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Sentenza — n. 25362/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for probation measure due to lack of specificity and irrelevance of arguments regarding mental health and recent crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25362/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The prisoner argued that the lower court erred by rejecting his request for probation based on a recent murder for which he was acquitted due to lack of criminal responsibility, and by denying resipiscence to someone with psychiatric illness. The court rejected these claims as lacking specificity, irrelevant to the logic of the decision, or merely repeating previous arguments without addressing the core issue of current danger.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 47, comma 2, cod. pen.: An appeal challenging a surveillance court order is inadmissible if it attacks non-essential parts of the reasoning, lacks specificity regarding the decision's logic, or repeats arguments already scrutinized without new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation measure appeal lack of specificity mental health resipiscence recent crime danger inadmissible appeal surveillance court order procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod.
Art. 47, comma 2, cod. pen.
art. 47, comma 2, legge 26 luglio1975, n.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
ART. 52 D.LGS.196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

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Testo completo

atto1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dalcondannato XXXXXXXXXX, che deve espiare la pena di 1 anno, 9 mesi e 18giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 cod. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il17 settembre 2023 il condannato ha commesso un ulteriore reato (omicidio indanno di un connazionale) da cui è stato assolto per mancanza di imputabilitàcon applicazione di una misura di sicurezza della libertà vigilata); la gravità delfatto, la circostanza che lo stesso sia stato commesso in data recente, lamancanza di consapevolezza del disvalore sociale di quanto commesso da partedell’autore del reato evidenziano, a giudizio del Tribunale, l’esistenza di un profilodi pericolosità accentuata del condannato ostativo alla concessione della misura.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce vizio della motivazione perché l’ordinanza hamotivato il rigetto dell’istanza con la commissione recente, da parte delcondannato, di un reato, con riferimento al quale, però, non può essere mosso alricorrente nessun rimprovero di colpevolezza, atteso che lo stesso ne è statoprosciolto per incapacità di intendere e di volere.Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione perché l’ordinanza hamotivato il rigetto dell’istanza con la mancanza nel condannato di un percorso diresipiscenza, che, però, non si può pretendere da un soggetto affetto da malattiepsichiatriche, e che comunque è in contrasto con quanto scrive la relazionedell’assistente sociale che dà atto della buona consapevolezza della patologia edel rammarico per il male arrecato alla moglie.Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione perché il Tribunale haignorato la relazione dei servizi sociali che si concludeva con una prognosipositiva sull’espletamento della misura perchè lo stato psichico del condannatoera in corso di miglioramento.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchéconcessione della misura alternativa, è inammissibile.1. Il ricorso deduce, anzitutto, che l’ordinanza è viziata perché non puòessere mosso al ricorrente nessun rimprovero di colpevolezza per l’omicidiocommesso il 17 settembre 2023, atteso che da tale reato il ricorrente è statoprosciolto per incapacità totale di intendere e di volere.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non siconfronta con il percorso logico della decisione che ha valorizzato la commissionedi tale ulteriore reato, diverso e più recente rispetto a quelli in espiazione, nonsotto il profilo della rimproverabilità della condotta, ma sotto quello dellapericolosità del condannato.Si tratta di una valutazione coerente con il contenuto della norma attributivadel potere del Tribunale di sorveglianza di decidere sulla concessione o menodell’affidamento in prova, che è subordinato alla inesistenza di un pericolo direcidiva nel corso dell’esecuzione della misura (“assicuri la prevenzione delpericolo che egli commetta altri reati”, cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio1975, n. 354) ed alla circostanza che l’affidamento sia utile per il reinserimentosociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”, ibidem).Per di più, si tratta di una valutazione che trova conferma, e non smentita,nell’esito del processo penale per l’omicidio del 17 settembre 2023, perché lacircostanza che il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere sia statoaffiancato dall’applicazione, a carico del ricorrente, di una misura di sicurezzache, a quanto si legge in ricorso, è in essere dal 17 luglio 2024, sta a significareche nei confronti del ricorrente il giudizio di pericolosità attuale è stato formulatoanche dall’autorità giurisdizionale che ha valutato tale ulteriore vicendaprocessuale.Il ricorso deduce anche che la motivazione del rigetto sarebbecontraddittoria anche perché lo stesso Tribunale riconosce che il percorsoriabilitativo in atto sta producendo risultati ed allora non si comprenderebbeperché lo stesso non possa proseguire.L’argomento è manifestamente infondato, perché le due affermazioni nonsono tra di loro in contrasto, atteso che il giudizio di pericolosità del ricorrente edi pericolo di recidiva qualora l’espiazione avvenga nella misura alternativarichiesta non è in contrasto con il riconoscimento dell’utilità di un percorsoriabilitativo quale quello in atto, ma impone soltanto che lo stesso debbaproseguire mediante forme che garantiscano di più le esigenze di sicurezzacontro i comportamenti del condannato.Il ricorso deduce, ancora, non si potrebbe pretendere la resipiscenza da unsoggetto affetto da malattie psichiatriche, e che comunque quanto affermato sulpunto nella motivazione dell’ordinanza impugnata è in contrasto con quantoscrive la relazione dell’assistente sociale che dà atto della buona consapevolezzada parte del condannato delle patologie che lo affliggono e del rammarico per ilmale arrecato alla moglie.L’argomento è inammissibile, perché aggredisce una parte non necessariadel percorso logico della decisione, la cui prognosi circa il “pericolo che eglicommetta altri reati” di cui al secondo comma dell’art. 47 citato è rettaadeguatamente anche con il riferimento all’omicidio commesso dal ricorrente indata recente, fatto da cui in modo non illogico è stata ricavata la prognosi dipericolosità accentuata che ha indotto il Tribunale a denegare la concessione diuna misura così ampia quale quella richiesta.Il ricorso deduce, da ultimo, che il Tribunale ha ignorato la relazione deiservizi sociali che si concludeva con una prognosi positiva sull’espletamento dellamisura perchè lo stato psichico del condannato era in corso di miglioramento.L’argomento è inammissibile, perché si risolve in una riproposizionedell’argomento già sopra scrutinato nelle forme della contraddittorietà dellamotivazione.2.

In definitiva, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata indispositivo.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.