considerazione di quanto ricostruito, il secondo motivo resta assorbito dando atto che il Giudice dell'esecuzione, trattandosi di imputato che aveva compiuto settanta anni, ha omesso di motivare su quanto statuito nella norma di cui all'art. 163, comma 3 cod.
art. 163, comma 3 cod. pen
In considerazione di quanto ricostruito, il secondo motivo resta assorbito dando atto che il Giudice dell'esecuzione, trattandosi di imputato che aveva compiuto settanta anni, ha omesso di motivare su quanto statuito nella norma di cui all'art. 163, comma 3 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020
265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv.
Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976
per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976, Rv.
Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005
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Testo completo

lvetrano il 30 luglio 1947 avverso l'ordinanza del giorno 8 ottobre 2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELLE GARGIULO

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Ascenzio La Rocca con sentenza n. 9876/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 18 settembre 2023 ed irrevocabile in data 17 febbraio 2024, nonché con sentenza n. 98/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 17 gennaio 2023 ed irrevocabile in data 3 giugno 2023.

2. Ricorre per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Vito Alberto Calabrese deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 163, 168 cod. pen., 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. Deduce il ricorrente l'intervenuta impugnazione delle due sentenze e la intervenuta sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre2025 che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 18 settembre 2023 disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Napoli. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della documentazione allegata alla memoria depositata in data 28 aprile 2025, evidenziando che l'istanza presentata al Giudice dell'esecuzione con richiesta di disapplicazione della ordinanza emessa era stata dichiarata inammissibile "trattandosi, eventualmente, di materia oggetto di ricorso per cassazione". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 163, 168 cod. pen., 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. Deduce il ricorrente l'erronea applicazione di legge avendo omesso il Giudice dell'esecuzione di valutare l'elemento relativo all'età dell'imputato, all'epoca superiore di anni settanta.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, RAFFAELE GARGIULO, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto al primo motivo, l'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, statuisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163". Invero, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333).

Il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10(12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Per l'applicabilità della norma dell'art. 168, comma primo, n. 2, è, dunque, essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una 2condanna ulteriore, ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976, Rv. 133401 e la citata Sez. 1, n. 47050 del 2018).

È stato affermato, altresì, che il presupposto di legittimità della revoca "automatica" della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Rv. 232669).

3. Nel caso in esame, la difesa ha allegato alla memoria difensiva prodotta all'udienza del 28 aprile 2025 nell'ambito del giudizio di esecuzione documentazione relativa all'atto di impugnazione avverso entrambe le pronunce (ricevute PDF di trasmissione a mezzo PEC del 09.06.2023 - atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 98/2023; ricevute PDF di trasmissione a mezzo PEC del 31.01.2024 - atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9876/2023). Nella istanza urgente depositata in data 4 novembre 2025, la difesa ha, altresì, allegato la sentenza n. 1688/2025 con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato, in data 8 ottobre 2025, la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9876/2023. Di talché, alla data dell'ordinanza impugnata, tale ultima menzionata sentenza non solo non era divenuta irrevocabile, ma era stata annullata.

6. In considerazione di quanto ricostruito, il secondo motivo resta assorbito dando atto che il Giudice dell'esecuzione, trattandosi di imputato che aveva compiuto settanta anni, ha omesso di motivare su quanto statuito nella norma di cui all'art. 163, comma 3 cod. pen. P. P.Q.MIL FUNZIONA' ,..',23iUDARIO 3 IL F o': ZIARIO